Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1999, n. 8620
CASS
Sentenza 12 agosto 1999

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Secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali deve restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati, non alla retribuzione materialmente erogata, ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili. Va però escluso, anche alla stregua della nuova disposizione sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 6 d.Lgs 2 settembre 1997 n. 314, che l'imponibile contributivo possa essere commisurato alla retribuzione maggiore, prevista dal contratto collettivo e non spettante al lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla applicazione della contrattazione stessa.(La S.C. ha osservato in motivazione che, diversamente opinando, anche il lavoratore sarebbe tenuto, per la quota da lui dovuta, ad un esborso non proporzionato ai compensi percepiti, senza ricevere alcun corrispondente vantaggio ai fini del futuro trattamento previdenziale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1999, n. 8620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8620
    Data del deposito : 12 agosto 1999

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