CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2023, n. 20677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20677 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27674/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente- contro IS RI IG, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA ELla CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DE MURTAS SILVIO ([...]), STAVOLTA TO ([...]); controricorrente e ricorrente incidentale- e MANCA RI;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 102/2016 depositata il 24/03/2016. Civile Sent. Sez. 5 Num. 20677 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 17/07/2023 2 di 7 Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza EL 21 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, EL d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto l’accoglimento EL primo e secondo motivo EL ricorso principale, con assorbimento degli altri e EL motivo di cui al ricorso incidentale;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia ELle entrate ha emesso nei confronti ELla Plast & Plast sas, che in precedenza aveva chiesto e ottenuto rimborso IVA per lire 1.000.000.0000 per l’anno 2000, avviso di accertamento notificato il 12.7.2002 per il recupero ELla somma versata contestando l’illegittima detrazione IVA per operazioni inesistenti. 2. L’avviso era stato impugnato da CA IA e ME IA LU, quali eredi EL socio ME TO, che eccepivano il difetto di legittimazione passiva sia perché il socio risponde solo dopo l’esclusione infruttuosa ELla società sia perché esse avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario, ferma, comunque, l’intrasmissibilità agli eredi ELle sanzioni. 3. Annullato l’avviso dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Nuoro, l’Agenzia ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) ELla Sardegna ha rigettato, compensando le spese. 4. In particolare, la CTR ha escluso la necessità ELla integrazione EL contraddittorio nei confronti ELla società e degli altri soci, vertendosi su questioni personali;
inoltre, ha ritenuto che l’Agenzia non avesse dimostrato la qualità di socio accomandatario EL ME che, anzi, doveva escludersi perché la dichiarazione MoELlo Unico 2001 per il 2000 era stata sottoscritta da IS 3 di 7 IO quale legale rappresentante ELla società e, verosimilmente, socio accomandatario ELla stessa. 5. La CTR ha concluso, così, che le ricorrenti, che comunque apparivano eredi con beneficio di inventario nonostante non vi fosse la prova ELla sua redazione nei termini di legge, non dovevano farsi carico degli importi di cui all’avviso impugnato. 6. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione l’Agenzia ELle Entrate che si affida a cinque motivi. 7. Resiste con controricorso IA LU ME che propone ricorso incidentale con un mezzo. Resta intimata IA CA. 8. Le parti costituite depositano memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 459 e segg., 484 e segg., c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto incombeva sulle parti l’onere di provare la qualità di erede con beneficio di inventario in mancanza ELla quale si presumono eredi pure e semplici. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione ELl'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità ultra vires EL primo - il ritardo o l'omissione ELl'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo EL relativo beneficio (Cass. n. 16514 EL 2015; Cass. n. 11030 EL 2003). 2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando l’apoditticità ELla affermazione contenuta in sentenza secondo cui «quand’anche le ricorrenti avessero la qualifica di eredi pure e semplice in quanto decadute dal beneficio di inventario non discenderebbero diritti diversi dall’avviso di accertamento impugnato». 4 di 7 2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di affermazione perplessa o ipotetica estranea alla ratio decidendi. 3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., laddove la CTR aveva affermato che non era stata fornita la prova ELla qualità di socio accomandatario di TO ME, prova che invece risultava dal pvc ove era indicato che la società era stata costituita da TO ME (per un quota pari al 50%) quale socio accomandatario e da IA IA DA (per l’altro 50%) quale socio accomandante, emergendo, inoltre, che il ME era rimasto accomandatario almeno sino al 29.6.2001, quando aveva ceduto la sua quota e il ruolo ricoperto nella società a PI GI IS, e che, in precedenza, in data 19.6.2001, lo stesso ME aveva presentato il moELlo VR/2001 con richiesta di rimborso EL credito IVA, poi eseguito dall’Amministrazione in data 10.10.2001. 3.1. Aggiunge la ricorrente che l'affermazione ELla CTR, secondo cui la dichiarazione MoELlo Unico 2001 era stata sottoscritta dal IS, non escludeva che nel 2000, anno di imposta oggetto ELl’accertamento, l’accomandatario fosse il ME;
la motivazione, quindi, era apodittica e non dava conto ELle risultanze documentali che dimostravano la qualità di socio accomandatario di TO ME. 3.2. Il motivo è fondato. 3.3. E’ noto che nell’attuale assetto EL giudizio di cassazione rileva solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e quindi, secondo quanto insegnato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», la «motivazione apparente», il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza EL 5 di 7 semplice difetto di «sufficienza» ELla motivazione), cosicché il ricorrente potrà far valere in sede di legittimità l'error in procedendo consistente nell'assenza ELla motivazione, nella motivazione illogica o nella motivazione recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice stesso per la formazione EL proprio convincimento (tra le ultime, Cass. n. 18311 EL 2021). 3.4. Ricorre, quindi, il vizio di omessa o apparente motivazione ELla sentenza quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione EL criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione EL proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819 EL 2020), ovvero indichi gli elementi da cui il giudice ha tratto il suo convincimento senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità EL suo ragionamento (Cass. n. 9105 EL 2017). In tema di valutazione ELle prove ed in particolare di quelle documentali, poi, si è precisato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, EL percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. n. 14762 EL 2019). 3.5. Nel caso di specie, la CTR ha EL tutto trascurato il complessivo quadro probatorio offerto dall’Agenzia, tendente a dimostrare che nel 2000, quando è sorta la pretesa tributaria, TO ME rivestiva la qualità di socio accomandatario, per concentrarsi sul fatto, ritenuto decisivo, che nel 2001 la dichiarazione IVA era stata sottoscritta da PI GI IS;
ma questo argomento, di per sé, ha scarsa o nulla rilevanza rispetto al 6 di 7 fatto da dimostrare, che riguardava l’anno precedente, e la motivazione, in mancanza di ulteriori elementi, finisce per palesarsi illogica e meramente apparente, non consentendo l’individuazione di una effettiva - e giuridicamente adeguata - ratio posta a base ELla decisione adottata. 4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché l’esclusione ELla qualità di socio accomandatario EL ME aveva travalicato i limiti ELla domanda non essendo mai stata contestata dalle ricorrenti né discussa nei giudizio di merito. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Dalla trascrizione EL ricorso iniziale, contenuta nel controricorso, risulta che le ricorrenti avevano posto la questione ELla qualità di socio EL ME: infatti, scrivono testualmente che era rimasta «assolutamente indimostrata» la qualità di «preteso socio (in capo al defunto sig. ME TO) ELla Plast &Plast di IS & C. sas, senza neppure specificare se trattasi, altresì, di socio accomandante e socio accomandatario..». 5. Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 2313 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto anche la qualità di socio accomandante non esclude la responsabilità EL socio nei limiti ELla quota. 5.1. Il motivo è fondato. 5.2. In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2313 cod.civ. recita che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita. Il principio posto dalla disposizione giuscivilistica citata vale, e non può non valere, anche per le obbligazioni di natura tributaria (Cass. n. 7016 EL 2003). 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la ricorrente IA LU ME deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento all’art. 118 disp. att. c.p.c., 7 di 7 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sulle ragioni che avevano giustificato la compensazione ELle spese. 6.1. Il motivo resta assorbito stante la cassazione ELla sentenza impugnata. 7. Conclusivamente, accolto il primo, terzo e quinto motivo EL ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il motivo di ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata di conseguenza e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ELla Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese EL presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il primo, terzo e quinto motivo EL ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il motivo di ricorso incidentale, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ELla Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese EL presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio ELla Corte di Cassazione,
-ricorrente- contro IS RI IG, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA ELla CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DE MURTAS SILVIO ([...]), STAVOLTA TO ([...]); controricorrente e ricorrente incidentale- e MANCA RI;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 102/2016 depositata il 24/03/2016. Civile Sent. Sez. 5 Num. 20677 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 17/07/2023 2 di 7 Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza EL 21 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, EL d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni;
Lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile, che ha chiesto l’accoglimento EL primo e secondo motivo EL ricorso principale, con assorbimento degli altri e EL motivo di cui al ricorso incidentale;
FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia ELle entrate ha emesso nei confronti ELla Plast & Plast sas, che in precedenza aveva chiesto e ottenuto rimborso IVA per lire 1.000.000.0000 per l’anno 2000, avviso di accertamento notificato il 12.7.2002 per il recupero ELla somma versata contestando l’illegittima detrazione IVA per operazioni inesistenti. 2. L’avviso era stato impugnato da CA IA e ME IA LU, quali eredi EL socio ME TO, che eccepivano il difetto di legittimazione passiva sia perché il socio risponde solo dopo l’esclusione infruttuosa ELla società sia perché esse avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario, ferma, comunque, l’intrasmissibilità agli eredi ELle sanzioni. 3. Annullato l’avviso dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Nuoro, l’Agenzia ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) ELla Sardegna ha rigettato, compensando le spese. 4. In particolare, la CTR ha escluso la necessità ELla integrazione EL contraddittorio nei confronti ELla società e degli altri soci, vertendosi su questioni personali;
inoltre, ha ritenuto che l’Agenzia non avesse dimostrato la qualità di socio accomandatario EL ME che, anzi, doveva escludersi perché la dichiarazione MoELlo Unico 2001 per il 2000 era stata sottoscritta da IS 3 di 7 IO quale legale rappresentante ELla società e, verosimilmente, socio accomandatario ELla stessa. 5. La CTR ha concluso, così, che le ricorrenti, che comunque apparivano eredi con beneficio di inventario nonostante non vi fosse la prova ELla sua redazione nei termini di legge, non dovevano farsi carico degli importi di cui all’avviso impugnato. 6. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione l’Agenzia ELle Entrate che si affida a cinque motivi. 7. Resiste con controricorso IA LU ME che propone ricorso incidentale con un mezzo. Resta intimata IA CA. 8. Le parti costituite depositano memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 459 e segg., 484 e segg., c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto incombeva sulle parti l’onere di provare la qualità di erede con beneficio di inventario in mancanza ELla quale si presumono eredi pure e semplici. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione ELl'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità ultra vires EL primo - il ritardo o l'omissione ELl'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo EL relativo beneficio (Cass. n. 16514 EL 2015; Cass. n. 11030 EL 2003). 2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando l’apoditticità ELla affermazione contenuta in sentenza secondo cui «quand’anche le ricorrenti avessero la qualifica di eredi pure e semplice in quanto decadute dal beneficio di inventario non discenderebbero diritti diversi dall’avviso di accertamento impugnato». 4 di 7 2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di affermazione perplessa o ipotetica estranea alla ratio decidendi. 3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., laddove la CTR aveva affermato che non era stata fornita la prova ELla qualità di socio accomandatario di TO ME, prova che invece risultava dal pvc ove era indicato che la società era stata costituita da TO ME (per un quota pari al 50%) quale socio accomandatario e da IA IA DA (per l’altro 50%) quale socio accomandante, emergendo, inoltre, che il ME era rimasto accomandatario almeno sino al 29.6.2001, quando aveva ceduto la sua quota e il ruolo ricoperto nella società a PI GI IS, e che, in precedenza, in data 19.6.2001, lo stesso ME aveva presentato il moELlo VR/2001 con richiesta di rimborso EL credito IVA, poi eseguito dall’Amministrazione in data 10.10.2001. 3.1. Aggiunge la ricorrente che l'affermazione ELla CTR, secondo cui la dichiarazione MoELlo Unico 2001 era stata sottoscritta dal IS, non escludeva che nel 2000, anno di imposta oggetto ELl’accertamento, l’accomandatario fosse il ME;
la motivazione, quindi, era apodittica e non dava conto ELle risultanze documentali che dimostravano la qualità di socio accomandatario di TO ME. 3.2. Il motivo è fondato. 3.3. E’ noto che nell’attuale assetto EL giudizio di cassazione rileva solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e quindi, secondo quanto insegnato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», la «motivazione apparente», il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza EL 5 di 7 semplice difetto di «sufficienza» ELla motivazione), cosicché il ricorrente potrà far valere in sede di legittimità l'error in procedendo consistente nell'assenza ELla motivazione, nella motivazione illogica o nella motivazione recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice stesso per la formazione EL proprio convincimento (tra le ultime, Cass. n. 18311 EL 2021). 3.4. Ricorre, quindi, il vizio di omessa o apparente motivazione ELla sentenza quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione EL criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione EL proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.3819 EL 2020), ovvero indichi gli elementi da cui il giudice ha tratto il suo convincimento senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità EL suo ragionamento (Cass. n. 9105 EL 2017). In tema di valutazione ELle prove ed in particolare di quelle documentali, poi, si è precisato che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, EL percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. n. 14762 EL 2019). 3.5. Nel caso di specie, la CTR ha EL tutto trascurato il complessivo quadro probatorio offerto dall’Agenzia, tendente a dimostrare che nel 2000, quando è sorta la pretesa tributaria, TO ME rivestiva la qualità di socio accomandatario, per concentrarsi sul fatto, ritenuto decisivo, che nel 2001 la dichiarazione IVA era stata sottoscritta da PI GI IS;
ma questo argomento, di per sé, ha scarsa o nulla rilevanza rispetto al 6 di 7 fatto da dimostrare, che riguardava l’anno precedente, e la motivazione, in mancanza di ulteriori elementi, finisce per palesarsi illogica e meramente apparente, non consentendo l’individuazione di una effettiva - e giuridicamente adeguata - ratio posta a base ELla decisione adottata. 4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., perché l’esclusione ELla qualità di socio accomandatario EL ME aveva travalicato i limiti ELla domanda non essendo mai stata contestata dalle ricorrenti né discussa nei giudizio di merito. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Dalla trascrizione EL ricorso iniziale, contenuta nel controricorso, risulta che le ricorrenti avevano posto la questione ELla qualità di socio EL ME: infatti, scrivono testualmente che era rimasta «assolutamente indimostrata» la qualità di «preteso socio (in capo al defunto sig. ME TO) ELla Plast &Plast di IS & C. sas, senza neppure specificare se trattasi, altresì, di socio accomandante e socio accomandatario..». 5. Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione ELl’art. 2313 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in quanto anche la qualità di socio accomandante non esclude la responsabilità EL socio nei limiti ELla quota. 5.1. Il motivo è fondato. 5.2. In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2313 cod.civ. recita che i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita. Il principio posto dalla disposizione giuscivilistica citata vale, e non può non valere, anche per le obbligazioni di natura tributaria (Cass. n. 7016 EL 2003). 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la ricorrente IA LU ME deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento all’art. 118 disp. att. c.p.c., 7 di 7 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sulle ragioni che avevano giustificato la compensazione ELle spese. 6.1. Il motivo resta assorbito stante la cassazione ELla sentenza impugnata. 7. Conclusivamente, accolto il primo, terzo e quinto motivo EL ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il motivo di ricorso incidentale, la sentenza deve essere cassata di conseguenza e la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ELla Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese EL presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
accoglie il primo, terzo e quinto motivo EL ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il motivo di ricorso incidentale, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado ELla Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese EL presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio ELla Corte di Cassazione,