Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
L'utilizzazione del muro comune con l'inserimento di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ., e in particolare del divieto di alterare la destinazione della cosa comune, impedendo l'uso del diritto agli altri proprietari, e di quelle dettate in materia di distanze, allo scopo di non violare il diritto degli altri condomini esercitabile sulle porzioni immobiliari di loro proprietà esclusiva (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato corretta la valutazione di illegittimità, data dal giudice di merito, con riguardo all'inserimento - nel muro comune - di alcuni tubi di scarico, oltre la linea mediana, osservando che in tal modo veniva impedito al comproprietario di fare un uso del muro, nella metà di sua pertinenza, pari a quello fatto dall'altro proprietario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PO NC RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LANCELLOTTI 18, presso lo studio dell'avvocato ROSA MARIA MARIANO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CALANDRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA SC, LA PP, LA AN, LA IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 208/00 della Corte d'Appello di PALERMO depositata il 21/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ID Li PO, proprietario d'un edificio in Cerda a confine con altro appartenente a FR ZA, costei conveniva con citazione 8.1.83 innanzi al tribunale di Termini Imerese chiedendone la condanna alla demolizione della sopraelevazione d'un muro comune, in quanto realizzata non per l'intero suo spessore ma per la sola parte di esso più vicina al confine così facendo ricadere nella sua esclusiva disponibilità parte del muro stesso, e d'un pilastro in cemento armato, in quanto realizzato su suolo di sua esclusiva proprietà.
Costituendosi, FR ZA s'opponeva all'avversa domanda assumendo d'aver sopraelevato solo la parte di muro di sua pertinenza ed, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della controparte al risarcimento dei danni cagionatile da infiltrazioni provenienti dall'immobile confinante, alla rimozione di tubi di scarico allocati nel muro comune, alla chiusura d'una finestra realizzata a distanza non legale dal confine.
Con sentenza 30.12.96, l'adito tribunale, ritenuto in base a consulenza che la sopraelevazione del muro comune fosse stata operata regolarmente a cavallo di quello preesistente e che il pilastro non poggiasse su suolo dell'attore, rigettava la domanda principale, mentre accoglieva quella riconvenzionale limitatamente al tubo di scarico, del quale disponeva la rimozione per essere risultato a distanza inferiore dalla legale rispetto al confine. Avverso tale decisione il Li PO proponeva gravame cui resisteva la ZA.
Ne decideva la corte d'appello di Palermo con sentenza 21.3.00 rigettandolo sulla considerazione che, anzi tutto, era inammissibile la mutatio libelli con la quale era stata dedotta come causa petendi la mancata richiesta d'autorizzazione con pagamento della metà del valore del muro, e, comunque, il comproprietario del muro ha diritto solo a chiedere la comunanza anche della parte sopraelevata offrendo l'indennità e non certo la sua demolizione;
in secondo luogo, che era stata correttamente disposta la rimozione del tubo, questo essendo stato inserito ben oltre la mezzeria del muro comune;
in fine, che le spese, liquidate secondo tariffa, erano state correttamente poste a carico del soccombente.
Tale decisione veniva impugnata per cassazione dal Li PO con ricorso articolato su cinque motivi.
La ZA, ritualmente intimata, non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunzia il ricorrente: 1^) "violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione o falsa applicazione della norma di cui all'art. 885 c.c. e comunque una omessa, o quanto insufficiente e contraddittoria motivazione ex n. 5 dell'art. 360 c.p.c." per non essere stata intesa la difesa con la quale si sosteneva essere "non conforme a legge una sopraelevazione parziale del muro comune dato che parte dal basso a cm. 32 per poi proseguire dal 1^ piano in poi con cm. 25" dal momento che, non essendo "a cavallo" del muro preesistente ma in prosieguo al muro Li PO, lasciava cm. 7 a disposizione della proprietà ZA;
2^) "violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 855 c.c." per non essersi inteso che il pilastro in cemento armato inserito nel muro comune consentiva la sopraelevazione nella minor dimensione realizzata e, quindi, impediva l'esercizio del diritto di chiedere la comunione della sopraelevazione stessa;
3^) "la totale omissione sulla ammissione della integrazione della consulenza richiesta" per essersi confuso il concetto della costruzione "a cavallo" con quello della costruzione "a filo"; 4^) "violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 889 c.c. in relazione all'art. 1102 del c.c. per quanto attiene alla rimozione del tubo" in quanto non collegato e non attivo e, quindi, improduttivo di danni;
5^) "violazione dell'art. 91 del c.p.c. in ordine alla soccombenza" in quanto, non essendo totale, non poteva che porsi a carico della controparte soccombente su varie sue domande.
Nessuno dei menzionati motivi merita accoglimento. Nell'argomentare il primo ed il secondo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene conto delle più ragioni poste dalla corte territoriale alla base della reiezione del suo omologo primo motivo d'appello, id est che non solo la causa petendi prospettata in primo grado (illegittimità della sopraelevazione e della realizzazione del pilastro per la loro collocazione) era infondata, in quanto controparte aveva agito utendo suo iure, ma anche che la causa petendi prospettata in secondo grado (mancata richiesta d'una sua autorizzazione ed omessa corresponsione della metà del valore del muro sopraelevato) era inammissibile, in quanto nuova e che, in ogni caso, i petita (demolizione o pagamento d'un'indennità di sopraelevazione) dovevano essere respinti, in quanto non corrispondenti a diritti riconosciuti al comproprietario del muro, legittimato solo a chiedere la comunione della parte di muro sopraelevata pagando egli l'indennità e non viceversa. Ne consegue che i detti motivi sono sa considerare inammissibili. Per ripetuto insegnamento di questa Corte, infatti, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse. Parimenti inammissibile è il terzo motivo e non soltanto perché la reiezione dei primi due, relativi alla legittimità della pretesa in astratto, priva il ricorrente dell'interesse ad ottenere un accertamento delle condizioni in concreto della pretesa stessa, ciò che già basterebbe, ma anche perché inidoneamente formulato, non essendovisi indicato se non con inammissibile rinvio per relationem, così non ottemperando ai principi d'autosufficienza e di preclusione, con quali atti ed in quali esatti termini nella fase di merito la consulenza tecnica fosse stata assoggettata a puntuali censure in ragione delle quali ne fossero stati chiesti un supplemento od una rinnovazione.
Infondato è il quarto motivo, giacché l'utilizzazione del muro comune con l'inserimento d'elementi ad esso estranei ed a servizio esclusivo della porzione immobiliare dell'uno dei comproprietari esige non solo il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 CC, comportanti il divieto d'alterare la destinazione della cosa comune e d'impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze, onde evitare la violazione del diritto degli altri condomini sulle porzioni immobiliari di loro esclusiva proprietà;
ond'è che quando, come nella specie, l'inserimento abbia luogo o comunque si estenda oltre la linea mediana del muro, esso va considerato illegittimo, dal momento che, qual che sia la funzione dell'elemento inserito o pur questo non avendone alcuna, viene comunque impedito al comproprietario di fare pari uso del muro nella metà di sua pertinenza.
Nè, data la situazione di fatto esposta (muro dello spessore d'oltre trenta centimetri e, comunque, impianto non utilizzato), può ritenersi che tale disciplina non operi nel caso di specie, non essendo ravvisabile un'ipotesi d'installazione d'impianti che debbano considerarsi indispensabili ai fini d'una reale abitabilità della porzione immobiliare di pertinenza del ricorrente, intesa nel senso d'una condizione abitativa che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema d'igiene, e potendo, comunque, l'inserimento aver luogo nella metà del muro di pertinenza del ricorrente senza così limitare le facoltà del comproprietario confinante. Inammissibile è anche il quinto motivo.
In tema di spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale della parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003