Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2003, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
E N IO /1986 Z CC.64587 A R CA T 26/4 2 IS I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G M A E U R R: B CAMPIONE CIVILE DO B. ALL. A D AI SENSI DEL ITALIANA E T N. 64587 N TA E S 131 E IA DEL POPOLO ITALIANO R N. E T A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE M 046 0 3 /03 SEZIO QUANT CIVILE Composta dagli Ill.mi Siggi Ma stra n. 10885/99 Dott. Francesco Cristarella Orestano Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 10413 Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Rep. Ud. 20 settembre Dott. Antonio Merone Consigliere 2002 Dott. Achille Meloncelli Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Tributi locali sul ricorso proposto il 2 giugno 1999 da: in.v.im. valore/ter- TT OV - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pa- reno edificabile subio, n. 4, presso l'avv. Flavio de Luca, che lo rappresenta e difende strumento urbanistico in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente / mancata approvazio- ne / effetti.
contro
Des Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore-rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, 50140 presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della -n. 23 de 23 aprile 1998. Lombardia sez. IL Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 3244 proc. n. 10885/99 R.G. 1 settembre 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Claudio Lucisano per delega del difensore del ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO l'Ufficio del registro di Milano con avviso notificato il 21 marzo 1995 rettificava in L. 1.784.370.000, di cui L.
1.563.300.000 per la porzione edificabile e L. 221.070.000 per quella non edificabile, il valore di un appezzamento di terreno ubicato in Abbiategrasso, di- chiarato complessivamente in L. 890.000.000 dai contraenti Giovan- ni TT e s.n.c. LL nel rogito di compravendita 8 aprile 1992 per notaio Lainati, reg. il 28 aprile 1992. Il TT ricorreva avverso l'avviso, deducendo la mancanza di motivazione dell'atto e l'omessa considerazione nella valutazione Ols dell'indice di edificabilità dell'area, degli oneri di cessione (connessi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione) e della possibilità che la giunta regionale avrebbe potuto non inserire l'area nel piano rego- latore generale già approvato dal Comune. L'impugnazione era parzialmente accolta dalla commissione tributa- ria di 1° grado, che determinava il valore del cespite in complessive L. 1.263.270.000, riducendo a L.
1.042.200.000 la stima della super- ficie edificabile (corrispondente ad un valore unitario di L. 100.000 al m²) in considerazione degli oneri menzionati nel ricorso e del ri- schio dell'esclusione del terreno dalle previsioni dello strumento ur- banistico in itinere. proc. n. 10885/99 R.G. 2 La decisione era appellata dal contribuente, il quale lamentava che: a) nella valutazione della porzione non edificabile del terreno non era stato tenuto conto che essa ricadeva parte in fascia di rispetto strada- le, parte in sede stradale e parte in zona agricola;
b) il terreno edifi- cabile avrebbe dovuto essere valutato al m³ e non al m², tenendo con-3 to degli oneri di cessione;
3) il piano regolatore generale non era de- finitivo al momento della compravendita ed il volume edificabile in esso originariamente previsto era stato successivamente ridotto (da 3m³ 32.776 a m³ 22.167) con uno scarto di circa il 40% Altro appello era proposto dall'Ufficio con la richiesta di conferma della rettifica, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia con pronuncia del 23 aprile 1998, premesso che “l'edificabilità, dopo l'approvazione del piano regolatore generale è stata decurtata di circa DIA il 40% in mancanza di altri elementi," riduceva proporzionalmen- te il valore della parte di terreno edificabile a "L. 937.980.000, che sommate alla valutazione della parte non edificabile, porta il valore complessivo del terreno a L. 1.159.050.000". II TT ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza ed il Ministero delle finanze resisteva con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria mo- tivazione su di un punto decisivo della controversia. Deduce che il giudice di appello non ha indicato le ragioni per le quali aveva implicitamente rigettato il motivo di gravame attinente al proc. n. 10885/99 R.G. 3 difetto di motivazione dell'avviso di rettifica riguardo ai valori attri- buiti al terreno, che solo in sede di costituzione in appello erano stati giustificati dall'Ufficio mediante il richiamo a valori medi desunti da indagini di mercato e pubblicazioni specializzate non prodotte in giudizio. Neppure ha motivato sulle doglianze del contribuente relative alla necessità di utilizzare il parametro del m³ e non del m² per la valuta- zione della porzione edificabile e di considerare gli oneri di cessione connessi all'urbanizzazione e la temporanea inedificabilità derivante dalla non intervenuta approvazione dello strumento urbanistico da parte della Regione, la quale imponeva la qualificazione dell'intero terreno come agricolo all'epoca della cessione e non consentiva la rettifica del valore dichiarato dai contraenti in misura non inferiore a OIA quello risultante dall'applicazione del criterio automatico di cui 合 all'art. 52, 4° co., d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Incongruamente, infine, ha operato la riduzione percentuale per la diminuita edificabilità della superficie derivante dalla sopravvenuta approvazione dello strumento urbanistico sul valore accertato dal- l'Ufficio, anziché su quello determinato dalla commissione tributaria di primo grado. Con il secondo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 51 e 52, 4° co., d.p.r. n. 131/86, atteso che, del come dedotto nell'atto di appello, la non definitiva approvazione pia- no regolatore non consentiva la valutazione del suolo come edificabi- le all'atto della vendita e, conseguentemente, l'utilizzo del parametro proc. n. 10885/99 R.G. 4 del valore venale per la sua stima. I motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo tra loro parzial- mente connessi. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della deduzione con la quale il ricorrente censura la decisione di appello sotto il profilo dell'omessa motivazione del rigetto del motivo del gravame da lui proposto attinente al difetto di motivazione dell'avviso di rettifica. La sentenza di secondo grado non contiene, infatti, nella parte esposi- tiva e nel dispositivo nessun riferimento o statuizione pertinenti alla doglianza che sarebbe stata proposta avverso il rigetto in primo grado dell'eccezione di una nullità formale dell'atto di accertamento e tale mancanza comporterebbe, ove una tale doglianza fosse stata effetti- الله vamente formulata, un'omessa pronuncia del giudice sulla relativa questione e non, come prospettato dal contribuente, un immotivato implicito disconoscimento della sua fondatezza. Il vizio derivantene avrebbe dovuto conseguentemente essere denun- ciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come ipotesi di violazione dell'art. 112, c.p.c., per difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il deciso, e non ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché non è eviden- temente possibile sollecitare il controllo della motivazione di una pronuncia inesistente (cfr.: Cass. civ., sez. lav., sent. 28 agosto 2000, n. 11260; Cass. civ., sez. I, sent. 6 novembre 1999, n. 12366). Del pari inammissibili sono censure alla sentenza di omessa motiva- zione e di falsa applicazione degli artt. 51 e 52, 4° co., d.p.r. n. 131/86, formulate sul comune fondamento che la non definitività del- proc. n. 10885/99 R.G. 5 lo strumento urbanistico non avrebbe consentito la rettifica del valore del suolo dichiarato nel rogito in misura non inferiore a quello risul- tante dall'applicazione del criterio automatico basato sul reddito do- minicale del terreno e la valutazione dell'immobile secondo il crite- rio del valore venale. II contribuente nell'impugnare l'avviso di rettifica non aveva conte- stato il potere dell'amministrazione finanziaria di stimare il suolo se- condo il suo valore venale, ma aveva lamentato l'erroneità della valutazione dell'Ufficio in virtù del triplice rilievo che non si era tenuto conto dell'indice di edificabilità dell'area, degli oneri di cessione connessi alle opere di urbanizzazione e dell'assenza di ga- ranzia all'epoca della cessione dell'inserimento della superficie nel AM piano regolatore che era in corso di approvazione da parte della giunta regionale. Dolendosi, poi, della pronuncia di primo grado, con la quale il valore accertato era stato ridotto anche in ragione del rischio del mancato inserimento dell'area nel piano regolatore, aveva contenuto le sue critiche all'inidoneità del metodo di valutazione al m² adottato dal giudice, anche se temperato dall'apprezzamento degli oneri di ces- sione, giacché soltanto l'utilizzo dei parametri dell'estensione della superficie e della volumetria realizzabile, che lo strumento urbanisti- co definitivo aveva ridotto da 32.776 m³ a 22.167 m³, sarebbe stato adeguato alla stima del suolo. Costituiscono, quindi, questioni proposte per la prima volta nel giu- dizio di cassazione quelle concernenti la non rettificabilità del valore proc. n. 10885/99 R.G. 6 dichiarato e l'inutilizzabilità del criterio del valore venale, il cui esa- me è pertanto precluso dall'impossibilità di prospettare per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contesta- zione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio e che, nella specie, si fondano su un elemento di fatto non esposto e non ac- certato nel giudizio di merito, costituito dalla non vigenza alla data della stipula della compravendita di un piano regolatore diverso da quello approvato nelle more della rettifica (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. civ. ‚sez. III, sent. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. civ., sez. III, sent. 19 maggio 1999, n. 4852). Infondata, infine, è la denuncia del ricorrente, sotto il profilo del- l'incongruenza della motivazione, della contraddittorietà della deci- sione, perché il giudice d'appello aveva tralasciato di considerate Ost che, essendo stato ridotto in primo grado per ragioni di equità il valo- re del terreno, la diminuzione percentuale, corrispondente alla minore edificabilità risultante dal piano regolatore definitivo, andava operata sul valore ridotto e non su quello accertato dall'Ufficio. La commissione tributaria provinciale, accogliendo parzialmente il ricorso originario, aveva condiviso il criterio dell'Ufficio di valuta- zione al m² del terreno, conseguente all'adozione di un metodo di stima sintetico-comparativo, ma aveva diminuito il valore unitario della superficie da L. 150.000 a L. 100.000, in considerazione degli oneri di cessione connessi alle opere di urbanizzazione e del rischio dal mancato inserimento dell'area nelle previsioni del piano regolato- re in corso di approvazione. proc. n. 10885/99 R.G. 7 L'applicazione di tale criterio era stata contestata dal contribuente sul rilievo che il terreno, essendo edificabile, avrebbe dovuto essere sti- mato al m³, secondo un sussidiario computo analitico, e non al m² te- nendo conto degli oneri di cessione, e che il Comune successivamen- te al rogito avrebbe potuto modificare il volume realizzabile, come in effetti era avvenuto con uno scarto di circa il 40% in meno rispetto a quello originariamente previsto. L'adesione del giudice di secondo grado a questo diverso metodo di calcolo valutativo suggerito dall'appellante, evidente dalle conside- razioni che accompagnano la riduzione apportata al valore comples- sivo accertato dall'amministrazione finanziaria corrispondentemente alla diminuzione della volumetria in concreto realizzabile, implicava logicamente anche l'abbandono, peraltro richiesto dall'appellante, dei temperamenti coerenti all'integrale applicazione del metodo sin- اده tetico-comparativo utilizzato dall'Ufficio, applicati dal primo giudice in ragione di un apprezzamento discrezionale dell'incidenza sul valo- re venale di oneri sicuramente gravanti sull'acquirente e dell'in- certezza in ordine ai limiti di utilizzabilità del suolo ai fini edificatori. Ne consegue che non può ritenersi incongrua, o contraddittoria, la diminuzione percentuale operata sul valore accertato dall'Ufficio, anziché su quello determinato in primo grado, essendo quest'ultimo il risultato finale di un diverso e autonomo calcolo basato su elementi non omogenei rispetto a quello della volumetria, i quali, utilizzati nel computo unitamente a quest'ultimo, avrebbero comportato da un pun- to di vista valutativo a una duplicazione delle riduzioni apportabili proc. n. 10885/99 R.G. g in ragione del medesimo presupposto della non integrale fabbricabili- tà della superficie. All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi segue il rigetto del ri- corso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giu- dizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.100, di cui euro 2.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 20 settembre 2002. Il consigliere est. Il presidente Francesco Cristarella Orestano dott. Massimo Oddo стих оят её очитам ол Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Gina C ali Depositata in Cancelleria local, li2.7 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli proc. n. 10885/99 R.G. 9