Sentenza 19 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8886 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 88 6 /0 2 18 ee EPUBBLICA 5 6 E A 8 I . 9 N 1 N R O / I POLD ITALIANO - A OGGETTO 4 Z / B 6 A IRPEF/ILOR: redditi 2 . R L . SUPREMA DI CASSAZIONE prodotti in forma associata;
T L P R S . I A I rettifica;
metodo. P . R G D B T Giudicato penale: efficacia E A R T nel processo tributario T E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA D 1 A A I 3 I D S 1 R N E . E Composta dai Magistrati: E S T N T I N E A A R.G. N. 18859/99 S Dott. Bruno SACCUCCI Presidente E M Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 24276 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Ud. 26.2.2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 18859 R.G. 1999, proposto N. 66418 da AR NI, AR EP, AR AR GR, LM LL, SA CENTRO di RB IO & C. S.n.c., il primo anche quale legale rappresentante della Società e procuratore generale di RB RI IA - giusta procura autenticata dal notaio Silvestri di Saluzzo in data 22 dicembre 1995 (rep. n. 29411) tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Arcangelo DE VICARIIS ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via I. Goiran 23, presso l'avv. Giancarlo Contento;
- ricorrenti -
contro 4 3 0 1 1 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 16 marzo 1998, depositata col n. 58/24/98 il 9 settembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002: il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. De Vicariis per i ricorrenti;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Saluzzo rettificò il reddito della S.n.c. Saluzzo Centro esercente attività di costruzione e vendita di - unità immobiliari - per l'anno 1992, rilevando, alla stregua dei prezzi praticati nel mercato immobiliare, ricavi non registrati, pari a lire 682.350.000, pretendendo la maggiore i.lo.r. dalla Società e la maggiore i.r.pe.f., in proporzione, dai singoli soci, con accessori corrispondenti e conseguenziali sanzioni. L'impugnativa dei contribuenti fu parzialmente accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Saluzzo, col ridurre del 12% i maggiori ricavi. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, condividendo le conclusioni del primo giudice, ha respinto l'appello dei contribuenti medesimi. 2 Per la cassazione ricorrono la Società nonché i soci IO, NA, RI IA RB e RA IN, con cinque motivi, illustrati da memoria, cui l'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivi della decisione Denunziano, in ordine successivo, i contribuenti: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/ 1973, essendosi in presenza di accertamento che, pur se definito analitico, è in realtà di tipo induttivo: di qui la necessità di individuare i fatti certi e le presunzioni gravi, precise e concordanti poste a suo fondamento, laddove nella stima sintetico-comparativa dell'UTE non si considerano le peculiarità degli immobili venduti - evidenziate in corso di causa ed il vizio risulta addirittura aggravato dai giudici del merito, col sostituirsi indebitamente all'ufficio, operando - secondo criteri di stima in realtà ignoti - la riduzione forfettaria dei ricavi, in ragione del 12%; 2) violazione dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. 600/1973, perché l'Ufficio, avendo proceduto con metodo induttivo, sarebbe stato tenuto ad indicare le irregolarità contabili e le gravi omissioni riscontrate (ed, in realtà, inesistenti), mentre, qualora si volesse ritenere la rettifica di tipo analitico, le riduzioni eseguite avrebbero dovuto essere differenziate per ciascun tipo di unità immobiliare compravenduta: vizi, questi, che ricevono conferma sia dal 'modus operandi' del giudice di merito, sia dalla stessa acquiescenza dell'ufficio alla decisione di prime cure;
3 3) difetto di motivazione, relativo sia alla decisione di primo grado sia a quella direttamente impugnata, per avere i giudici del merito omesso di pronunziarsi sui rilievi che precedono, pur sottoposti al loro esame;
4) violazione degli artt. 2697 e 2698 c.c., in relazione alla indebita inversione dell'onere della prova, senza considerare, in aggiunta, che i contribuenti, sia col richiamo alle emergenze di un processo penale sia attraverso l'indagine tecnica di parte, avevano dimostrato la diversità delle caratteristiche (medie) considerate dall'UTE rispetto a quelle, effettive, degli immobili compravenduti;
5) violazione dell'art. 654 c.p.p., in quanto la sentenza di proscioglimento degli amministratori della società, pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Saluzzo in ordine ai medesimi fatti considerati in sede di merito, avrebbe dovuto comportare, in mancanza di emergenze diverse, l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, secondo il richiamo di Corte Cost. 258/1991. L'Amministrazione finanziaria, nel controricorso, oppone: a) la legittimità del ricorso al metodo induttivo, in presenza di elementi presuntivi gravi, pur se la contabilità risulti - circostanza da escludersi nel caso presente - formalmente ineccepibile, fermo restando che nel caso in esame i ricavi in nero appaiono adeguatamente sorretti e congruamente motivati;
b) la correlata sostanziale inconsistenza delle ragioni addotte con la seconda censura;
c) l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della doglianza inerente al vizio di motivazione;
d) la correttezza della valutazione di inidoneità delle argomentazioni dei contribuenti, ai fini del superamento della pretesa impositiva;
e) l'infondatezza dell'ultimo mezzo, poiché l'art. 12 della legge 516/1982 è da ritenersi abrogato dall'art. 654 c.p.p., in relazione all'art. 207 disp. att. relative, e, comunque, la sentenza pronunciata non a seguito di dibattimento non riveste efficacia vincolante. Premessa l'inammissibilità del controricorso (tardivamente notificato, il 10 dicembre 1999, a fronte della notifica del ricorso, intervenuta il 12 ottobre precedente), rileva il collegio la fondatezza dell'impugnazione, nei termini di seguito precisati. Da accogliere appaiono, per quanto di rispettiva ragione, il terzo ed il quarto motivo, evidentemente connessi, per riguardare, rispettivamente, il vizio di motivazione in ordine alle censure mosse dai contribuenti con l'appello, ed il corretto controllo sull'assolvimento dell'onere di provare la pretesa fiscale, quanto meno sotto il profilo quantitativo. Espunte, invero, le censure attinenti alla sentenza di prime cure le quali attengono, in realtà, alla materia del 'devolutum' -in appello ed alle emergenze del processo penale - su cui si rinvia all'ultimo profilo d'impugnazione -, i collegati mezzi di cassazione si rivelano fondati. Nella decisione si dà atto della correttezza della rettifica, espressamente richiamandosi una stima dell'U.T.E., ma non si affronta in alcun modo il punto centrale della controversia, riguardante il 'quantum' dei maggiori ricavi, punto meritevole, in via assorbente, di un qualche approfondimento, quando si consideri 5 che la valutazione dell'ufficio impositore, già ridotta in primo grado del 12% - alla stregua di rilievi, che non risultano in alcun modo verificati, ad un tempo mostrando uno scostamento apprezzabile dalla stessa valutazione dell'organo tecnico " aveva costituito appunto materia del gravame dei contribuenti. L'evidente vizio di motivazione implica l'assorbimento del primo motivo, sul merito propriamente detto della rettifica, contestato con particolare riguardo alle caratteristiche degli immobili (costruiti e) venduti, che avrebbero reso comunque incongrua la moderazione operata. I restanti profili dello stesso mezzo, ripresi ed approfonditi col secondo, sono invece, al pari di questo, infondati. La rettifica del reddito d'impresa, sulla scorta dei dati forniti dallo stesso contribuente, non perde infatti il proprio carattere analitico se, muovendo da specifici elementi quantitativamente certi - quali il costo del prodotto venduto ed i prezzi di vendita verificati -, pervenga ad altri dati, quali i ricavi, attraverso il ricorso a parametri induttivi: in tale ipotesi, infatti, essa investe singole poste della contabilità dell'impresa e non globalmente la stessa in ragione di irregolarità di tale rilievo da farla ritenere inattendibile nel suo complesso (Cass. 8835/2001). Ne deriva che correttamente il giudice 'a quo' ha escluso l'illegittimità formale della rettifica. Pure infondato è l'ultimo mezzo, non potendosi far derivare l'esclusione dei fatti materiali - posti a sostegno dell'accertamento - da una sentenza del g.i.p., che, a mente dell'invocato art. 654 c.p.c., non è, per definizione, "pronunciata in seguito a dibattimento". La esclusione dell'efficacia vincolante per il giudice tributario non inibisce di valutare le emergenze del giudizio penale, ma tale diverso aspetto attiene al merito dell'indagine. I profili accolti comportano la corrispondente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale, che liquiderà, all'esito, anche le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il terzo ed il quarto motivo, assorbito il primo;
rigetta i restanti;
cassa, in relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. Il Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa Bruno Saccucci - и осчиси, صادی wa IL CANCELLIERE C1 VA AS DEPOSITA IN CANCELLERIA E Oggi 1.9 GIU, 2002. N 6 A 5 8 O I 0 I IL CANCELLE . 1 R Z N / A A 4 Osvelo As - / R T 6 T 2 U S . I L B R L I G . P A E R . A R . D T B D L A E E T D A T 1 I I N 3 S R 1 E N S E E . S E T N I A A 7 M