Sentenza 10 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2003, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
1 33 84/0 4
Udienza
RE PUBBLI CA I TAL IANA pubblica in
In nome del popolo italiano data 10/12/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1366
QUINTA SEZIONE PENALE
REGISTRO GENERALE
8353/2003
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. France Horcave Presidente
dott. Suilique Foorua Consigliere
dott. Alfause Ашба Consigliere
dott. Mario Rotelle Consigliere
dott. Aniello Nappi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO GI, n. a Palermo il 27 dicembre 1965
avversO
la sentenza della Corte d'appello di Palermo in da- ta 30 ottobre 2002 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Gourde UD che ha chiesto trijate udit i difensor
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Pa- lermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato GI TO colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella sua qualità di amministratore unico della Eurocam- peggio s.r.l., fallita il 31 ottobre 1991, assol- vendo da tale reato il fratello RA TO;
e il fratello ha assolto lo stesso GI TO IO TO dal delitto di bancarotta fraudo- lenta patrimoniale e documentale, loro contestata in relazione al fallimento della s.n.c. TO An- tonino e C.; ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo a carico di NT TO, pa- dre degli imputati e gestore di fatto di entrambe le società fallite.
Ricorre per cassazione GI TO e propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato contestatogli, lamentando che i giudici del merito abbiano ancorato al solo dato formale del suo ruolo di amministratore il diverso trattamento riservato a lui rispetto ai due fratelli assolti, senza considerare che in lavoravanorealtà essi tutti come dipendenti nelle società gestite dal de- funto padre, unico dominus effettivo dell'azienda, come confermato anche dal curatore fallimentare.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, lamentando che i giudici del merito ab- biano semplicemente presunto, senza alcun fondamen- to, la sua consapevole partecipazione ai fatti com- messi dal padre. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione dell'art. 114 c.p., lamentando il manca- to riconoscimento dell'attenuante della minima par- tecipazione e l'eccessività della pena;
aggiunge che i giudici d'appello, pur avendo disatteso 1'impugnazione del pubblico ministero, hanno ille- gittimamente aumentato la pena irrogatagli in primo grado.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto ai primi due motivi, in realtà, secondo
l'orientamento prevalente di questa Corte, «mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde unitamente al- 1'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la gene- rica consapevolezza, da parte del primo, che l'am- ministratore effettivo, distrae, occulta, dissimu- la, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espo- ne o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singo- li episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consape- volezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricopri- re formalmente la carica di amministratore» (Cass., 3
m. 215199, Dragomir, 26 novembre 1999, sez. V, De Focatiis, Cass., 20 ottobre 1994, IT. sez. V, 199876). Infatti la violazione dell'obbligo di im- pedire l'evento integra solo l'elemento oggettivo l'accusaesime dal provare del reato, ma non l'elemento soggettivo, nelle forme del dolo quando a tale titolo il fatto sia punito. Ma, quando si tratti di persona che accetti il ruolo di ammini- stratore esclusivamente allo scopo di fare da pre- stanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi ti- pici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) l'affermazione risultare sufficienti per possono della responsabilità penale (Cass., sez. V, 25 mar- zo 1997, Baldi, m. 207895, Cass., sez. V, 6 maggio
1999, Grossi, m. 213647, Cass., V, 27 aprile sez.
2000, Ragogna, m. 216117). Nel caso in esame l'accettazione della carica di amministratore da parte di GI TO era evi- dentemente giustificata dal suo rapporto con il pa- dre, vero dominus dell'impresa. Ma ciò non esclude che egli avesse l'obbligo di esercitare i suoi com- piti di controllo. Sicché, se li ha esercitati, ha evidentemente agito di il padre;
se concerto con non li ha esercitati, lo ha fatto accettando quan- tomeno il rischio dell'illiceità, posto che, come hanno rilevato i giudici del merito, i molteplici suo inse- assegni a vuoto emessi sono sintomo di un rimento nella gestione dell'impresa. Infondato è anche il terzo motivo del ricorso, per- ché la corte palermitana ha giustificato adeguata- mente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in conformità alla giurisprudenza preva- lente per cui l'attenuante «è caratterizzata dalla fungibilità e dalla minima efficienza causale del-
l'apporto dell'agente per la commissione del reato concorsuale» (Cass., sez. I, 13 ottobre 1998, Inga- glic, m. 212645). Inoltre, quanto all'entità della pena, è vero che i giudici del merito hanno ritenu- to infondato l'appello del pubblico ministero, ma solo nella parte relativa al proscioglimento dell'imputato dalla bancarotta patrimoniale, mentre lo hanno accolto con riferimento all'entità della pena, congruamente giustificando la propria deci-
sione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 9 dicembre 2003
Il Presidente
Franco Marrone s t4
Il consigliere relatore atore
(dr. Aniello Nappi)
Joe
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
adki 29 GEN. 2004
IL CANULOVERE C1a ux
Cannola Lanzuise