Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2004, n. 47456
CASS
Sentenza 15 novembre 2004

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La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2004, n. 47456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47456
    Data del deposito : 15 novembre 2004

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