Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 134
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Sentenza 27 marzo 2001

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La giurisdizione sull' opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniaria e ripristinatoria dello stato dei luoghi irrogate, per l'infrazione commessa, congiuntamente secondo espressa disposizione normativa - nella specie art. 22, comma primo, legge Regione Emilia Romagna del 18 luglio 1991 n. 17, art. 22, comma primo per l'esercizio non autorizzato di escavazione di cava - spetta al giudice ordinario, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché non vi è alcuna scelta discrezionale della P.A., diversamente dal caso in cui la norma preveda la sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria, ovvero il trasgressore si opponga all'ordinanza amministrativa di sospensione o cessazione dell'attività vietata, costituente il mezzo prioritario per attuare la legge violata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 134
    Data del deposito : 27 marzo 2001

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