Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 1
Proposta opposizione a decreto ingiuntivo emanato su istanza di un istituto di credito contestando la misura degli interessi richiesti dalla banca, non costituisce eccezione nuova preclusa in grado d'appello la contestazione del criterio di computo degli interessi per il periodo successivo alla chiusura del conto; trattasi, infatti, di una difesa già proposta in primo grado, la cui specificazione non dà luogo a inammissibilità del ricorso, perché inerente alla domanda di ingiunzione, che, quanto agli interessi, era stata contestata in modo globale e quindi sia per quelli maturati durante che per quelli calcolati dopo la chiusura del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC AD, in proprio ed in qualità di erede di LA GR EN, ed in qualità di Procuratrice di: LA GR UC, LA GR PP, LA GR CE, in qualità di eredi legittimi di LA GR EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO GARENNA, rappresentati e difesi dall'avvocato CE CLAUDIO MESSINA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO PEPE, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma rep. n. 117728 del 4.11.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 107/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 23/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato De Angelis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CR AD e La TE VI - la prima quale fideiubente - proposero opposizione al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Cosenza del 31.X.1995, che aveva loro ingiunto di pagare alla Banca Nazionale del Lavoro la somma di L. 255.955.986, portata dal saldo del conto corrente 3193, e quella di L. 36.000.000 del conto corrente speciale 280708, oltre interessi del 16%, con capitalizzazione trimestrale dall'1.7.1995. Contestarono gli opponenti la esistenza di validi atti scritti costitutivi del rapporto contrattuale e impugnarono gli estratti conto perché non rispondenti alla effettiva loro situazione debitoria, per essere stati conteggiati passività inesistenti e interessi non dovuti. La B.N.L. resistette alla opposizione che il tribunale rigettò con sentenza 23.X/16.11.1996, contro la quale La TE e CR proposero impugnazione, lamentando che fossero stati ritenuti probanti gli estratti conto trimestrali;
che fosse stata ritenuta valida la clausola di rinvio alle condizioni di piazza per la quantificazione degli interessi;
che fosse mancata la pronunzia sulla eccezione sollevata in ordine alla mancata comunicazione delle variazioni dei tassi, dopo la entrata in vigore della L. 154/1992;
che fosse stato giudicato corretto il calcolo degli interessi compiuto dalla Banca, pur dopo la chiusura del conto, che avrebbe dovuto essere al "prime rate" e variabile, mentre nel decreto ingiuntivo il calcolo era stato effettuato nella misura fissa del 16%; che infine non fossero stati ammessi i mezzi istruttori richiesti.
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza 15.12.1998 ha rigettato l'appello e condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali, osservando che gli estratti conto esibiti erano quelli previsti dall'art. 50 D.Lgvo 385/1993, che fanno prova del credito anche nel giudizio di cognizione ordinaria, a differenza degli estratti di saldaconto;
che la loro comunicazione era avvenuta attraverso la produzione giudiziale e che nessuna contestazione specifica vi era stata in ordine alla veridicità delle scritturazioni, essendosi gli opponenti limitati ad affermare genericamente che negli estratti erano state annotate passività inesistenti;
peraltro la proposta scritta del 20.6.1996, di transigere, aveva rivelato negli appellanti la conoscenza analitica della situazione debitoria, che non era stata contestata ne' nel complesso ne' nelle singole poste debitorie.
Quanto alla clausola di rinvio ai tassi di piazza, ha negato retroattività all'art. 4 L. 154/1992 - che la considera nulla - ed ha rilevato che con gli estratti conto inviati trimestralmente era stata data al correntista la possibilità di contestare la misura dei tassi e recedere dal contratto. Del pari la circostanza che fossero mancate contestazioni nel corso del rapporto costituiva presunzione di accettazione delle variazioni comunicate con lettera, anche se non raccomandata.
Della eccezione relativa al conteggio degli interessi dopo la chiusura del conto ha poi rilevato la inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché non proposta in primo grado, mentre ha disatteso le istanze istruttorie in quanto i mezzi proposti risultavano superflui a fronte delle prove acquisite. Ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi CR AD, anche quale erede di La TE VI, e rappresentante degli altri eredi La TE UC, La TE IU, La TE RA. Ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1284 c.c., con riguardo al giudizio della corte di merito di validità della clausola di riferimento, per la misura degli interessi, alle condizioni praticate dalle aziende di credito sulla piazza. Essa, invece, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, sarebbe nulla, in quanto gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, non giovando il richiamo "per relationem", in difetto di criteri prestabiliti, obiettivamente individuabili, non esistendo vincolanti discipline di cartello. Nè, assumono i ricorrenti, l'invio degli estratti conto periodici - che peraltro contestano - impedisce di far valere la nullità della clausola, in quanto l'approvazione, anche ripetuta, di essi non può supplire alla mancanza dello scritto in ordine alla loro quantificazione. Con il secondo motivo è dedotta la omessa motivazione di un punto decisivo della controversia, con riguardo al mancato esame di documenti prodotti rilevanti in ordine alla indeterminatezza del riferimento agli usi di piazza.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 T.U. leggi bancarie;
evidenziano l'errore della sentenza impugnata nel non avere rilevato la nullità della clausola sul tasso convenzionale, perché indeterminata nella parte in cui ne quantifica la misura, ed essendo stato il contratto stipulato dopo la entrata in vigore del T.U. citato, la nullità deriverebbe anche dal contrasto con esso (art. 117), oltreché con l'art. 1284 c.c.. Con il quarto motivo è denunziata la violazione dell'art. 6 L. 154/1992 e dell'art. 118 T.U. legge bancaria;
nonché la omessa e contraddittoria motivazione, con riferimento alla mancanza di prova della comunicazione delle variazioni dei tassi, erroneamente ritenuta raggiunta dall'invio degli estratti conto, che hanno una diversa funzione e non possono supplire a tale omissione. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Affermano di avere nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo contestato la misura degli interessi applicati e che in tal modo avevano posto in discussione l'art. 7 V° coma della condizioni generali del contratto, che stabilisce che per il periodo successivo alla chiusura del conto gli interessi siano conteggiati nella misura convenzionale, al contrario di quanto stabilito nella ingiunzione, in cui la misura era stata fissata stabilmente al 16%. Il ricorso è fondato.
I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto riflettono una medesima censura, riferita, come già rilevato, alla clausola contrattuale che ha riguardo al tasso di piazza, quale criterio di determinazione degli interessi, dalla corte di merito ritenuta valida e denunziata di nullità, in considerazione della sua indeterminatezza, in difetto di criteri prestabiliti, obiettivamente individuabili.
Tale ragione di nullità la sentenza impugnata non avrebbe apprezzato, così violando gli artt. 1284 c.c. e 117 T.U., leggi bancarie, ed avrebbe mancato di motivare a riguardo, omettendo peraltro l'esame di documenti prodotti a sostegno della tersi della nullità.
I tre profili prospettati meritano di essere condivisi. Se può ritenersi osservato il precetto dell'art. 1284 c.c. - che richiede la forma scritta per la convenzione di interessi al tasso superiore alla misura legale - ogniqualvolta, pur in difetto di espressa indicazione in cifre degli interessi pattuiti, le parti si richiamino per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 4605/1996; 9227/1995;
6113/1994), non altrettanto può dirsi con riguardo alla clausola che si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, essa non essendo sufficientemente univoca -e per tale verso non rispettando il disposto dell'art. 1346 c.c. - e non giustificando pertanto la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto, data la esistenza di diverse tipologie di tassi, non consente per sua genericità di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (Cass. 9465/2000;
7871/1998; 6247/1998; 4696/1998; 11042/1997; 10657/1996). E il giudizio di sufficienza del riferimento della clausola alle condizioni di piazza, dovendo essere coordinato con accordi di cartello, non può essere mantenuto se tali accordi contengono diverse tipologie di tassi o addirittura siano venuti meno come parametro centralizzato e vincolante (Cass. 2644/1989; 2262/1982). Erronea, peraltro, risulta la affermazione della sentenza impugnata che, dopo avere escluso che operasse l'art. 4 della legge 154/1992, a causa della sua irretroattività, ha ritenuto valida la clausola predetta, in considerazione della determinabilità per relationem del tasso iniziale e della conoscenza delle successive variazioni, mercè invio al cliente degli estratti conto trimestrali.
Se con riguardo alla applicazione della citata L. 154/1992 - e dell'art. 117 T.U. leggi bancarie - l'accertamento della corte territoriale in ordine alla anteriorità della convenzione a siffatte normative si sottrae al sindacato di legittimità, non controvertendosi, ne' essendo controvertibile la loro irretroattività - a fronte del disposto degli artt. 4 n.3, 11 III° comma L. 154/1992 e 161 VI° comma D. Lgvo 385/1993 (Cass. 9465/2000; 5379/1997) - la verifica di conformità della clausola all'art. 1284 c.c. è compiuta in modo apodittico, sull'asserto che sia sempre valida la determinazione per relationem del tasso di interesse, senza alcuna indagine sul grado di univocità della fonte richiamata, onde stabilire la idoneità alla esatta individuazione della previsione, cui le parti avessero inteso riferirsi, e quindi ad una oggettiva determinazione del tasso di interesse o quanto meno ad una sicura determinabilità, controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo, tale da resistere ad eventuali modificazioni unilaterali e discrezionali da parte della banca;
e tutto ciò anche per quanto attiene alle successive variazioni, conosciute dal cliente attraverso gli estratti conto.
E, infatti, mentre sotto il primo profilo la mancanza di siffatto accertamento comporta la falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. - in quanto riferito ad una fattispecie non ricompresa nell'area della norma - del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente (Cass. 6247/1998), tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portata alla conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso. Sussistono, dunque, entrambi i vizi denunziati, di violazione di legge e di carenza di motivazione, che giustificano la cassazione della sentenza impugnata, e ciò anche sotto gli altri profili, prospettati con il IV° ed il V° motivo.
Quanto, infatti, alla variazione dei tassi, regolata dagli artt. 6 L. 154/1992 e 118 T.U. leggi bancarie, applicabili al contratto in questione per il tempo successivo alla loro entrata in vigore, la affermazione della corte di merito, che la mancanza di contestazioni equivalga ad accettazione delle variazioni via via comunicate, anche con semplice lettera anziché con raccomandata, risulta priva di adeguata motivazione, giacché, lungi dall'esprimere un accertamento di fatto, che si sarebbe sottratto al sindacato di legittimità, circa la comunicazione, avvenuta sia pure con semplice lettera, assume la equivalenza di essa con la raccomandata, che costituiva un punto estraneo al thema decidendum;
sicché appare incomprensibile la ratio decidendi, non essendo bene individuato il fondamento della pronunzia a riguardo, se cioè sia riferito alla mancata contestazione - che non rileva nel presente giudizio, in cui si controverte della comunicazione e non del diritto di recesso, sul quale la assenza di contestazione incide e il cui esercizio suppone la informazione della variazione - ovvero a quest'ultima e solo ad essa.
Errato è, infine, l'assunto, della novità della eccezione, che costituisce falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., con riguardo al criterio di computo degli interessi per il periodo successivo alla chiusura del conto. Con la opposizione al decreto ingiuntivo i ricorrenti contestarono la misura degli interessi richiesti dalla BNL e tale contestazione, in quanto afferiva alla misura applicata, era idonea ad investire anche la applicazione della clausola convenzionale, che si assume essere stata disattesa dal giudice di merito, relativa al calcolo di tali interessi. Trattasi, infatti, di una difesa già proposta in primo grado, la cui specificazione non produce la inammissibilità del ricorso, perché inerente alla domanda di ingiunzione, che quanto agli interessi era stata contestata in modo globale e dunque sia per quelli maturati durante che per quelli calcolati dopo la chiusura del rapporto.
La sentenza va, dunque, annullata e rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, altra Sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2002