Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), sono utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente prima di mettersi alla guida dell'autovettura e quindi in un momento in cui lo stesso non è ancora indagato. (Nella specie, costui aveva dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di aver assunto da poco sostanze stupefacenti).
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Per affermare la responsabilità dell'agente in ordine al reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti è necessario provare, anche con accertamenti sintomatici, la presenza dello stato di alterazione al momento della guida La vicenda All'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Lucca condannava l'imputata alla pena di sei mesi di arresto e 2000,00 euro di ammenda con pena sospesa e revoca della patente in ordine al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Da quanto accertato, la donna si era messa alla guida di un'autovettura di proprietà di terzi, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (di tipo cannabis 300 n/1, superiore in misura notevole rispetto al limite di …
Leggi di più… - 2. Come e in che termini l’assunzione di sostanze stupefacenti determina il reato previsto dall’art. 187, co. I, D.lgs., 30/04/92, n. 285Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2009, n. 7270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7270 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 10/11/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2816
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 21300/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UL AF RI BR N. IL 17/05/1966;
avverso la sentenza n. 1569/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 05/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 11/6/2007 il Tribunale di Padova, condannava MA AF per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. per avere guidato un'auto in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti (fatto acc. in Padova il 24/7/2005).
Con sentenza del 5/2/2009 la Corte di Appello di Venezia, confermava la pronuncia di condanna, determinando la pena in giorni 15 di arresto ed Euro 600= di ammenda, concesse le attenuanti generiche, pena sospesa e non menzione. Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato, pur non emergendo da analisi biologiche, a cui l'imputato si era rifiutato di sottoporsi, emergeva dalla dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto l'auto circolare a ziz-zag; inoltre, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima all'interno di un garage, avevano visto l'imputato gettare in terra una siringa ed un fazzoletto sporco di sangue ed avevano notato un'ecchimosi sul braccio;
lo stesso MA aveva ammesso in tale occasione agli agenti di essersi poco prima iniettato dello stupefacente.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la violazione della legge processuale, per avere il giudice, per formare il proprio convincimento, fatto uso di prove inutilizzabili, in quanto vietate dalla legge. Ciò con riferimento alla dichiarazione resa dal MA ai verbalizzanti di avere fatto da poco uso di droga e su cui la P.G. non poteva deporre e che in ogni caso erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.. 2.2. Il difetto di motivazione per essere giunti i giudici di merito alla pronuncia della condanna, sulla base di elementi di prova sintomatici e non sulla base di accertamenti scientifici, così come previsto dalla legge.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
3.1. In ordine alle doglianze di natura processuale formulate, esse sono prive di fondamento.
Invero le dichiarazioni rese dal MA alla Polizia, in garage, non possono considerarsi "indizianti" (art. 63 c.p.p.), in quanto fatte in un momento in cui il predetto ancora doveva mettersi alla guida dell'auto e pertanto non era accusato della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S.; inoltre, l'uso personale di stupefacenti non integra alcuna fattispecie delittuosa.
Nè sulle dichiarazioni raccolte dai poliziotti vi era divieto di testimonianza, ai sensi dell'art. 62 c.p.p., in quanto dette dichiarazioni erano state captate al di fuori del procedimento. Ne consegue la infondatezza delle censure di inutilizzabilità delle deposizioni.
3.2. Quanto alla configurabilità del reato, va osservato che questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione (Cass. 4, 33312/08, Gagliano). In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'art. 186 C.d.S., comma 2; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psico-fisica. Nel caso di specie il giudice di merito ha certamente motivato adeguatamente sulla pregressa assunzione di droga da parte del MA, ma tale accertamento non è stato supportato da analisi biologiche, sicché non è dato di sapere quale sia stata l'entità dell'assunzione e se la stessa ha indotto uno stato di "alterazione", ben essendo possibile che la sostanza assunta avesse modesta efficacia drogante. Alla luce di quanto detto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010