Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8833 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
2 ce 61884 E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N 4 A / A 6 R I K 2 T R S . I R L A . 20419/98; ud. 21/2/01; oggetto: iva, processo;
L G P T . A E RE BBL A ITALIA8833/01 D U . R B B L I E A A D T R D I A T 1 S I E 3 N 1 T R E S . N E I E N T MFUEL POLO ITALIANO S A A E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA сколь гого composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere Enrico Altieri Giulio Graziadei rel. Aldo Ceccherini Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 61884 SENTENZAN. sul ricorso proposto dalla S.p.a. Siiz, Società italiana per l'industria degli zuccherifici, in amministrazione straordinaria, in persona del dott. Fernando Bisaglia, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99, presso l'avv. prof. Carmine Punzi, che, con l'avv. prof. Claudio Consolo, la difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente 9 0 3
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima GOBIE domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; (1) ufficio Iva & Pudova resistente Contronicorrente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 44/20 del 3 luglio-8 ottobre 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. D'Alessio, con delega, per la ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.p.a. Siiz, Società italiana per l'industria degli zuccherifici, in amministrazione straordinaria, ha presentato istanza di rimborso della somma di lire 708.542.544 (oltre gli interessi), che assumeva indebitamente versata per iva inerente al 1987; impugnando poi il provvedimento negativo dell'Ufficio, ha riproposto la domanda davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Padova, che l'ha respinta con decisione depositata il 14 dicembre 1995. La Commissione tributaria regionale del Veneto ha dichiarato inammissibile l'appello avanzato dalla Siiz con atto notificato il 28 gennaio 1997, sul rilievo della pregressa scadenza del termine breve и 2 di sessanta giorni (artt. 22 e 38 dell'allora vigente d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) dalla data (28 dicembre 1995) in cui era stata data comunicazione a mezzo posta del dispositivo della pronuncia impugnata, con plico ritirato presso agenzia postale di Padova da un dipendente della S.p.a. AR, munito di delega scritta conferita da dirigenti di detta Società AR per la ricezione di tutta la corrispondenza indirizzata alla medesima od a società collegate. Nel ritenere valida tale comunicazione, la Commissione regionale ha osservato: -che detta delega, redatta su carta intestata della AR, postulava un precedente delega rilasciata dal legale rappresentante della stessa AR ai suoi dirigenti;
-che il legale rappresentante della AR, cioè il Commissario dell'amministrazione straordinaria cui anch'essa era stata sottoposta, era la stessa persona che rappresentava, sempre come Commissario, l'amministrazione straordinaria della Siiz, e, quindi, era abilitato a rilasciare una delega estesa ad entrambe le Società. La Siiz, con ricorso notificato il 17 novembre 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, sotto il profilo della violazione delle norme sulle notificazioni o comunicazioni a mezzo del servizio postale, di aver erroneamente riconosciuto la legittimazione di un impiegato della AR al ritiro dell'atto in questione, senza la dimostrazione che il mandato dei dirigenti di detta AR integrasse una valida 3 subdelega, autorizzata da incarico a loro volta ricevuto dal Commissario della medesima AR, e comunque senza la prova che il Commissario avesse dato tale incarico pure nella qualità di rappresentante di essa ricorrente. L'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso. La Siiz ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. L'art. 37 quarto comma del d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655 (regolamento di esecuzione del codice postale) consente la consegna direttamente in ufficio della corrispondenza raccomandata (od assicurata), oltre che al destinatario od al suo rappresentante, a chi documentalmente risulti mandatario o delegato. Il plico indirizzato alla Siiz poteva dunque essere ritirato da un impiegato della AR in quanto munito di mandato o delega della stessa Siiz. La sentenza impugnata, come sopra ricordato, ha desunto dalla prodotta delega scritta di dirigenti della AR a detto impiegato l'esistenza anche di una delega conferita ai dirigenti stessi (con facoltà di subdelega) dal Commissario della AR, rilevando poi che tale Commissario, cumulando la carica di Commissario della Siiz, poteva conferire analogo incarico anche per la corrispondenza indirizzata alla Siiz. the Questo iter argomentativo incorre in violazione del citato art. 37, nella parte in cui esige che la qualità di delegato al ritiro della corrispondenza sia provata con un documento proveniente dal destinatario, e, quindi, ove si tratti di società, dal legale rappresentante di essa. Detta prova, quando la società destinataria sia rappresentata dalla stessa persona fisica che rappresenti pure una diversa società, non può prescindere da un atto sottoscritto in nome e per conto della destinataria medesima, dato che dell'organol'identità rappresentativo dei due enti non permette in sé di ritenere che la volontà espressa in rappresentanza dell'uno implichi una parallela manifestazione di volontà in rappresentanza dell'altro. Il rilievo della facoltà dell'unico Commissario delle due Società di delegare i dirigenti della AR (od un impiegato da essi indicato) al ritiro anche dei plichi postali indirizzati alla Siiz non giustifica l'affermazione della sussistenza di tale ulteriore incarico, nella pacifica carenza di elementi documentali evidenziatori dell'esercizio di tale facoltà. La Commissione regionale, pertanto, doveva escludere la validità della comunicazione del dispositivo della decisione di primo grado, e conseguenzialmente doveva riconoscere la tempestività dell'appello della Siiz, per il rispetto del termine annuale d'impugnazione, esaminando le censure con lo stesso formulate. M 5 Per tale esame, previo accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, la causa deve proseguire in fase di rinvio. Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Roma, 21 febbraio 2001 il presidente il consigliere rel. est. Лили частый DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 28 GIU. 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 CASA OsvaldoAscanio E R P E N O I 6 Z 8 A 9 1 R / T 5 /4 S . I 6 N G 2 E . .R R B A .P . I A L D L R D L A A E E . D T T B I U A N S T E B N I S E 1 A S E R 3 I I 1 T R A . E N T A M