Sentenza 27 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. Aula A 300 per diritti L. # 27 FEB. 2001 il 02 8 60 /0 1 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 9853/1998Composta dai magistrati: Dott. Michele Annunziata -- Presidente 66 Giovanni Prostipino - Consigliere 6666 Pietro Cupço Rep. 66 Alessandro De Renzis Cron. 5918 6666 Pasquale Picone Relatore Ud. 17.1.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIAN SpA (già Ente Poste Italiane), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio, n. 1, presso l'avv. Antonio Vianello, che, unitamente all'avv. Alberto Pojaghi, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 185 contro 3 FE RI, elettivamente domiciliate in Roma, Via Buccari, n. 3, presso RI Teresa Acone, rappresentato e difeso dall'avv. Modestino Acone con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino n. 260 in data 16 marzo 1998 (R.G. 143/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi agli avv.ti Vianello e Lucia Paduano per delega dell'avv. Acone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, previa dichiarazione di inammissibilità del controricorso e della richiesta di dichiarare la cessazione della 고 materia del comntendere. Svolgimento del processo Il Tribunale di Avellino, in accoglimento dell'appello di RI TA ed in totale riforma della sentenza di opposto segno del Pretore della stessa sede, ha accertato il diritto del TA, dipendente dell'Ente Poste Italiane, alla qualifica "quadri 2° livello" con decorrenza 1° aprile 1995 ed alle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale, accertato in fatto che il TA aveva svolto le mansioni proprie del dirigente superiore-quadro dal 22 novembre 1994 al 22 maggio 1995, relativamente a posto vacante, ha ritenuto in diritto che dovesse applicarsi alla fattispecie il disposto dell'art. 2103 c.c. fin dal momento della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico, e non dalla stipulazione 2 del contratto collettivo avvenuta il 26 novembre 1994, come sostenuto dall'Ente con tesi accolta dal Pretore. La cassazione della sentenza è chiesta dalla SpA Poste Italiane (già Ente Poste) sulla base di un unico motivo, ulteriormente sviluppato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso RI TA. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, la Corte rileva l'inammissibilità del controricorso perché notificato in data 6 luglio 1998, senza il rispetto del termine di cui all'art. 370 c.p.c. (ricorso notificato in data 21 maggio 1998).
2. Il difensore di RI TA, che ha partecipato per delega alla discussione orale, ha chiesto dichiararsi le cessazione della materia del contendere sulla base di un documento prodotto ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Tale documento, in realtà, si riferisce esclusivamente alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data del 1° settembre 2000 e non reca specifici riferimenti all'oggetto della lite in corso, sicché non può ritenersi che sia venuto meno l'interesse all'esercizio della giurisdizione.
3. Con l'unico motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 6°, della legge 24 gennaio 1994, n. 71, degli art. 12 e 15 Preleggi, degli art. 2093, 2103 e 2129 c.c., dell'art. 37 legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 42 della legge n. 797 del 1981, nonché della legge n. 421 del 1992, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai d.lgs. n. 247 del 1993 e n. 546 del 1993. Nucleo essenziale della tesi del ricorrente è l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che l'art. 2103 c.c. dovesse trovare immediata applicazione a seguito della "privatizzazione" dei rapporti di lavoro con 3 l'amministrazione postale, trasformata in ente pubblico economico (EPI) dalla 1. 71/1994 (rectius, dal d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge predetta), mentre, ai sensi dell'art. 6 dell'indicato testo normativo, la disciplina pubblicistica regolava il rapporto di lavoro fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo, in modo da escludere, per il periodo anteriore alla stipulazione del contratto collettivo, l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. Il ricorso non può trovare accoglimento.
4. E' da precisare che il Tribunale riferisce che il Pretore aveva rigettato la domanda perché il periodo di sei mesi previsto per l'attribuzione della qualifica per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, secondo il disposto dell'art. 38 del contratto collettivo (in relazione all'art. 6 della legge 13 marzo 1983, n. 190), dovendo decorrere dalla data di stipulazione dello stesso contratto (26 novembre 1994), non era compiuto alla data del 22 maggio 1995, quando cioè il TA era stato restituito alle mansioni precedenti. Orbene, la sentenza impugnata, sebbene dichiari di fondare il decisum sulla tesi giuridica dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. fin dal momento della trasformazione dell'azienda autonoma statale in ente pubblico economico, in realtà riconosce il diritto all'inquadramento nella categoria del quadri intermedi,per avere il TA svolto le mansioni superiori "per oltre tre mesi" a decorrere dal 1° aprile 1995 (data da porre in relazione con l'esposizione del fatto che si legge nel ricorso: il TA aveva sostituto altro dipendente assente dal servizio e collocato a riposo in data 27.12.94). Sicché, è indiscutibile che il Tribunale, pur senza fornire alcuna giustificazione, ha considerato rilevante esclusivamente l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori per oltre tre mesi nel periodo di vigenza del contratto 4 collettivo, non prendendo neppure in considerazione l'eventualità che, nella fattispecie, la contrattazione collettiva si fosse avvalsa del potere, conferito dall'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, di stabilire un termine superiore in deroga all'art. 2103 c.c.
5. Si deve concludere, quindi, per l'inesistenza di qualsiasi collegamento causale tra la statuizione della sentenza impugnata e la motivazione in diritto, chiaramente non pertinente alla fattispecie di svolgimento di mansioni superiori nella vigenza del contratto collettivo, cioè per il periodo successivo al 26 novembre 1994. 6. Poiché l'unico motivo di ricorso concerne, appunto, esclusivamente l'astratta questione di diritto, priva, come si è detto, di incidenza sull'effettiva statuizione i impugnata, contro quest'ultima il ricorso non contiene alcuno dei motivi di censura previsti dall'art. 360 e deve perciò essere rigettato (art. 375 c.p.c.).
7. Le peculiarità del giudizio, poste in evidenza nella motivazione, inducono alla compensazione fra le parti delle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001. м. АмишинонAM. Il Presidente старистий Il Consigliere estensore Shill I D , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O L Depositata in Cancolieria L 3 0 A 1 3 O S 5 . S B 27 FEB. 2001 T I A . R T D , N A oggi, ' A A L DL IL COLLABORATORIE S T 3 L E S 7 E P - O LERIA S D 8 P - I I 1 N M S I 1 G N A E O E S D A G I E D T A G E E N , O E L T O S R T E I A T P S L I I L D G 5 E E D O R