Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 2
In tema di inquinamento atmosferico, rientra nella nozione di impianto, per il cui trasferimento è necessaria l'autorizzazione, anche il singolo macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva trasferito in una diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione, un'apparecchiatura per il controllo della qualità dei prodotti).
In tema di inquinamento atmosferico, con riferimento alla fattispecie di trasferimento di impianto da un luogo ad un altro in carenza di autorizzazione, sussiste piena continuità normativa tra la previsione dell'art. 25, comma sesto, d.P.R. n. 203 del 1988, e quella dell'art. 279, comma primo, parte prima, D.Lgs. n. 152 del 2006. In motivazione la Corte ha disatteso l'assunto difensivo sull'intervenuta depenalizzazione della fattispecie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2008, n. 30863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30863 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/07/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1794
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 17208/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI SO, n. a Varano dè Melegari il 19.3.1949;
avverso la sentenza in data 19.12.2007 del Tribunale di Parma, con la quale venne condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, secondo periodo, prima parte, così diversamente qualificata l'imputazione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 13, art. 15, lett. b) e art. 25, comma 6;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, Avv. Silvestrini Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Parma ha affermato la colpevolezza di TI SO in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, secondo periodo, prima parte,
così diversamente qualificata l'imputazione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 13, art. 15, lett. b) e art. 25, comma 6, ascrittogli perché, quale responsabile legale della ditta "Turbocoating S.p.A.", trasferiva un impianto autorizzato per le emissioni in atmosfera dallo stabilimento industriale per il quale era stata rilasciata l'autorizzazione originaria in un diverso stabilimento, ubicato in altro luogo, senza la preventiva richiesta di autorizzazione. La sentenza, premesso in punto di fatto che la prescritta autorizzazione era stata successivamente richiesta e che l'impianto era stato messo in funzione almeno una volta dopo il trasferimento nella diversa sede, prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, ha affermato in punto di diritto che nella nozione di impianto enunciata dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 2, rientra anche il singolo macchinario, che ha attitudine a provocare emissioni in atmosfera, e che vi è continuità normativa tra la fattispecie del trasferimento di impianto prevista dal citato D.P.R., art. 25, comma 6, e l'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, secondo periodo, prima parte, che punisce la realizzazione,
senza autorizzazione, di modifiche sostanziali di un impianto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si deduce, in sintesi, che l'TI è stato dichiarato colpevole per avere eseguito modifiche sostanziali di un impianto, idoneo a provocare emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, - Decreto Legislativo che, peraltro, era già entrato in vigore allorché è stata formulata l'imputazione - mentre in quest'ultima era stata contestata la condotta di avere trasferito un impianto senza la preventiva autorizzazione, di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione della norma penale con riferimento al principio di successione delle leggi nel tempo ex art. 2 c.p.. Si osserva che il D.Lgs. n. 152 del 2006 ha abrogato integralmente il D.P.R. n. 203 del 1988 e che il citato D.Lgs., art. 279 non prevede più, tra le fattispecie costituenti reato, l'ipotesi del trasferimento dell'impianto, sicché la condotta ascritta all'imputato, già sanzionata penalmente dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6, non è più prevista dalla legge come reato;
che, peraltro, la ratio della scelta legislativa di escludere dalle ipotesi di reato la condotta di chi trasferisce un impianto già autorizzato si palesa manifesta in quanto il trasferimento non può in alcun modo rendere inquinante un impianto che, secondo le risultanze dell'autorizzazione, in precedenza non lo era;
che inoltre il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, che prevede il rilascio dell'autorizzazione, detta modalità e tempistiche incompatibili con l'ipotesi del trasferimento di impianto.
Nel prosieguo del motivo di gravame si deduce che l'impianto non può essere identificato con il singolo macchinario e che il mancato rilascio dell'autorizzazione non può essere ascritto a responsabilità dell'imputato, in quanto questi l'aveva chiesta tempestivamente, prima del trasferimento dell'impianto, mentre il rilascio successivo è stato determinato da ritardi dell'Ente preposto ai relativi controlli. Il ricorso non è fondato. È stato già affermato dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, in ordine alla pregiudiziale questione circa la necessità dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera anche per l'esercizio di singoli impianti idonei a produrle, che "In tema di controllo delle emissioni nell'atmosfera il concetto di impianto non implica necessariamente una struttura di notevoli dimensioni, e neppure una struttura complessa dell'insediamento, essendo sufficiente anche una postazione parziale, che abbia attitudine concreta a cagionare l'inquinamento dell'atmosfera". (sez. 3, 199806153, Danese, RV 210960; conf. sez. 3, 199408702, Colombo, RV 199414) Non si ravvisano ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo, considerato che la fonte delle emissioni in atmosfera di uno stabilimento industriale può essere costituita anche da un singolo impianto o macchinario utilizzato nell'ambito di un complesso ciclo produttivo. Esattamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato la necessità della prescritta autorizzazione anche con riferimento al singolo impianto industriale oggetto della contestazione che, nella specie, è costituito da un'apparecchiatura per il controllo di qualità dei prodotti, idonea a produrre l'emissione in atmosfera di vapori che si sprigionano dal fluido nel quale vengono immersi i componenti dei macchinari da sottoporre a verifica.
È opportuno, quindi, passare all'esame del più rilevante motivo di gravame proposto dal ricorrente, costituito dalla affermazione della inesistenza di continuità normativa tra l'ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6, e le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279. Osserva la Corte che il citato D.P.R. n. 203 del 1988, emanato in attuazione delle direttive CEE 80/799, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, nel disciplinare ex novo la materia delle emissioni in atmosfera, ha previsto varie fattispecie contravvenzionali legate alla carenza o mancata richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con riferimento alle ipotesi fondamentali dell'inizio della costruzione o esercizio di un nuovo impianto (art. 24) ovvero della prosecuzione dell'esercizio di un impianto preesistente (art. 25).
Il D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6, in particolare, sanzionava penalmente la modifica o il trasferimento di un impianto preesistente senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 15 (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 165 del 1992 per l'esatta individuazione della norma di riferimento), sia per la modifica sostanziale (lett. a) che per il trasferimento dell'impianto (lett. b). Orbene, sul punto appare significativo, ai fini ermeneutici, che il citato art. 25, comma 6, distingueva nettamente la condotta di chi modifica l'impianto da quella di chi lo trasferisce da un luogo ad un altro, attribuendo alle stesse un diverso trattamento sanzionatorie, per cui mentre era prevista come ipotesi di reato meno grave la condotta di chi esegue la modifica di un impianto (arresto fino a sei mesi o ammenda fino ad Euro 1.032,00), la condotta di chi trasferisce un impianto da un luogo ad un altro era sottoposta ad un trattamento sanzionatorio più affittivo (arresto fino a due anni o l'ammenda da Euro 258,00 ad Euro 1.032,00) esattamente corrispondente a quello previsto dal citato D.P.R., art. 25, comma 1, per l'ipotesi dell'esercizio di un impianto esistente senza la prescritta domanda di autorizzazione.
Risulta, peraltro, evidente la ratio della piena equiparazione sanzionatoria tra l'ipotesi della prosecuzione dell'esercizio di un impianto esistente, senza avere chiesto l'autorizzazione, e quella del trasferimento dell'impianto preesistente da un luogo ad un altro, senza la prescritta autorizzazione, poiché il rilascio dell'autorizzazione non è legata solo alla verifica della entità delle emissioni in atmosfera di un determinato impianto, ma anche all'accertamento della compatibilità ambientale delle stesse, e, cioè, in riferimento al luogo di installazione dell'impianto (si pensi a officine per la verniciatura delle auto in prossimità di edifici scolastici o in luoghi comunque densamente abitati). Sicché l'equiparazione della necessità dell'autorizzazione sia per la installazione di un nuovo impianto che per il trasferimento in altro luogo di un impianto già esistente appare pienamente rispondente alla ratio della normativa in materia (cfr. D.P.R. n. 203 del 1988, art. 4 con riferimento alla fissazione di valori limite della qualità dell'aria nel rapporto con la situazione ambientale). Il Testo Unico delle Norme in Materia Ambientale, nel dare un assetto organico alla disciplina delle emissioni in atmosfera, ha previsto, quale fattispecie contravvenzionale, nel citato D.Lgs. no 152 del 2006, art. 279, comma 1, prima parte, l'ipotesi di: "chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita un impianto in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua....", e nel medesimo articolo, primo comma, seconda parte, le ipotesi di: "chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazioneprevista dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 8", ....ovvero di: "chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato D.Lgs., art. 269, comma 8...".
Appare evidente, quindi, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, seconda parte, si riferisce alle sole ipotesi di modifica dell'impianto senza la prescritta autorizzazione, già prevista dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6, introducendo, però, una ulteriore differenziazione nel trattamento sanzionatorio a seconda della natura (sostanziale o non sostanziale) della modificazione, essendo prescritto in tale ultima ipotesi l'obbligo della sola comunicazione ai sensi del citato art. 269, comma 8.
L'art. 279, comma 1, prima parte, però, si riferisce tout court alla carenza dell'autorizzazione per i casi in cui è prescritta dal citato D.Lgs., art. 269.
Orbene, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, premesso nel primo comma che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione, stabilisce espressamente, nel comma 2:
"Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:...". Si palesa evidente, pertanto, che, ai sensi della disposizione citata, l'autorizzazione per il trasferimento dell'impianto da un luogo ad un altro è pienamente equiparata all'autorizzazione per la installazione di un nuovo impianto, essendo sanzionata dall'art. 279, comma 1, prima parte, la carenza sia dell'una che dell'altra, senza alcuna distinzione al riguardo.
Sicché la previsione normativa derivante dal combinato disposto del D.Lgs n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, prima parte, e art. 269, commi 1 e 2, del configura il trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro come ipotesi di reato, di eguale gravità rispetto a quella dell'esercizio di un impianto senza autorizzazione, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6. Analogamente il citato art. 279, comma 1, secondo periodo, prima parte, configura quale ipotesi di reato meno grave la condotta di chi esegue modificazioni sostanziali dell'impianto senza l'autorizzazione di cui al citato D.Lgs., art. 269, comma 8, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6. Sicché vi è piena continuità normativa tra le citate disposizioni di legge con riferimento alla esecuzione di modifiche sostanziali dell'impianto, mentre il D.Lgs. n. 15 del 2006, art. 279, comma 1, secondo periodo, seconda parte, introduce quale ulteriore ipotesi di reato l'esecuzione di modifiche non sostanziali dell'impianto. Vi è, pertanto, piena continuità normativa tra l'ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 6, con riferimento alla condotta di chi effettua il trasferimento di un impianto senza autorizzazione, e la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, prima parte, con riferimento alla condotta di "chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita un'attività in assenza della prescritta autorizzazione....". Deve essere, pertanto, corretta la qualificazione giuridica attribuita al fatto dal giudice di merito nei sensi sopra riportati. Il rigetto del secondo motivo di gravame, a seguito della corretta interpretazione della norma, è assorbente delle censure formulate con il primo motivo di ricorso.
Dette censure sono in ogni caso infondate, in quanto la condotta per la quale vi è stata affermazione di colpevolezza corrisponde esattamente a quella descritta nella imputazione (trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro senza la prescritta autorizzazione), mentre ne' è stata solo mutata la qualificazione giuridica;
mutamento che rientra nei poteri del giudice, peraltro effettuato, sia pure erroneamente, a seguito della modificazione del quadro normativo tra la data del fatto e quella della pronuncia. Nel resto le censure del ricorrente, con riferimento alla assenza di colpa, sono di natura meramente fattuale e, peraltro, non risultano neppure rispondenti a circostanze prospettate o che hanno formato oggetto di prova dinanzi al giudice di merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, prima parte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008