Sentenza 5 novembre 1999
Massime • 1
A norma dell'articolo 2423 cod. civ. la redazione del bilancio deve rispondere ai principi di chiarezza e precisione correlati con il principio di verità. Tali principi, a causa della loro generalità, devono applicarsi anche ai c.d. bilanci straordinari ed in particolare a quelli di liquidazione proprio perché essi sono preordinati al piano di riparto degli utili fra i soci. Ne consegue che integra il reato di cui all'articolo 2621, primo comma n. 1, cod. civ. l'aver nascosto nella redazione del bilancio di una società in liquidazione le passività potenziali relative a cause civili in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/1999, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido Ietti Presidente
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere
2. Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere
3. Dott. Alessandro Occhionero Consigliere
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ZZ NI ER nato a [...] il [...] ed ivi residente viale Giostra is.487 n.23/c int.13;
Avverso la sentenza emessa il 2 novembre 1998 dalla Corte di Appello di Messina, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 21 ottobre 1997, che aveva condannato ZZ NI ER alla pena di mesi dieci di reclusione e L.
1.800.000 di multa per i reati di cui agli artt. 2621 comma 1 n.1 cc. e 2625 cc. e LE IO, per il solo reato di cui all'art. 2621 comma I n.1 cc., a quella di mesi otto di reclusione e L.
1.400.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, alle pene accessorie previste dalla legge ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
Udito il difensore dell'imputato, avvocato Alberto Stagno d'Alcontres, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
A) Svolgimento del processo.
1) Le due sentenze di merito.
ZZ NI, quale liquidatore, e LE IO, quale socio della "Immobiliare Peloritana s.r.l.", venivano condannati, il primo alla pena di mesi dieci di reclusione e L.
1.800.000 di multa ed il secondo a quella di mesi otto di reclusione e L.
1.400.000 di multa, dal Tribunale di Messina, con sentenza del 21 ottobre 1997, per il reato di cui all'art. 2621 comma I n.1 cc., per avere fraudolentemente nascosto nel bilancio del 31 dicembre 1992 le passività potenziali relative alle cause civili in corso tra De OA EL e RR NI e la suddetta società. Con la detta sentenza veniva, altresì, affermata la penale responsabilità del ZZ anche in ordine al delitto di cui all'art. 2625 ce., per avere proceduto alla ripartizione delle attività sociali fra i soci, prima che fossero pagati i creditori o fossero accantonate le somme necessarie per pagarli.
Ad entrambi gli imputati veniva applicata la pena accessoria prevista dalla legge. Entrambi, infine, venivano condannati a risarcire i danni subiti dalle parti civili.
Con sentenza del 2 novembre 1998 la Corte di Appello di Messina rigettava gli appelli di entrambi gli imputati, che condannava a pagare le ulteriori spese processuali, e confermava la sentenza di primo grado.
2) Il ricorso per cassazione
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il solo ZZ NI ER, che, tramite i suoi difensori, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 2621 comma 1 n.1 cc. carenza e contraddittorietà della motivazione. In particolare il ricorrente chiariva che il c.d. "principio di prudenza", che impone l'inclusione tra le poste passive anche di quelle potenziali, non è applicabile ai bilanci di una società in liquidazione, che è un bilancio straordinario caratterizzato da una maggiore discrezionalità, ma soltanto ai bilanci di esercizio. 2) Violazione di legge poiché mancano nel caso di specie il dolo specifico richiesto ed il danno.
Infatti il credito di cui trattasi non era certo, liquido ed esigibile e le consulenze tecniche esperite nel corso delle due ricordate vertenze civili, pur se sfavorevoli alla società, non potevano avere il valore di una sentenza di condanna. Omessa motivazione della sentenza impugnata sul punto. 3) Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 2625 ce. ed omessa motivazione sul punto.
Il reato non sarebbe configurabile perché non vi sarebbe stata alcuna ripartizione dell'attivo della società, ma soltanto una previsione di attribuzione di crediti fiscali non ancora riscossi. 4) Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva ed omessa valutazione sul punto.
Il ricorrente aveva richiesto di disporre una perizia per accertare la conformità del bilancio in questione ai criteri contabili cui si devono ispirare i bilanci straordinari e l'assenza di danno. Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
B) I motivi della decisione.
3) Applicabilità dell'art. 2621 comma I n.1 cc. al bilanci del liquidatore 1 motivi posti a sostegno del ricorso sono infondati. Con il primo motivo di ricorso il ZZ ha sostenuto che erroneamente era stata applicata la disposizione di cui all'art. 2621 comma I n.1 cc., norma che non riguarderebbe i bilanci straordinari, ma soltanto quelli di esercizio.
Quello in questione, invero, sarebbe un bilancio straordinario e sarebbe, percio, caratterizzato da una maggiore discrezionalità, cosicché non sarebbe applicabile nella specie il c.d. "principio di prudenza".
Infine la previsione di un fondo di accantonamento sarebbe una operazione discrezionale per il liquidatore, la cui omissione non costituirebbe reato ex art. 2621, comma I n.1 cc. La tesi non è fondata.
È stata molto discussa in dottrina la questione se fra i "bilanci" di cui è parola nella norma incriminatrice - art. 2621 cc. - dovessero rientrare, in aggiunta a quelli di esercizio, anche i bilanci straordinari, vale a dire "i prospetti contabili destinati a rappresentare la situazione patrimoniale della società, generalmente a fini di controllo, in occasione del verificarsi di particolari eventi od in concomitanza di determinate vicende giudiziarie o amministrative".
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno, però, rilevato che una interpretazione restrittiva della norma in questione non si giustifica, perché in contrasto sia con l'espressione letterale, ove si parla in modo indistinto di bilanci, sia con la ratio della norma stessa, dal momento che, se è vero che i bilanci di esercizio e quelli straordinari svolgono funzioni diverse, "ciò non toglie che la manipolazione dei secondi possa attentare allo stesso modo, se non addirittura più gravemente, agli interessi dei creditori". Alla fine comunque la discussione assume un contenuto meramente nominalistico, poiché ove mai i c.d. bilanci straordinari non dovessero rientrare nella dizione "bilanci" utilizzata dall'art. 2621 cc., rientrerebbero di certo tra le altre comunicazioni sociali
"menzionate dalla stessa norma.
Anche a volere ammettere che la redazione dei bilanci del liquidatore sia caratterizzata, come ha sostenuto il ricorrente, da aree di "maggiore discrezionalità" rispetto ai bilanci di esercizio, in ragione delle peculiari finalità della procedura di liquidazione, non vi è dubbio che i criteri generali dettati in materia di redazione di bilanci debbano essere rispettati anche dal liquidatore perché essi mirano a tutelare gli interessi sia dei soci che dei terzi.
Come è stato correttamente osservato dai giudici di merito, l'art.2423 cc. pone nella redazione del bilancio principi di chiarezza e precisione che vanno posti in correlazione con il principio di verità, in quanto strumentali alla esigenza che il medesimo bilancio assolva alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione economica e patrimoniale della società a tutela dei soci e dei terzi.
Tra i criteri che debbono guidare anche il liquidatore per una corretta redazione del bilancio vi è certamente il c.d. "principio di prudenza" - ex art. 2423 bis n.1 cc. -, che impone, per quanto riguarda le poste passive, l'inclusione tra le perdite anche di quelle potenziali riferite a situazioni in atto pendenti e non ancora definite al momento della redazione del bilancio.
Sempre informato al generale principio di prudenza è l'obbligo degli accantonamenti per oneri fiscali ed altri oneri specifici, tra i quali vanno inclusi, secondo la migliore dottrina, anche quelli relativi alle controversie giudiziarie in corso dalle quali potrebbero derivare obbligazioni risarcitorie per la società. Tali principi, dettati in materia di redazione dei bilanci, proprio per la loro generalità non possono non applicarsi anche ai c.d. bilanci straordinari ed, in particolare, a quelli di liquidazione proprio perché essi sono preordinati al piano di riparto, sicché una ripartizione degli utili tra i soci senza le previsione di detto accantonamento violerebbe i diritti dei terzi creditori. Ne consegue che l'aver nascosto nella redazione del bilancio le passività potenziali relative alle cause civili in corso tra De OA EL e RR NI e la società "Immobiliare Peloritana" s.p.a. in liquidazione integra, sul piano oggettivo, il reato di cui all'art. 2621 comma I n.1 cc.. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che è informata ai principi enunciati, non è censurabile, perché congrua, logica ed immune da interne contraddizioni.
4) L'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 2621 comma I n.1 cc. Del pari infondato è il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente ha lamentato l'assenza del dolo specifico richiesto dalla norma in esame oltre che del danno.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che per configurare il delitto di cui all'art. 2621 cc. sia necessario il dolo specifico, ovvero l'intento dell'agente di ingannare i soci e/o i terzi sulla reale situazione patrimoniale della società al fine di conseguire con tale comportamento un vantaggio per sè o per altri. La più recente giurisprudenza (ex plurimis vedi Cass. Sez. V, 11 dicembre 1991, Scibetta;
Cass. Sez. V, 10 maggio 1995, Pennisi) ritiene sufficiente per la integrazione del dolo del delitto de quo "la volontà - dell'agente - di determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi allo scopo di indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della realtà della situazione".
Tale indirizzo, che appare quello più aderente alla lettera ed alla ratio della disposizione in esame - ratio che viene individuata nella garanzia di adeguato controllo da parte dei soci e dei terzi sulla vita della società ed, essenzialmente, sulla sua consistenza patrimoniale e nella garanzia della pubblica fede societaria - esclude, quindi che il dolo richieda la rappresentazione, anche sotto il profilo della possibilità del danno che potrà derivare dal compimento degli atti in vista dei quali sono state poste in essere le false comunicazioni.
La sussistenza dell'elemento psicologico nel caso di specie è fuori dubbio.
È vero che la impugnata sentenza sul punto specifico è estremamente concisa ma da tutto il contesto della motivazione e dalla integrazione della motivazione di secondo grado con quella del Tribunale di Messina, resa possibile perché le due sentenze sono conformi, risultano chiari gli elementi valutati dai giudici di merito per ritenere sussistente, nel caso in esame, il dolo richiesto.
Del resto anche il ricorrente ammette nella sostanza - quando rileva che la chiusura della liquidazione si imponeva per evitare altre situazioni debitorie - di avere agito nel modo già indicato al fine di favorire i soci a scapito di creditori potenziali della società. La falsa comunicazione non è ovviamente discriminata dal fatto che si vogliano favorire gli interessi dei creditori proprio perché gli obblighi di accantonamento per potenziali obbligazioni sono previsti per tutelare gli interessi dei terzi.
A fronte di tali considerazioni non appaiono consistenti i rilievi in ordine al fatto che il credito "potenziale" non era certo, liquido ed esigibile.
Tali requisiti non possedeva certo l'eventuale credito di De OA e RR proprio perché potenziale e frutto di una futura prevedibile sentenza a loro favorevole.
La legge, in effetti, prevedendo per tali situazioni gli obblighi di accantonamento mira a tutelare proprio tale categoria di potenziali creditori in modo da evitare che alcune "disinvolte" operazioni possano privarli del legittimo soddisfacimento delle loro pretese e del diritto di prelazione loro spettante.
Infine proprio la perfetta conoscenza della situazione delle due cause civili da parte del liquidatore denota la sussistenza del dolo, poiché in presenza di una consulenza tecnica sfavorevole alla società, che lasciava ragionevolmente prevedere una sentenza di condanna, si imponevano una particolare prudenza ed un particolare rigore nella predisposizione del bilancio che il ricorrente volutamente non ha osservato.
5) Continua: Osservazioni sul danno.
Quanto alla pretesa assenza di danno si deve notare che il rilievo non è specifico, poiché non si comprende se ci si riferisca alla mancanza di danno per la società, per i soci o per i terzi. Ora anche a voler prescindere dalla genericità del motivo di impugnazione e dal rilievo che il danno non è elemento essenziale del delitto contestato, tanto che secondo la giurisprudenza ed una parte della dottrina sarebbe comunque sufficiente il pericolo che un danno possa verificarsi, per la azione posta in essere, ai soci o ai terzi, sarà sufficiente osservare che nel caso di specie un danno per i creditori si è certamente verificato o si sarebbe potuto verificare come i giudici di merito hanno posto in evidenza. 6) Il delitto di cui all'art. 2625 cc. Del pari infondato è il terzo motivo di gravame con il quale il ricorrente ha contestato la erronea applicazione dell'art. 2625 cc.. Con tale norma vengono puniti i liquidatori che procedano alla ripartizione dell'attivo prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, obbligo, peraltro, imposto ai liquidatori dall'art. 2280 comma 1 cc.. Si tratta di una disposizione che costituisce diretta espressione del principio per cui, data la funzione di garanzia cui i beni della società assolvono nei confronti dei creditori, non è consentito ai soci, in sede di liquidazione, di ottenere l'attribuzione di attività se non dopo la integrale estinzione delle passività. Ai fini della integrazione del delitto in esame non è necessario che dalla prematura ripartizione dell'attivo sia derivato un effettivo pregiudizio per i creditori sociali, essendo sufficiente che sia posto in pericolo il soddisfacimento delle legittime pretese dei creditori.
Insomma la norma in esame, come è lecito desumere dalla lettera della disposizione e dalla interpretazione logico - sistematica della stessa, mira a garantire la integrità dei beni sociali perché essi assolvano alla funzione di garanzia nei confronti dei creditori ed a tutelare, in particolare, il diritto di prelazione loro accordato rispetto ai soci sui beni facenti parte del patrimonio sociale. Trattandosi, pertanto, di reato di pericolo, come sostiene del resto anche la migliore dottrina, non è richiesto il verificarsi di un danno, come ha, invece erroneamente sostenuto il ricorrente. Non vi può essere dubbio, infine, in ordine alla consumazione del reato, poiché il ricorrente aveva provveduto ad attribuire le quote di un credito fiscale, non importa se ancora non riscosso, ai singoli soci ponendo in tal modo a rischio le legittime pretese dei creditori.
Quanto, da ultimo, alla pretesa omessa motivazione sul punto, sarà sufficiente osservare che le due sentenze di merito sono conformi e, quindi, è lecito integrare la motivazione della sentenza impugnata con quella dei giudici di primo grado che sul punto hanno fornito una motivazione logica e congrua.
7) La mancata assunzione di una prova decisiva.
Infondato è anche l'ultimo motivo di gravame con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero la ammissione di una perizia contabile.
Ora a prescindere dalla circostanza che la rinnovazione della istruttoria dibattimentale in sede di appello è fatto eccezionale da disporre in caso di assoluta necessità ai fini della decisione, deve rilevarsi che nel caso di specie la dedotta decisività non è ravvisabile.
Come risulta da quanto esposto al paragrafo 3), i principi generali ai quali deve essere informato il bilancio del liquidatore sono chiaramente desumibili dal contesto normativo dettato in materia di società, cosicché di una consulenza sul punto si sarebbe probabilmente potuto fare a meno anche nelle precedenti fasi del giudizio, non apparendo necessarie indagini o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.
Appare superfluo aggiungere, sul punto, ulteriori considerazioni, poiché la assenza di decisività della prova proposta emerge con evidenza da tutta la motivazione che precede.
I giudici di appello, anche se non hanno motivato esplicitamente sul punto hanno fondato la loro decisione su dati normativi puntuali facendo emergere chiaramente la mancanza di decisività della prova richiesta.
È noto, invero, come la giurisprudenza abbia ritenuto che la motivazione del rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento possa essere anche implicita, quando la sentenza - come è nel caso di specie - dia una dimostrazione adeguata del convincimento raggiunto dal giudice in ordine alla consistenza e concludenza degli elementi di prova con conseguente superfluità di una nuova verifica degli elementi già esaminati (vedi Cass. 1 febbraio 1993, Cardillo, Cass. pen. 1995, 577).
Quanto, infine, alla pretesa necessità di esperire la perizia contabile per fare emergere l'assenza di danno per i creditori, si è già posto in evidenza la assoluta irrilevanza di tale elemento per la configurazione di entrambi i reati contestati.
Le ragioni esposte impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 5 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000