Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
La giurisdizione sull' opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniaria e ripristinatoria dello stato dei luoghi irrogate, per l'infrazione commessa, congiuntamente secondo espressa disposizione normativa - nella specie art. 22, comma primo, legge Regione Emilia Romagna del 18 luglio 1991 n. 17, art. 22, comma primo per l'esercizio non autorizzato di escavazione di cava - spetta al giudice ordinario, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché non vi è alcuna scelta discrezionale della P.A., diversamente dal caso in cui la norma preveda la sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria, ovvero il trasgressore si opponga all'ordinanza amministrativa di sospensione o cessazione dell'attività vietata, costituente il mezzo prioritario per attuare la legge violata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT AU NELLA QUALITÀ DI TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE LE AU AUTOTRASPORTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGINO BIAGINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI RIMINI;
- intimato -
avverso l'ordinanza n.r.g. 7528/99 emessa in data 11/12/1999 del Tribunale di RIMINI, depositata il 13/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - IO ET, titolare della omonima ditta di trasporti, ha impugnato per cassazione il provvedimento in data 13 dicembre 1999 del Tribunale di Rimini (sostanzialmente) declinatorio della giurisdizione in ordine alla opposizione ex art. 22 l. 1981 n. 689) da lui proposta avverso l'ordinanza del Comune della stessa città, con cui gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di L. 146.839 ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, per esercizio non autorizzato di attività di escavazione di cava, in violazione dell'art. 22, co. 1^, della legge regionale dell'Emilia Romagna 18 luglio 1991 n. 17.
Denunciando violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di giurisdizione i ha sostenuto il ricorrente che avrebbe errato il Tribunale a quo nel ritenere che l'ordinanza amministrativa, "in quanto ordinatoria del ripristino dello stato dei luoghi", non fosse impugnabile davanti al G.O.
2. - Il Comune non si è costituito.
3. - La questione di giurisdizione proposta con il riferito ricorso va risolta in applicazione dei consolidati principi per cui, in materia di sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio, sussiste la giurisdizione del G.A. ove a tale sanzione si accompagni la sanzione pecuniaria e quando il potere di infliggere tali due tipi di sanzioni sia previsto dall'ordinamento, a favore della P.A. in via alternativa;
per cui la posizione soggettiva del privato destinatario della sanzione si configuri in termini di interesse legittimo in quanto investa la legittimità del concreto esercizio del potere autoritativo da parte della amministrazione medesima e la valutazione della scelta da questa operata tra la misura pecuniaria e quella ripristinatoria (cfr. Sez. Un. Nn.7403/96; 94/2000). Mentre, qualora in relazione ad una data infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente i due indicati tipi di sanzione (quella ripristinatoria in via accessoria alla sanzione pecuniaria) sussiste la competenza, invece, del G.O., a norma della legge n. 689 del 1981, in caso di opposizione al provvedimento sanzionatorio, da configurare come sostanzialmente unitario (ove pur impugnato solo relativamente all'ordine di ripristino), non prospettandosi, in tal caso, un problema di apprezzamento discrezionale della P.A. circa una scelta tra due sanzioni funzionalmente omogenee (cfr. Sez. Un. Nn. 718/1990;
5502/91, 12310/92; 12525/93; ed analogamente, con riguardo a parallele previsioni cumulative di sanzione pecuniaria ed altra sanzione di tipo accessorio, nn. 8840/94; 78/99).
Ulteriormente diversa essendo, infine, l'ipotesi di ordinanza della P.A. che ingiunga la "sospensione" (cfr. n. 3467/94) ovvero la (n. 858/99) di una attività vietata dalla legge. La quale - configurandosi come provvedimento prioritario di necessaria attuazione della legge direttamente conseguenziale al divieto da questa imposto allo svolgimento di quella attività - torna ad essere impugnabile soltanto davanti al G.A., esulando dalla materia delle opposizioni a "sanzione" amministrativa, attribuita alla cognizione del G.O. dalla citata legge n. 689 del 1981 (nn. 3467/94, 858/99 citt.).
4. - Nella specie, poiché la legge regionale, la cui violazione è stata contestata al ricorrente, prevede, ai numeri 2 e 5, del suo art. 22, in via cumulativa (e non alternativa) l'irrogazione, in caso di infrazioni della misura pecuniaria e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (alterato con l'attività di coltivazione abusiva) sussiste quindi - in relazione all'opposizione proposta dal ET, avverso il provvedimento irrogativo di quelle sanzioni - la giurisdizione del G.O. che il Tribunale adito ha, effettivamente a torto, declinato.
5. - Il ricorso va pertanto accolto con la conseguente declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario e la previa cassazione del provvedimento impugnato con rinvio della causa allo stesso Tribunale di Rimini, per decidere sulla opposizione ed anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del G.O.; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001