Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2002, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
62654 REPUBBLICA 2 8 9 8 / 0 2 ITALIANA Oggetto: INVIM IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 1079/1999 Cron. 6791 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere Ud. 16.11.2001 Dott. Giulio Graziadei Dott. Giuseppe Consigliere Falcone Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Rel. Consigliere Dott. Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62 654 sul ricorso proposto: dall'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, UFFICIO DEL REGISTRO DI PRATO, in persona del legale rappresentante pro tem- pore, con la rappresentanza e la difesa dell'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, ha domicilio;
- ricorrente -
contro la SOCIETA' EDIFICATRICE LA VILLA sas di Aldovrandi, FI & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e i signori Laura Cambi, Gino Aldrovandi e Egidio FI, nella qualità di soci accomandatari e legali rappresentanti, rappresentati e difesi, come da procura in calce al controri- corso, dagli avv. Stefano Coen e Ivo Mario Ruggeri, ed elettivamente domi- 97 2 2 ciliati presso lo studio del primo in Roma, Via Archimede, n. 44; - controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 4 no- vembre 1997, n. 25/16/97, depositata il 18 novembre 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 16 novembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Giacomo Arena per il ricorrente;
udito, per i controricorrente, l'avv. Stefano Coen;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Dario Ca- fiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1. L'Ufficio del registro di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza e difesa dell'Avvocatura generale dello Stato, ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 4 novembre 1997, n. 25/16/97, depositata il 18 novembre 1997, che ha accolto l'appello della Società edificatrice La Villa sas di Aldrovandi, FI C. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato n. 114/04/96, adottata sull'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 822V001373/90. 2.1. Il ricorso dell'Ufficio del registro di Prato è sostenuto con due motivi di ricorso:1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e seguenti DPR 26 ottobre 1972, n. 643, e specialmente dell'art. 11, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cpc;
2) e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cpc.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia accolto, con ogni conseguenza di legge. 2 3.1. La Società Edificatrice La Villa di Aldrovandi, FI & C. Sas, in liquidazione, resiste con controricorso.
3.2. La controricorrente conclude chiedendo che sia confermato l'in- cremento imponibile nella misura dichiarata e che sia confermata la decisio- ne della Commissione tributaria regionale. Motivi della decisione 4.1. In via preliminare si rileva che la proposizione del ricorso per cassazione è stata effettuata dall'Ufficio del registro di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore.
4.2. Il ricorso è inammissibile. Infatti, il ricorso per cassazione con- tro una sentenza di Commissione tributaria regionale dev'essere proposto, non da un ufficio periferico, che è privo di soggettività con rilievo esterno in sede di legittimità e che, pertanto, non può né promuovere il giudizio di cas- sazione né intervenire in esso, ma dal Ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, che è l'unico organo dotato di soggettività sostanziale e processuale nel giudizio di cassazione relativo a controversie tributarie (cfr. Corte di cassazione 29 gennaio 2001, n. 1217). Poiché il ricorso proposto da un soggetto privo di legittimazione sostanziale è insanabilmente nullo, esso è inammissibile.
5. Sussistono giusti motivi perché le spese processuali relative al giudizio di cassazione siano compensate tra le parti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2001. M 3 Il relatore ed estensore Mukucells IL CANCELLIERE OT Osvaldo Ascanio Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB. 2002 . Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4