CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24397 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, dott. STEFANO TOCCI, che conclude per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria dell'avv. Gaetano Pecorella, che conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24397 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 2640 del 23 settembre 2021, dep. 2022, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria 1'8 giugno 2020, che aveva confermato la responsabilità di AL IO in ordine al reato associativo di cui al capo di imputazione 30) e ai reati di trasferimento fraudolento di beni di cui ai capi 27) e 29), limitatamente al reato di cui al capo 27), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della stessa Corte di appello, rigettando il ricorso nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. AL IO, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta errore di fatto in ordine al primo motivo di ricorso per cassazione, avente ad oggetto l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine espletati tra il giorno 12 settembre 2012 e il giorno 1 febbraio 2016. Rileva il difensore che detta inutilizzabilità era stata invocata sul presupposto che la Procura di Reggio Calabria, dopo avere chiesto ed ottenuto - in data 12 settembre 2012 - l'archiviazione nei confronti di IO per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., aveva proseguito in altro procedimento le indagini per lo stesso reato senza chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, in violazione quindi dell'art. 414 cod. proc. pen. Tale riapertura sarebbe avvenuta tardivamente solo I'l febbraio 2016. Osserva la difesa che la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione per due ragioni e precisamente la mancata indicazione degli atti di indagine inutilizzabili ed il fatto che le indagini riguarderebbero un periodo diverso e soggetti diversi dal procedimento archiviato. Evidenzia il difensore, in relazione al primo profilo, che contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di cassazione, all'interno del primo motivo il ricorrente specificava più volte che l'inutilizzabilità riguardava tutti gli atti di indagine espletati nell'arco temporale di riferimento e che, comunque, si invocava quantomeno (a p.
7-8 del ricorso) l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale del 22 gennaio 2013, decisiva ai fini della responsabilità di IO. Quanto al secondo profilo, osserva che la diversità dei partecipi in relazione alle due associazioni contestate, ammessa nello stesso ricorso, non rileva ai fini della valutazione in ordine all'identità sostanziale dei due reati, e che non è vero che le due associazioni riguardassero periodi diversi, ricomprendendo l'imputazione oggetto dell'odierno procedimento anche il periodo dell'altro procedimento archiviato. Aggiunge che trattasi di due errori di fatto la cui emendabilità è possibile solo con il ricorso straordinario. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia errore di fatto quanto all'omessa valutazione di motivi di ricorso decisivi. Il difensore rileva, altresì, che IO, tramite i propri difensori di fiducia, presentava motivi nuovi di ricorso che non sono stati trattati sul presupposto erroneo che fossero tematiche affrontate in occasione della trattazione dei motivi principali di ricorso. Osserva, invece, il ricorrente che con il primo dei motivi nuovi la difesa invocava l'annullamento della sentenza con riferimento al delitto associativo sub 30), stante l'evidente contraddizione interna della sentenza di secondo grado nell'avere, da un lato, addebitato a AL IO il ruolo di apicale della cosca, quale gestore degli aspetti riguardanti il patrimonio e le modalità di impiego dello stesso, e, dall'altro, escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma sesto, cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova del reimpiego finanziario dei proventi illeciti della cosca;
contraddizione tanto pacifica quanto decisiva e in alcun modo affrontata dalla sentenza di cassazione, che incorre, pertanto, anche con riguardo a tale profilo, in errore di fatto. Aggiunge che con il secondo dei motivi nuovi si deduceva che AL IO sarebbe stato assolto con formula piena dal delitto associativo nel processo OS per il periodo settembre 2002- 11.3.14 e che quindi le nuove prove per essere pertinenti avrebbero dovuto riguardare il periodo successivo al marzo 2014, già coperto da giudicato;
e che anche tale deduzione non sarebbe stata considerata dalla Corte di cassazione, che, ancora una volta, sarebbe incorsa in .un errore di fatto. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. FA CC, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
la difesa produce memoria di replica a detta requisitoria, con la quale riprende le deduzioni di cui al ricorso, rileva che, diversamente da come ritenuto dalla Procura generale, si tratta di errori di fatto, causati da "sviste" e non di errori valutativi non censurabili in questa sede, e insiste sull'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, seppure regolare sotto il profilo formale, ai sensi dell'art. 625-bis comma 2, cod. proc. pen., in quanto proposto "a favore del condannato" nel termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato, è affetto da infondatezza e va, pertanto, rigettato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Specificando che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Anche altre pronunce di questa Corte hanno ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); e che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). 3. Tanto detto in generale, passando all'esame del ricorso straordinario di cui ci si occupa, va osservato che con lo stesso sono ripercorsi gli stessi argomenti segnalati in occasione del ricorso precedente e che si affermano essere stati trascurati da questa Corte, censurando le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata. Invero, detta sentenza, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso straordinario, alle p. 108-110, rileva in primo luogo la genericità del primo motivo di ricorso per essere la doglianza circa l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi all'archiviazione omnicomprensiva (concernendo un periodo e non atti specifici); cita, poi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, e non invece, nel caso di reato permanente, le indagini in merito a comportamenti successivi;
ritiene, quindi, adeguata la motivazione della Corte territoriale che «ha escluso che venisse in rilievo un identico fatto storico, con riferimento al procedimento oggetto di archiviazione in data 20/04/2012, trattandosi di condotte che, sebbene esplicatesi in un medesimo ambito territoriale, riguardavano periodi diversi e soggetti anche diversi rispetto ai coimputati del capo 30» e che «con riferimento al procedimento "OS", nel quale IO è stato assolto, [....] ha rilevato, inoltre, che la pronuncia di primo grado, e quindi la cessazione della permanenza, risale al 26/11/2006, sicché i fatti associativi contestati nel presente procedimento non risultano sovrapponibili». E' evidente come il motivo di ricorso, sotto lo schermo di pretesi errori di "percezione", censuri un'errata valutazione di elementi sicuramente e dettagliatamente considerati - come emerge dalla lettura del provvedimento oggetto di impugnazione straordinaria - anche se in modo non conforme alle aspettative del ricorrente, e, deducendo che si sia verificato errore sui temi affrontati dalla Corte di cassazione, finisce per addurre un errore di diritto e non di fatto. Anche il secondo motivo di ricorso sulla mancata considerazione dei motivi aggiunti, ritenuti mera estensione dei motivi principali, è infondato. La Corte ritiene - a p. 115 della sentenza impugnata - detti motivi assorbiti dalle considerazioni sui motivi principali. Due pagine prima rileva che il sesto e il settimo motivo di ricorso, con cui si contesta la partecipazione associativa di IO e il suo ruolo apicale, sono inammissibili, limitandosi a contestare l'interpretazione delle intercettazioni da cui è stata desunta la prova di detto ruolo all'interno dell'omonima cosca. Evidenzia la sentenza di cassazione che la sentenza di appello ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità sulla latitanza fino al 2009 dell'imputato, che, nascondendosi in un bunker ricavato nell'abitazione e restando quindi nel proprio territorio, faceva, quindi, affidamento su una sicura e consolidata rete di sostegno e omertà, sintomatica di una posizione di prestigio criminale, nonché sull'intercettazione della conversazione ambientale captata il 22 gennaio 2013 tra PP IO e IO FA, nella quale il primo/non solo chiamava a rapporto il secondo, ma delineava, altresì, una sorta di organigramma dell'omonima cosca, ponendosi ai vertici del medesimo col fratello. E' evidente che la sentenza di cassazione non compie un errore percettivo nel ricollegare il motivo aggiunto i relativo alla contraddittorietà della sentenza di appello sul punto dei reinvestimenti dei profitti della cosca e del ruolo di AL IO alle considerazioni dalla medesima svolte sulla sua partecipazione associativa, non tratta esclusivamente dalla sua attività di gestione del patrimonio, di cui dà conto la stessa sentenza di appello limitandosi ad affermare soltanto l'insufficienza di elementi di prova in ordine a tali reinvestimenti Vila svolge una valutazione non censurabile in questa sede. Come anche compie una valutazione, inattaccabile col ricorso straordinario, nel ritenere assorbito il secondo motivo aggiunto dalle argomentazioni sul motivo di ricorso principale al quale si ricollega (secondo), con cui si denunciava la violazione del bis in idem con riferimento alla sentenza del procedimento OS;
e comunque nel considerare infondata la violazione lamentata sul rilievo che «nel procedimento OS IO AL è stato assolto con la sentenza di primo grado - che quindi individua la cessazione della permanenza - del 26/11/2006». 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, dott. STEFANO TOCCI, che conclude per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria dell'avv. Gaetano Pecorella, che conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24397 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 07/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 2640 del 23 settembre 2021, dep. 2022, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria 1'8 giugno 2020, che aveva confermato la responsabilità di AL IO in ordine al reato associativo di cui al capo di imputazione 30) e ai reati di trasferimento fraudolento di beni di cui ai capi 27) e 29), limitatamente al reato di cui al capo 27), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della stessa Corte di appello, rigettando il ricorso nel resto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. AL IO, tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta errore di fatto in ordine al primo motivo di ricorso per cassazione, avente ad oggetto l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine espletati tra il giorno 12 settembre 2012 e il giorno 1 febbraio 2016. Rileva il difensore che detta inutilizzabilità era stata invocata sul presupposto che la Procura di Reggio Calabria, dopo avere chiesto ed ottenuto - in data 12 settembre 2012 - l'archiviazione nei confronti di IO per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., aveva proseguito in altro procedimento le indagini per lo stesso reato senza chiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, in violazione quindi dell'art. 414 cod. proc. pen. Tale riapertura sarebbe avvenuta tardivamente solo I'l febbraio 2016. Osserva la difesa che la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione per due ragioni e precisamente la mancata indicazione degli atti di indagine inutilizzabili ed il fatto che le indagini riguarderebbero un periodo diverso e soggetti diversi dal procedimento archiviato. Evidenzia il difensore, in relazione al primo profilo, che contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di cassazione, all'interno del primo motivo il ricorrente specificava più volte che l'inutilizzabilità riguardava tutti gli atti di indagine espletati nell'arco temporale di riferimento e che, comunque, si invocava quantomeno (a p.
7-8 del ricorso) l'inutilizzabilità dell'intercettazione ambientale del 22 gennaio 2013, decisiva ai fini della responsabilità di IO. Quanto al secondo profilo, osserva che la diversità dei partecipi in relazione alle due associazioni contestate, ammessa nello stesso ricorso, non rileva ai fini della valutazione in ordine all'identità sostanziale dei due reati, e che non è vero che le due associazioni riguardassero periodi diversi, ricomprendendo l'imputazione oggetto dell'odierno procedimento anche il periodo dell'altro procedimento archiviato. Aggiunge che trattasi di due errori di fatto la cui emendabilità è possibile solo con il ricorso straordinario. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia errore di fatto quanto all'omessa valutazione di motivi di ricorso decisivi. Il difensore rileva, altresì, che IO, tramite i propri difensori di fiducia, presentava motivi nuovi di ricorso che non sono stati trattati sul presupposto erroneo che fossero tematiche affrontate in occasione della trattazione dei motivi principali di ricorso. Osserva, invece, il ricorrente che con il primo dei motivi nuovi la difesa invocava l'annullamento della sentenza con riferimento al delitto associativo sub 30), stante l'evidente contraddizione interna della sentenza di secondo grado nell'avere, da un lato, addebitato a AL IO il ruolo di apicale della cosca, quale gestore degli aspetti riguardanti il patrimonio e le modalità di impiego dello stesso, e, dall'altro, escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma sesto, cod. pen., ritenendo non raggiunta la prova del reimpiego finanziario dei proventi illeciti della cosca;
contraddizione tanto pacifica quanto decisiva e in alcun modo affrontata dalla sentenza di cassazione, che incorre, pertanto, anche con riguardo a tale profilo, in errore di fatto. Aggiunge che con il secondo dei motivi nuovi si deduceva che AL IO sarebbe stato assolto con formula piena dal delitto associativo nel processo OS per il periodo settembre 2002- 11.3.14 e che quindi le nuove prove per essere pertinenti avrebbero dovuto riguardare il periodo successivo al marzo 2014, già coperto da giudicato;
e che anche tale deduzione non sarebbe stata considerata dalla Corte di cassazione, che, ancora una volta, sarebbe incorsa in .un errore di fatto. Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. FA CC, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
la difesa produce memoria di replica a detta requisitoria, con la quale riprende le deduzioni di cui al ricorso, rileva che, diversamente da come ritenuto dalla Procura generale, si tratta di errori di fatto, causati da "sviste" e non di errori valutativi non censurabili in questa sede, e insiste sull'accoglimento dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, seppure regolare sotto il profilo formale, ai sensi dell'art. 625-bis comma 2, cod. proc. pen., in quanto proposto "a favore del condannato" nel termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato, è affetto da infondatezza e va, pertanto, rigettato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Specificando che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). Anche altre pronunce di questa Corte hanno ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); e che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). 3. Tanto detto in generale, passando all'esame del ricorso straordinario di cui ci si occupa, va osservato che con lo stesso sono ripercorsi gli stessi argomenti segnalati in occasione del ricorso precedente e che si affermano essere stati trascurati da questa Corte, censurando le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata. Invero, detta sentenza, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso straordinario, alle p. 108-110, rileva in primo luogo la genericità del primo motivo di ricorso per essere la doglianza circa l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi all'archiviazione omnicomprensiva (concernendo un periodo e non atti specifici); cita, poi, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, e non invece, nel caso di reato permanente, le indagini in merito a comportamenti successivi;
ritiene, quindi, adeguata la motivazione della Corte territoriale che «ha escluso che venisse in rilievo un identico fatto storico, con riferimento al procedimento oggetto di archiviazione in data 20/04/2012, trattandosi di condotte che, sebbene esplicatesi in un medesimo ambito territoriale, riguardavano periodi diversi e soggetti anche diversi rispetto ai coimputati del capo 30» e che «con riferimento al procedimento "OS", nel quale IO è stato assolto, [....] ha rilevato, inoltre, che la pronuncia di primo grado, e quindi la cessazione della permanenza, risale al 26/11/2006, sicché i fatti associativi contestati nel presente procedimento non risultano sovrapponibili». E' evidente come il motivo di ricorso, sotto lo schermo di pretesi errori di "percezione", censuri un'errata valutazione di elementi sicuramente e dettagliatamente considerati - come emerge dalla lettura del provvedimento oggetto di impugnazione straordinaria - anche se in modo non conforme alle aspettative del ricorrente, e, deducendo che si sia verificato errore sui temi affrontati dalla Corte di cassazione, finisce per addurre un errore di diritto e non di fatto. Anche il secondo motivo di ricorso sulla mancata considerazione dei motivi aggiunti, ritenuti mera estensione dei motivi principali, è infondato. La Corte ritiene - a p. 115 della sentenza impugnata - detti motivi assorbiti dalle considerazioni sui motivi principali. Due pagine prima rileva che il sesto e il settimo motivo di ricorso, con cui si contesta la partecipazione associativa di IO e il suo ruolo apicale, sono inammissibili, limitandosi a contestare l'interpretazione delle intercettazioni da cui è stata desunta la prova di detto ruolo all'interno dell'omonima cosca. Evidenzia la sentenza di cassazione che la sentenza di appello ha congruamente fondato l'affermazione di responsabilità sulla latitanza fino al 2009 dell'imputato, che, nascondendosi in un bunker ricavato nell'abitazione e restando quindi nel proprio territorio, faceva, quindi, affidamento su una sicura e consolidata rete di sostegno e omertà, sintomatica di una posizione di prestigio criminale, nonché sull'intercettazione della conversazione ambientale captata il 22 gennaio 2013 tra PP IO e IO FA, nella quale il primo/non solo chiamava a rapporto il secondo, ma delineava, altresì, una sorta di organigramma dell'omonima cosca, ponendosi ai vertici del medesimo col fratello. E' evidente che la sentenza di cassazione non compie un errore percettivo nel ricollegare il motivo aggiunto i relativo alla contraddittorietà della sentenza di appello sul punto dei reinvestimenti dei profitti della cosca e del ruolo di AL IO alle considerazioni dalla medesima svolte sulla sua partecipazione associativa, non tratta esclusivamente dalla sua attività di gestione del patrimonio, di cui dà conto la stessa sentenza di appello limitandosi ad affermare soltanto l'insufficienza di elementi di prova in ordine a tali reinvestimenti Vila svolge una valutazione non censurabile in questa sede. Come anche compie una valutazione, inattaccabile col ricorso straordinario, nel ritenere assorbito il secondo motivo aggiunto dalle argomentazioni sul motivo di ricorso principale al quale si ricollega (secondo), con cui si denunciava la violazione del bis in idem con riferimento alla sentenza del procedimento OS;
e comunque nel considerare infondata la violazione lamentata sul rilievo che «nel procedimento OS IO AL è stato assolto con la sentenza di primo grado - che quindi individua la cessazione della permanenza - del 26/11/2006». 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.