Sentenza 15 novembre 2004
Massime • 1
La correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame. L'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2004, n. 47456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47456 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/11/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1819
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 20445/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bouabid Saifeddine;
avverso ordinanza correttiva di errore materiale emessa in data 2.3.2004 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Giuseppe Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Ricorre di persona Buoabid Saifeddine, condannato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza in data 23.1.2004 alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p., avverso ordinanza in data 2.3.2004 con la quale il giudice di primo grado, con la procedura di correzione di errore materiale, gli ha inflitto la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della potestà di genitore per un periodo pari al doppio della pena principale. Deduce la nullità dell'ordinanza in quanto emessa da giudice incompetente, poiché la sentenza era stata da lui appellata e la competenza a disporre la correzione apparteneva pertanto, ai sensi dell'art. 130 c. 1 c.p.p., al giudice dell'impugnazione; e in quanto la statuizione contenuta nell'ordinanza costituiva una innovazione sostanziale della sentenza, non sorretta tra l'altro da alcuna motivazione. È fondato il primo motivo di ricorso.
Il giudice di primo grado, in pendenza di appello, era funzionalmente incompetente a decidere sulla correzione di errore materiale, essendo la competenza relativa riservata dalla legge al giudice dell'impugnazione; e la cosiddetta incompetenza funzionale, in quanto assimilabile a quella per materia (in tal senso SS.UU. 20.7.1994, De Lorenzo), comporta la nullità assoluta del provvedimento, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Il giudice di appello valuterà nell'esercizio della propria competenza la possibilità della correzione, tenendo presente quanto già ritenuto da questa Corte (26.11.1998, Ruggiu, C.E.D. Cass. n. 212100) a proposito della omessa applicazione di pena accessoria non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' quanto alla irrogazione, ne' quanto alla durata.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti, per quanto di competenza, alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 15 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2004