Sentenza 30 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7391 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
inserire slote sul rossic Pette REPUBBLICA ITALIANA 7:391 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P LA CORT Oggetto Alleshamm SEZIO Accenteman. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22540/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.17044 Consigliere 2719 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 22/02/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L. 300 3 μL CANCELLIEREA MAG 2001 sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE B DITTA SAS, in persona del socio CANCELLERIA accomandatario sig. Gabriele Venezi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato TOMASELLI EDMONDO, che lo difende unitamente all'avvocato SACCHI ROBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2001 G BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLETTI 373 FABRIZIO, che la difende unitamente all'avvocato DEL 1 CARLO ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 745/98 del Tribunale di LUCCA, emessa il 23/6/98, depositata il 24/07/98; RG. 7134/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato FABRIZIO PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dinanzi al Pretore di Lucca, VA IE convenne con la società IMMOBILIARE B. SAS chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire cinque milioni oltre accessori, versata al mo- mento della sottoscrizione di un mandato avente ad og- getto l'acquisto di un appartamento in Lucca;
sosteneva di aver revocato il mandato, per il venir meno del rap- porto fiduciario con l'immobiliare, una volta verifica- . ta l'impossibilità di accensione di un mutuo ipotecario prima del compromesso di vendita. L'immobiliare contestava il fondamento della prete- sa di restituzione delle somme ed in via riconvenziona- 2 le deduceva che comunque le spettavano le provvigioni per l'intermediazione resa. Istruita la lite il Pretore con sentenza del 8 lu- glio 1994 accoglieva la domanda attrice e rigettava la riconvenzionale, condannando la convenuta alle spese del giudizio. La decisione era appellata dalla società Immobilia- re che ne chiedeva la riforma;
resisteva la IE. Con sentenza del 24 luglio 1998 il Tribunale di Lucca ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. In particolare per quanto qui ancora interessa il Tribunale precisava: a. che la clausola 5 della scheda sottoscritta dalla IE non costituiva penale, come si desumeva dalla sua semplice chiara lettura;
e pertanto sotto tale profilo le somme non potevano essere trattenute dalla società immobiliare;
b. che anche ad ammettere l'esistenza di un rapporto di mediazione, la domanda era stata fondata sul risarcimento in positivo, per l'asserita conclusio- ne dell'affare, e non anche sull'interesse negativo, per la malafede del recedente. Contro la decisione ricorre la società immobiliare deducendo due motivi di ricorso (il secondo articolato 3 1 in tre censure); resiste la controparte con controri- corso. La Immobiliare ha prodotto memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti. Nel primo motivo si deduce: l'error iuris per la violazione dell'art.1382 c.c. assumendosi che la clausola 5 del contratto di mandato conteneva una "penale" e che la comunicazione del re- cesso ante tempus giustificava la ricorrente a tratte- nere l'importo versato a garanzia. In senso contrario si osserva come la censura ri- sulti infondata, perché presuppone errata la valutazio- ne di tale clausola, data dai giudici del merito, i quali, esaminando il contesto del mandato, hanno esclu- so la natura di clausola penale, rilevando (ff.6 della che la clausola esprimeva una "garanzia motivazione) rafforzativa della serietà dello incarico generica" conferito. Tale valutazione, in fatto, è incensurabile in questa sede e non è contrastata dagli argomenti a sostegno del motivo. Nel secondo motivo si deduce ancora l'error iuris ma sotto vari profili: a.in relazione alla natura irrevocabile della pro- posta data dalla IE (art.1329 e 1335), profilo che 4 non sarebbe stato esaminato dal giudice di appello;
se ne deduce che il fatto illecito della sua "revoca" giu- stificava la ritenzione dell'importo a garanzia;
b . in relazione al recesso esercitato dopo la co- municazione della accettazione della proposta;
C. in relazione al diritto di provvigione, sia in relazione all'affare concluso, sia in relazione alla : responsabilità della IE in quanto avrebbe poi fat- to saltare l'affare stipulando il contratto definitivo. La censura è fondata su un presupposto di fatto che è diverso da quello valutato ed accertato dai giudici del merito. I giudici hanno infatti ritenuto (ff. 8 della moti- vaz.) che è "pacifico che l'affare (vale a dire il con- tratto mediato) non venne concluso, essendosi rifiutata la IE di addivenire alla stipula finanche del con- tratto preliminare (e di ciò da atto la stessa appel- lante). Cosicchè in nessun modo può essere accolta la do- manda di risarcimento dei danni così come proposta, questa essendo stata parametrata all'interesse positivo del mediatore, e non, come invece dovevasi nella pro- spettiva del recesso ingiustificato all'interesse dello stesso a non vedersi inutilmente coinvolto in una attività preparatoria inutile (c.d. interesse negativo 5 3 ex art. 1337 c.C." La ratio decidendi dei giudici di merito considera la causa petendi proposta dal mediatore, che è diretta a far valere il rapporto di mediazione per un affare : concluso, mentre, in relazione alla condotta scorretta della IE (se mai accertata come tale) andava pro- posta un altro tipo di domanda, fondata sul c.d. inte- resse negativo, che non risulta invece proposta. Ora questa causa decidendi non risulta efficacemen- te colpita dalle censure come sopra esposte: perché il profilo della irrevocabilità della pro- posta non doveva essere considerato in relazione alla pretesa del mediatore che assumeva essere l'affare con- cluso;
anzi era una contraddizione in termini;
perché il recesso della IE avvenne nella fa- se delle trattative senza mai dar luogo ad accordi pre- liminari, e dunque è difficile comprendere come queste trattative assumessero invece il contenuto di proposte complete di un contratto che avrebbero trovato accogli- mento prima del recesso;
si tratta di una rappresenta- zione dei fatti completamente diversa da quella data dai giudici del merito, e senza dar luogo a precisi elementi di valutazione onde poterne trarre l'evidenza di un travisamento (che neppure è denunciato, essendo il motivo uniformato sull'error iuris); M perché in relazione alla causa petendi dedotta in lite (per l'interesse in positivo sul presupposto della conclusione dell'affare) la risposta alla domanda di provvigione, non poteva che essere negativa, dato che nessun affare si era concluso per l'intermediazione dell'immobiliare. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ri- corrente alla rifusione delle spese ed onorari del giu- dizio di cassazione, in favore della resistente, liqui- date come in dispositivo. 109T 250.000
P.Q.M.
456T. 40000 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Immobi- TOT. 290000 liare B s.a.s. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio di cassazione, che liquida in questo 176.000 per spese ed in lire 1.500.000 per lire onorari. Roma, 22febbraio 2001. Was Fiducia IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Paran نام Buchh Ph . 2 4 A M IL CANCELLIERE C1 % O 0 0 R Giovanni Giambattista . 0 . 0 7 2 . R E . 2 . 7 . 7 T O . / . . R 7 M A . E . E . A . A R . 9 01. V . M T . 4 . O Depositata in Cancelleria N . 1 . ! 7 E N z i v A E r 13. A MAG 2001 T Y L e € I oggi, I) L a N S t E D e a a t A a e a i D d R r s z r o a i A IL CANCELLIERE OF n r A e z i A i e v U G v t o r Z Giovanni Giambattista t a n e I i Q r a e S N C a r g t e i O E l C M r is i i T A b C a a g D B N s s e l A . s . I n E . t R o n t M p l C o . . s o r a p D r e ( D ( R u l e I ( 7