Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10184 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
I D E A A C S O I T L S R S B 1 01 84 0 1 A B T O U T S P P I M E A G I ' TALIANA E R L n T R L 7 L A 8 I 9 A 6 D 1 D I o e E , z N r g T O a g G N e A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L m L E O L Oggetto S 9 O . 1 E A t B r D SEZIONE PRIMA CIVILE A ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 1879/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 22794 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Giuseppe SALMET Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PU IE GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREVISO 15, presso l'avvocato FERNANDA MANTUANO, che lo rappresenta e difende, giusta MONETA procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR FR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 3, presso l'avvocato LAURA REMIDDI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente 2001 avversO la sentenza n. 3110/99 della Corte d'Appello 1004 -1- di ROMA, depositata il 28/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 13 maggio 1992 il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra IE NN CA e CA CC. Con successiva sentenza definitiva del 6 dicembre 1996 lo stesso Tribunale disponeva in ordine ai rapporti di natura economica tra le parti, attribuendo alla CC l'assegno divorzile di L.
1.800.000 a decorrere dal gennaio 1997, ordinando al CA di versare l' ulteriore assegno di L.
1.000.000 mensili quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, con la medesima decorrenza, condannando infine il predetto a consegnare alla CC alcuni oggetti d' argento di proprietà della stessa. Proposto appello dal CA ed appello incidentale dalla CC, con sentenza del 27 maggio - 28 ottobre 1999 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma, dichiarava cessato dal febbraio 1997 l' obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e determinava l' assegno divorzile mensile in L.
1.000.000 a decorrere dal gennaio 1993, in L.
1.200.000 a decorrere dal gennaio 1994, in L.
1.400.000 dal gennaio 1995, in L.
1.600.000 dal gennaio 1996, in L.
1.800.000 dal gennaio 1997, con rivalutazione annuale dal gennaio 1998. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che il CA aveva percepito negli anni 1995 e 1996 una retribuzione di L.
6.300.000 mensili e dal gennaio 1997, epoca del collocamento a riposo, una pensione pari a L.
5.300.000 mensili, aveva goduto di un trattamento di fine rapporto di L. 86.500.000, era comproprietario con il fratello di alcuni terreni non edificabili in Sardegna e di una villa in zona turistica, aveva di recente contratto un nuovo matrimonio ed aveva acquistato un appartamento per il quale sosteneva un mutuo di oltre L.
6.000.000 annue, mentre la CC durante il matrimonio, durato trentaquattro anni, non aveva mai lavorato ed attualmente, giunta all' età di sessant' anni ed invalida civile per il 35%, non beneficiava di trattamento pensionistico e non poteva contare su alcuna sicura fonte di reddito, in quanto si occupava saltuariamente di un negozio di proprietà della sorella senza percepire come doveva argomentarsi in mancanza di prova alcun compenso certa di una qualsiasi forma di retribuzione ed apparendo d' altro canto attendibili le dichiarazioni della predetta al riguardo, stante il debito di riconoscenza maturato nei confronti della congiunta per aver lungamente usufruito a titolo gratuito di un appartamento in Roma di sua proprietà - ed era unicamente titolare insieme alla medesima di una unità immobiliare sita a Terni, pervenutale nel 1991 per successione ereditaria. Sulla base della valutazione comparata delle condizioni personali e reddituali delle parti, e tenuto conto del contributo offerto dalla donna alla conduzione familiare ed anche alla formazione del patrimonio del CA, il quale durante tutto il corso della convivenza aveva goduto dell'uso gratuito dell' appartamento messo a disposizione dalla sorella della moglie, considerata altresì la durata del matrimonio, definiva congrua la liquidazione dell' assegno effettuata dal primo giudice limitatamente al tempo successivo al gennaio 1997, mentre per il periodo anteriore, in relazione al quale il Tribunale aveva tenuto 2 ferme le statuizioni disposte in sede di separazione, riteneva equo determinare gli importi annuali innanzi precisati, calcolati avendo riguardo alla posizione reddituale del CA in detto periodo ed anche all' obbligo allora esistente a suo carico di contribuire al mantenimento del figlio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CA deducendo due motivi. Resiste con controricorso la CC. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, si deduce che la sentenza impugnata ha affermato l' esistenza di una condizione di bisogno della CC e la sua impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento in modo del tutto apodittico, senza affatto considerare le specifiche deduzioni e gli elementi probatori offerti dal CA al riguardo, pienamente idonei a dimostrare il contrario, ed in particolare la relazione della agenzia investigativa che per suo conto aveva accertato lo svolgimento di una regolare attività lavorativa da parte della predetta e la sua capacità economica, desunta da una serie di puntuali elementi indicati nella stessa relazione. Con il secondo motivo, denunciando omissione di motivazione, si sostiene che la Corte di Appello ha omesso di considerare le prove documentali offerte dal CA circa la reale posizione economica della CC ed ha dato apoditticamente credito all' assunto di quest' ultima di gratuità dell' attività lavorativa svolta presso l'esercizio della sorella, in difetto di prova certa di retribuzione, mentre con le indagini 3 sollecitate dal ricorrente detta prova avrebbe potuto essere agevolmente raggiunta. I motivi così sintetizzati sono inammissibili. Premesso che, come è noto, non è suscettibile di censure, neppure la ricostruzione dellasotto il profilo del difetto di motivazione, fattispecie concreta operata dal giudice di merito mediante il coordinamento dei vari elementi probatori, restando tale ricostruzione nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, valutarne l' attendibilità e la concludenza, appare evidente che le censure proposte si risolvono, nonostante il richiamo formale al vizio di violazione di legge contenuto nel primo motivo ed a quello di vizio di motivazione formulato nel secondo, unicamente in contestazioni in fatto avverso gli apprezzamenti svolti dalla Corte territoriale circa la posizione patrimoniale e reddituale della CC ed in una sollecitazione ad esaminare altri elementi ritenuti idonei a contrastare quelli posti a fondamento della decisione impugnata. svolte dalla Corte diEd invero, a fronte delle argomentazioni Appello circa la non titolarità da parte della CC di fonti di reddito e circa la sua impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive mezzi adeguati, i due mezzi di ricorso tendono unicamente a porre in discussione l'idoneità delle prove raccolte ed utilizzate a fondare il convincimento espresso ed a prospettare a questa Corte di legittimità una serie di circostanze rivolte ad ottenere una nuova valutazione nel merito. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L.52.000+ , oltre L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 9 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Jacciol Luis Passinetti Jane Camino 28 LUG. 2001 Deposlat } IL CANCELLIERE I] I ) E D A 4 7 S . A O n S T R 7 A S 8 T T 9 O 1 S I P A o G M z r I R ' E a T L m R L L 6 I A A D D I e g , N E g o O T G L L N O 0 L E 1 . S t O A r E B A D S ww