Sentenza 12 agosto 1999
Massime • 1
Secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali deve restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati, non alla retribuzione materialmente erogata, ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili. Va però escluso, anche alla stregua della nuova disposizione sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 6 d.Lgs 2 settembre 1997 n. 314, che l'imponibile contributivo possa essere commisurato alla retribuzione maggiore, prevista dal contratto collettivo e non spettante al lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla applicazione della contrattazione stessa.(La S.C. ha osservato in motivazione che, diversamente opinando, anche il lavoratore sarebbe tenuto, per la quota da lui dovuta, ad un esborso non proporzionato ai compensi percepiti, senza ricevere alcun corrispondente vantaggio ai fini del futuro trattamento previdenziale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1999, n. 8620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8620 |
| Data del deposito : | 12 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dai signori
1. Dottor Francesco Sommella Presidente
2. Dottor Bruno D'Angelo Consigliere
3. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
4. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere
5. Dottor Guido Vidiri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società in nome collettivo OR AR & C. - Albergo Estense, in persona dei suoi soci solidalmente responsabili OR AR e OV PI, elettivamente domiciliata in Roma in via Gian Battista Vico i presso lo studio dell'avvocato Franco Prosperi Mangili che, unitamente all'avvocato Piero Gualterotti, la assiste e difende in forza di delega in calce al ricorso;
contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della propria Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Lironcurti e Aldo Bartoli, giusta procura speciale in atti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rimini del 20 ottobre 1994, depositata il 30 dicembre 1994, numero 655/94, r.g. 2500/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 15 aprile 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi l'avvocato Piero Gualtierotti e, per delega dell'avvocato Aldo Bartoli, l'avvocato Antonino Sgroi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
La società in nome collettivo OR AR & C. - Albergo Estense propose opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Rimini con il quale le si era intimato il pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di somme dovute, tra l'altro, per l'omesso versamento dei contributi previdenziali sugli emolumenti spettanti ai dipendenti per la differenza tra il trattamento agli stessi corrisposto e quello fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. L'opponente espose che il contratto richiamato non poteva ritenersi applicabile nei suoi confronti per non avere essa mai aderito alle organizzazioni datoriali che lo avevano stipulato e che, in ogni caso, con i dipendenti erano stati stipulati contratti individuali prevedenti retribuzioni non inferiori a quelle di cui al contratto stesso.
Costituitosi il contraddittorio, l'ente previdenziale replicò che a fondamento della pretesa azionata era il disposto dell'articolo i della legge numero 389 del 1989, ai sensi del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite (oltre che da leggi o regolamenti) dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali. qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quella prevista del contratto collettivo, intendendosi così stabilire un parametro di riferimento e non ancorare le contribuzioni a quanto effettivamente corrisposto ai lavoratori. Il Pretore respinse l'opposizione con pronuncia resa il 1^ febbraio 1994, che, appellata dalla opponente, è stata confermata dal Tribunale di Rimini con la sentenza indicata in epigrafe. il giudice di secondo grado ha disatteso la tesi della azienda, sostanzialmente argomentando che, in forza della testuale formulazione della disposizione normativa, la retribuzione, sulla base della quale va calcolata la misura dei contributi previdenziali da versarsi, deve individuarsi in quella che i lavoratori abbiano diritto a percepire in forza della contrattazione collettiva, non potendo valere se quella effettivamente corrisposta sia inferiore alla prima per una diversa previsione di contratti individuali. Di questa decisione viene chiesta la cassazione dalla ditta, nella persona dei due soci solidalmente responsabili, con ricorso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito con sola procura.
Motivi della decisione:
Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo i del decreto-legge 9 ottobre 1989 numero 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 numero 389 - la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le previsioni del contratto collettivo nazionale non erano applicabili nella specie, mancando il presupposto della iscrizione della ditta a una delle associazioni che lo avevano stipulato e che, in ogni caso, la retribuzione in senso stretto (paga-base, contingenza, scatti di anzianità) pattuita con i lavoratori, e da questi effettivamente percepita, era superiore a quella fissata dal contratto stesso, venendo inoltre rispettate le disposizioni di legge disciplinanti la materia (orario di lavoro, festività, trattamento di fine rapporto e quanto altro). Si precisa che le differenze retributive, per difetto accertate, erano conseguenti esclusivamente a clausole di maggior favore introdotte dal contratto collettivo per alcuni istituti, quali l'orario ordinario di lavoro e la misura della maggiorazione per quello straordinario. A questo proposito, viene osservato che tali benefici, ulteriori rispetto a quelli normativamente sanciti, non sono suscettibili di una applicazione generalizzata, in quanto non previsti da un contratto efficace erga omnes. La tesi contraria, infine, appare inconciliabile con il disposto dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978 numero 843, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge numero 663 del 1979 nel testo sostituito dalla legge numero 33 del 1980, che fissa il minimo della retribuzione giornaliera ai fini contributivi. Il rilievo è fondato.
A termini della testuale formulazione dell'articolo 1 del decreto - legge 9 ottobre 1989, "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto del contratto collettivo".
Secondo quanto implicitamente ritenuto dal giudice di merito e sviluppato dall'Istituto resistente nel corso della odierna discussione, il legislatore, così facendo, avrebbe inteso recepire come parametri inderogabili, da valere per la generalità dei datori di lavoro ai fini della determinazione dei contributi previdenziali da versarsi, i trattamenti retributivi fissati dai contratti collettivi, e ciò a prescindere dal fatto che questi siano, o meno, applicabili nel caso concreto.
Peraltro, una corretta lettura del testo della disposizione impone di respingere la correttezza di una tale proposizione. E invero, come rilevato dalla dottrina, il legislatore - attraverso l'espresso richiamo all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi, da assumere come base per il calcolo dei contributi - ha incontestabilmente voluto disporre che, in una strategia di prevenzione e repressione della evasione contributiva, la base imponibile debba restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro agli obblighi retributivi allo stesso imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, dovendo in ogni caso lo stesso assolvere a questi con riferimento alla retribuzione dovuta, e cioè non a quella che materialmente si sia erogata, ma a quella che il lavoratore avrebbe avuto diritto di ricevere nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti collettivi regolanti la materia.
Ma, mentre è innegabile la efficacia erga omnes delle leggi e dei regolamenti, la operatività dei contratti collettivi non può non essere subordinata, evidentemente, che alla loro applicabilità nel caso concreto, potendo altrimenti valere le previsioni degli stessi unicamente come parametro da assumere a riferimento per la individuazione della retribuzione minima, collegandosi così tale disciplina con i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. In questo senso, del resto, si è già espressa questa Corte (Cass., 4 marzo 1997, n. 1898), rilevandosi che, con la disposizione in questione, altro non si è fatto che introdurre normativamente nell'ordinamento la interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 numero 153 - che aveva sostituito gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945 numero 642, recepiti negli articoli 27 e 28 del Testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 numero 797 - con la quale si era ritenuto che alla definizione (contenuta nell'articolo stesso) della retribuzione imponibile ai fini contributivi come "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro" dovesse attribuirsi il significato di "tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro". In tale direzione orienta, ancora, lo stesso titolo dell'articolo, venendo in questo espressamente menzionato, tra le materie che la norma è diretta a regolare il limite minimo di retribuzione imponibile.
È sintomatico che - ulteriormente modificando il citato articolo 27 - l'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997 numero 314 ha stabilito che:
a) "Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917" (comma 1);
b) "Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi ..." (comma 2);
c) "La retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate" (comma 10).
Dal suo canto, la norma cui viene fatto rinvio (articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 numero 797)
indica i redditi di lavoro dipendente in "quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro", con inequivocabile riferimento, quindi, a tutti i compensi percepiti dal lavoratore, risultando quindi chiaro che in tale maniera - modificando il concetto di redditi di lavoro dipendente di cui al primo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597 del 1973 - il legislatore tributario ha inteso adeguarsi al correlativo concetto di retribuzione già fornito in sede civilistica (articolo 2120 del codice civile) e previdenziale (articolo 12 sopra citato). orbene, qualora dovesse accettarsi la tesi secondo la quale, a seguito delle presunte innovazioni apportate con l'articolo 1 del decreto-legge numero 338 del 1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovrebbe prescindere da quella che il lavoratore percepisca o abbia effettivamente diritto a percepire, dovendo invece porsi eventualmente a base altra alla prima superiore ma al lavoratore giammai spettante, ne deriverebbe che anche quest'ultimo sarebbe tenuto, per la quota da lui dovuta, a un esborso superiore e non proporzionato ai compensi percepiti, a fronte del quale inoltre non sussisterebbe alcun corrispondente vantaggio nel futuro trattamento previdenziale, in quanto resterebbe pur sempre immutata la sua retribuzione imponibile ai fini delle imposte dirette. unica alla quale si deve fare incontestabilmente riferimento - atteso il disposto normativo dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 316 del 1997 per il rinvio, dallo stesso effettuato, agli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986 per il calcolo delle prestazioni previdenziali alle quali avrà diritto.
si deve infine aggiungere che la diversa interpretazione adottata dal giudice del merito - inaccoglibile per le ragioni che si sono esposte - non andrebbe esente da sospetti di incostituzionalità. Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice, in quanto dall'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale di Rimini sono scaturiti vizi di attività, avendo lo stesso omesso di accertare se - pur non essendo direttamente applicabile, nella concreta fattispecie, il contratto collettivo invocato dall'ente previdenziale - lo stesso tuttavia lo fosse di fatto, a ragione di una sua eventuale implicita ricezione nei patti individuali stipulati tra il datore di lavoro e i lavoratori, o se a questi spettasse il diritto a ricevere corrispettivi superiori a quelli percepiti e pattuiti, utilizzandosi, a tale fine, le clausole del contratto collettivo come parametro utile per individuare il minimo retributivo rispondente ai principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. A tali necessarie indagini dovrà provvedere il Tribunale di Ravenna, che si designa quale giudice di rinvio, che, all'esito, deciderà nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato. Allo stesso Tribunale si demanda di statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1999