Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può essere esclusa sulla base delle modalità di occultamento e trasporto della droga ispirate ad ordinarie esigenze di prudenza (nella specie, negli indumenti intimi, né del mero presupposto che l'imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione).
Commentari • 3
- 1. criteri Cassazione e contestoAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 10 aprile 2026
1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l'introduzione, nel 2015, dell'Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell'Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un'offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria …
Leggi di più… - 2. I profili prettamente penali del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 4 ottobre 2022
Indice Lo stato attuale del TU 309/90 L' uso esclusivamente personale della sostanza Uso personale vs. “modalità di presentazione della sostanza” La punibilità della detenzione La “lieve entità” nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro della “ quantità “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 Il parametro delle “ circostanze dell' azione “ nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 1. Lo stato attuale del TU 309/90 Negli Anni Duemila, la Normazione penalistica in tema di stupefacenti ha subito talune fondamentali novellazioni, tanto legislative quanto giurisprudenziali. P.e., in primo luogo, il Precedente contenuto in Consulta n. 32/2014 è tornato a distinguere tra sostanze “ pesanti “ ( cocaina, eroina, …
Leggi di più… - 3. La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti nel T.U. 309Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2018
1. Basi storico-normative e Principi generali A causa della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, è ritornata precettiva, nell' Ordinamento italiano, la precedente stesura Jervolino-Vassalli del TU 309/1990. Essa distingue tra sostanze pesanti ( eroina, cocaina, ecstasy ed acidi ) e sostanze leggere ( i cannabinoderivati ). Si tenga conto pure del DL 146/2013 convertito nella L. 10/2014, che ha introdotto il semi-abolizionista comma 5 Art. 73 TU 309/1990, a norma del quale << quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell' azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000 >>. Tale dicotomia tra droghe dure, marjuana ed haschisch è stata riconfermata dal DL 36/2014, convertito nella L. 79/2014, in cui il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 10898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10898 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 454
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 48429/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RO N. IL 28/12/1977;
avverso la sentenza n. 1963/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Mura che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Vozza che ha concluso come in ricorso. FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta con la sentenza di primo grado a AR BE per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 per detenzione a fine di cessione di grammi 51,65 di cocaina, con principio attivo pari a grammi 13,9, da cui erano ricavabili 93 dosi medie singole.
Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore l'imputato, che si duole della mancanza di legittima e idonea motivazione a sostegno della esclusione sia dell'uso personale che dell'attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il motivo di ricorso relativo al dedotto uso personale è infondato, posto che i giudici di merito hanno al riguardo conferito non illogicamente decisiva rilevanza probatoria ai dati fattuali della quantità di droga, dell'assenza di qualsiasi elemento accreditante la tesi del consumo personale, e dello stato di disoccupazione e connessa difficoltà economica dell'imputato (riconosciuti, questi ultimi, da lui stesso in sede di udienza di convalida dell'arresto, con conseguente vanificazione delle indirette e contrarie risultanze successivamente allegate dalla difesa). Fondato appare invece il motivo relativo alla richiesta attenuante speciale. Al riguardo infatti il giudice d'appello ha richiamato il numero di dosi ricavabili, le modalità di trasporto e la natura ben avviata e redditizia dell'illecita attività condotta dall'imputato. Ora, per quanto concerne le modalità di trasporto (occultamento della droga negli indumenti intimi), le stesse non possono considerarsi elemento rilevante ai fini della valutazione della non levità del fatto, rispondendo a ordinarie esigenze di prudenza di qualsiasi detentore di droga. Circa, poi, la natura ben avviata e redditizia dell'illecita attività condotta dall'imputato, deve osservarsi, da un lato, che la stessa è affermata in maniera che non si lega logicamente all'unico episodio contestato in atti e, dall'altro, che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non è incompatibile con l'attenuante della lieve entità del fatto, come si desume dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dall'art. 73, comma 5 rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6, n. 25988 del 29/05/2008, PM in proc. Lata, Rv. 240569; conformi: N. 6615 del 1994 Rv. 199198, N. 5415 del 1995 Rv. 201644, N. 1736 del 1998 Rv. 210161). Il giudizio al riguardo deve, dunque, essere nuovamente effettuato attraverso la compiuta e argomentata valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369), ivi compreso, fra l'altro, con riferimento al caso di specie, quello relativo alla qualità della droga.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013