Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8062 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL60 6 2 / 0 2 IN NOME DEL P O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20438/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 22172 Cron. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.16 G Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti € - 4 GIU, 2002 sul ricorso proposto da: IL AN GA NA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BRANCACCIO 63, presso l'avvocato GIUSEPPE SPADA, €0,77 1.1500 rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ALBERTO ZAINA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CESENATICO, PROCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI'; - intimati avverso la sentenza n. 113/91 del Tribunale di FORLI', 2002 depositata il 19/09/91; 489 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su richiesta del P.M. il Tribunale di Forlì con sentenza del 19.9.1991 pronunciata in Camera di Consiglio rettificava in "ON TI" l'atto di nascita del medesimo laddove risultava scritto per errore materiale "ON TI-Palero", ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesenatico la trascrizione della sentenza nei annotazione a margine suoi registri e la sua dell'atto rettificato. в Avverso tale sentenza, premesso che ne era venuto a conoscenza solc recentemente, ON TI propone ricorso per cassazione con atto notificato in data 11.10.2000 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli ed al Comune di Cesenatico, deducendo due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Sulla richiesta di rettificazione dell'atto di nascita il Tribunale ha provveduto in camera di consiglio con sentenza, come prevede l'art. 68 dell'Ordinamento Giudiziario dello Stato Civile approvato con R.D.L.
9.7.1939 n.1238. 3 Pertanto, avendo la legge richiesto per tale pronuncia la veste formale di sentenza e mancando un'espressa previsione che la dichiari immediatamente ricorribile in cassazione, il mezzo di gravame esercitabile avverso la pronuncia del Tribunale non può che essere quello ordinario dell'appello e non già, come è avvenuto invece nel il ricorso per cassazione.caso in esame, Risulta in tal modo assorbita ogni considerazione sia sul rispetto dei termini 109T129,14 previsti per l'impugnazione che in ordine al 456T 10,33 1 contenuto dei motivi dedotti con il ricorso. TOT: 139,44 Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi costutite le controparti cui il ricorso era stato notificato. 101
P.Q.M.
199 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1801 Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 26.2.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Mgo Ricette Coutin Pror. Ph IL CANCELLER: DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria NU Matic Num 4GUL 2002 Oggi, IL AN Maria UZ и 4