Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
In ipotesi di procura speciale per proporre ricorso per cassazione redatta su foglio separato, che sia prodotta in fotocopia recante una data anteriore alla proposizione del ricorso medesimo ma autenticata in data successiva, non è possibile verificare se il conferimento del mandato sia stato anteriore o coevo alla notifica dell'atto di impugnazione; il ricorso, pertanto, è inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 17129 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto
DA
GE OL, anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore ED OL nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso l'avv. Giovanni Salonia e rappresentata e difesa dall'avv. Amalia De Paola di Reggio Calabria, come da provvedimento di concessione gratuito patrocinio n. 3 G.P. 2000, del 29 luglio 2000.
- ricorrente -
contro
AN OS, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Colonna di Torino e Marina Marino e presso questa elettivamente domiciliato in Roma, Via Mazzini n. 9, per procura speciale alle liti del 6 ottobre 2000 autenticata dal notaio Gatto di Omegna.
- controricorrente -
nonché
1) TOSO avv. FRANCA, nella qualità di curatore speciale della minore CA OL, con studio in Torino, Via del Carmine n. 2. 2) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sez. civ. per i minorenni n. 903 del 25 maggio - 18 giugno 1999.
Udita, all'udienza dell'8 febbraio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 gennaio 1999 il Tribunale per i minorenni di Torino rigettava la domanda di EL TI, madre esercente la potestà genitoriale di CA TI nata il [...], di dichiarare padre di questa AM OS, ritenendo valida l'attività espletata dal c.t.u. Prof. Piazza, che aveva escluso che l'uomo fosse padre biologico della minore, data l'incompatibilità dei gruppi sanguigni.
Il tribunale aveva ritenuto infondato il sospetto della ricorrente che il prelievo del campione di sangue fosse stato effettuato su persona diversa dal OS, identificato dal c.t.u. mediante i documenti d'identità perché era illogico che quello si fosse fatto sostituire nell'occasione, potendo presenziare al prelievo la controparte, che non avevano invece esercitato questa facoltà; la piena validità dell'attività dell'ausiliare non era scalfita dal fatto che egli si era servito, per i prelievi e le analisi del sangue, di terzi e di laboratori non suoi.
La validità delle risultanze ematiche negative rendeva irrilevanti le prove testimoniali articolate e chieste dalla TI, perché da esse non poteva risultare la certezza dei rapporti sessuali che la donna pretendeva di avere avuto con la controparte.
La sezione civile per i minorenni della Corte di appello di Torino, rigettando il gravame della TI, confermava la decisione di primo grado e compensava le spese tra le parti;
rilevata la piena legittimità delle operazioni del c.t.u., non inficiate dal fatto di essersi avvalso dell'ausilio di altre persone, avendo provveduto egli alla valutazione tecnica dei dati e degli elaborati dei suoi collaboratori, la Corte territoriale escludeva la sostituzione di persona dedotta dalla TI che alcuna prova aveva dato di essa, per le ragioni già indicate dai primi giudici e rilevava il carattere di mera illazione dell'affermazione della donna su un preteso scambio di provette.
Il risultato delle indagini del c.t.u. escludeva la paternità biologica del OS e di per sè rendeva irrilevanti le prove testimoniali articolate dalla TI, per cui l'appello non poteva che rigettarsi, con compensazione delle spese di causa. Avverso questa sentenza ha ricorso la TI con due motivi e il OS si è difeso con controricorso;
gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente va rilevato che nel ricorso non vi è riferimento alcuno alla procura speciale, della quale il difensore avrebbe dovuto essere munito, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., richiamandosi soltanto il "provvedimento di concessione gratuito patrocinio n. 3 G.P/2000 del 27.7.00" e che solo nell'istanza della ricorrente volta ad ottenere il predetto gratuito patrocinio si afferma che la procura era apposta "in calce al ricorso". Peraltro nel ricorso, anche come notificato ai suoi destinatari e depositato nel fascicolo di ufficio la procura in originale per l'impugnazione non vi è; allegata al provvedimento relativo al patrocinio gratuito della Corte di appello di Torino e con questo unita al ricorso, vi è solo una fotocopia di una procura datata 17 luglio 2000, la cui conformità all'originale è attestata in data 31 luglio 2000, successiva cioè a quella della redazione e della notifica dell'impugnazione, con conseguente inidoneità a dimostrare l'anteriorità del conferimento dei poteri di rappresentanza e difesa rispetto al ricorso.
La mancanza in atti dell'originale della procura speciale e la circostanza che l'attestazione di conformità all'originale è del 31 luglio 2000 provano infatti, che, a quest'ultima data, esisteva un documento in cui vi era il conferimento del potere di ricorrere per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe all'avv. De Paola dalla TI, ma non che questa fosse già "munita di procura" al 19 luglio 2000, data della redazione dell'impugnativa, per cui quest'ultima non può che essere dichiarata inammissibile, provenendo da difensore, la cui legittimazione processuale a ricorrere non è dimostrata con certezza e comunque non risulta verificabile nel giudizio di legittimità (cfr. in tal senso, tra molte, Cass. 13 febbraio 1999 n. 1192 e Cass. 20 agosto 1999 n. 8801). Le ragioni che precludono l'esame del merito del ricorso configurano i giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione nei confronti del controricorrente;
nulla deve disporsi per le spese nei confronti della curatrice, stante la mancata difesa della stessa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001