Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 475
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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Massime1

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., sicchè qualora esso si concreti nell'attribuire ad un cittadino il fatto vero di una condanna penale è necessario che il riferimento a detto evento screditante si inserisca in un contesto in cui sia necessario e pertinente, al fine di evitare che il cittadino assoggettato a processo o a condanna penale divenga impunemente perenne bersaglio del discredito dei consociati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità per il reato di diffamazione di un avvocato che nel corso di un'udienza si era rivolto al collega avversario con la seguente espressione: "il titolare del tuo studio è un pregiudicato", al di fuori di qualsiasi nesso con la causa in trattazione).

Commentario1

  • 1Dare del pregiudicato ad un condannato può essere reato (Cass. pen., 475/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 475
Data del deposito : 2 luglio 2014

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