Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 10898
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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Massime1

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità non può essere esclusa sulla base delle modalità di occultamento e trasporto della droga ispirate ad ordinarie esigenze di prudenza (nella specie, negli indumenti intimi, né del mero presupposto che l'imputato ha posto in essere una pluralità di condotte di cessione).

Commentari3

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    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 10 aprile 2026

    1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l'introduzione, nel 2015, dell'Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell'Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un'offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 10898
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10898
Data del deposito : 5 marzo 2013

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