Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G E REPUBBLICA ITALIANA 0 4028 /0 1 R A D E T N E LA CORTE SUPR.EM CASSAZIONE D SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.04293/00 Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente Cron. 8563 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. " Consigliere Dott. Mario ADAMO C.C. 01/02/01 Consigliere OGGETTO:regolamento di Dott. Massimo BONOMO competenza ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto d'ufficio dal 32/2000 Tribunale di Avellino nella causa 262/99 di dichiarazione di fallimento vertente tra: PREALPI s.p.a. e ZARPELLON s.p.a. 0402 8 /0 1 BR LI e IO s.r.
1. e ES AN s.p.a. AZ UO 6/291 2001 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01.02.01 dal Relatore Cons. G.Cappuccio; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di CE RI;
Svolgimento del processo Con sentenza 17.12.99 il tribunale di CE RI ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del tribunale di Avellino a pronunciare sulle istanze di fallimento avanzate nei confronti della ditta individuale AZ LU dalla Prealpi s.p.a., dalla Zarpellon s.p.a. e dalla RA IO e LI s.r.l. Espone la sentenza che il LU era stato socio accomandatario della Formaggeria Italiana s.a.s. di LU AZ & C., con sede in Angri, in via Nazionale, sino al 28.7.98, quando aveva ceduto le proprie quote sociali - cessione comunicata al registro delle imprese il 5.8.98- ed aveva iniziato -o proseguito- altra attività imprenditoriale in Avellino. Poiché, quando le istanze di fallimento vennero proposte (4-10 ottobre 1999) il LU non era più socio accomandatario della s.a.s. ma svolgeva attività di imprenditore individuale in Avellino e poiché i crediti vantati dalle società istanti, pur riferendosi a prestazioni fatturate nel giugno/luglio 1998 e ad impresa corrente in Angri, via Nazionale, indicavano il LU come imprenditore individuale, la competenza territoriale a provvedere spettava al tribunale di Avellino. Caf Il Tribunale di Avellino, investito della procedura a seguito della trasmissione degli atti disposta dal Tribunale di CE RI ed a seguito dell'istanza proposta dalla ME FO s.p.a., ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza 25/28.02.00, assumendo, in sostanza, che l'impresa individuale AZ LU era sconosciuta in Avellino, ove aveva assunto soltanto il domicilio fiscale e che ogni rapporto relativo alle obbligazioni inevase era sorto in Angri, ove erano state effettuate le forniture da parte dei creditori ricorrenti. Il P.M. ha chiesto la dichiarazione di competenza del tribunale di CE RI. Motivi della decisione La decisione del tribunale di CE RI si basa su due argomenti: il LU avrebbe agito come impresa individuale solo dopo essere uscito dalla impresa sociale;
l'attività individuale sarebbe stata iniziata e svolta solo ad Avellino. La prima affermazione non trova alcun supporto nei fatti esposti o nelle risultanze del fascicolo che questa Corte, ai fini della questione di competenza, deve esaminare;
la seconda è smentita dagli accertamenti effettuati dal tribunale di Avellino, dai quali risulta che Avellino fu solo il domicilio fiscale dell'impresa, dal momento che il LU non vi assunse residenza, non si iscrisse nel registro delle imprese, risulta sconosciuto in via Tedesco -sede del resto non localizzata in un numero civico. E, poiché è giurisprudenza costante che la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa è relativa, superabile ove risulti in fatto smentita, Caf sussiste una duplice ragione per escludere che l'impresa individuale LU abbia avuto, al momento di presentazione delle istanze, sede in Avellino. Non sussiste poi -tornando alla prima ratio- alcuna difficoltà ad ipotizzare che il LU abbia condotto in Angri una duplice attività, come accomandatario della s.a.s. e come imprenditore individuale, o che abbia omesso di spendere la ragione sociale, giustificando quindi la convinzione, espressa dalle istanze in atti, di una sua attività individuale: questione che verrà esaminata dal tribunale di CE RI (poiché il suo accertamento non rileva ai fini del regolamento) al quale spetta la competenza territoriale a decidere sulle istanze, che riguardano tutte crediti per forniture effettuate in via Nazionale di Angri e fatturate nel giugno/luglio del 1998. P.T.M. dichiara la competenza del tribunale di CE RI, cassando la sentenza di incompetenza dello stesso tribunale. Roma, 1° febbraio 2001 Il Presidente Cons. est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 21 MAR. 2001 AR Di ZO Marie Dr Пайе ম Oggi, E N IL CANCELLIERE IO Meria Di ZO Z A R T IS G E R A D E T N E S E 4 Caf