Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11699
CASS
Sentenza 30 luglio 2003

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Il lavoratore assunto a termine ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. B), della legge n. 230 del 1962, per la sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere autorganizzatorio - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima.

Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando la pretesa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia - non venendo in questione, quindi, solamente una diversa qualificazione giuridica - come è nel caso in cui in primo grado sia stata chiesta la reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970 e la conseguente indennità risarcitoria ed in appello siano state chieste le retribuzioni a partire dalla domanda giudiziale di illegittimità del contratto a termine, dato che la pretesa avente ad oggetto la reintegrazione ex art. 18 cit. rappresenta un "petitum" del tutto diverso dalla pretesa avente ad oggetto le retribuzioni non corrisposte, ed anche la "causa petendi" è diversa, consistendo in un caso nell'illegittimità del licenziamento e nell'altro nell'illegittimità del termine opposto al contratto e sulla relativa costituzione in mora.

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  • 1Il contratto di lavoro a tempo determinato: dalla L. 92/2012 alla L. 99/2013. Rassegna giurisprudenziale
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 17 settembre 2013

    Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali L'articolo 7 della Legge del 9 agosto 2013 n. 99, di conversione, con modifiche, del decreto legge del 28 giugno 2013 n. 76, ha apportato delle novità al contratto di lavoro a tempo determinato. Il decreto legislativo n. 368 del 2001 viene sostituito dal seguente, ossia: “Il requisito di cui al comma 1, le esigenze di carattere organizzativo, sostitutivo e produttivo, non è richiesto: a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva della eventuale proroga, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11699
Data del deposito : 30 luglio 2003

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