Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11296 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi igg.n Magi tral1 12 96/ 0 Dott. Giuseppe CANNIRUB WIR BERTO R. N. 3126/00 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO 4982/00 28803 Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Cron. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 18/06/02 Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CA ME;
intimata - e sul 2° ricorso n° 04982/00 proposto da: CA ME, già elettivamente domiciliato in ROMA 2002 VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI e da ultimo d'ufficio presso LA 2849 -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 4756/99 del Tribunale di BARI, depositata il 02/02/99 R.G. N. 2777/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 1 maggio 1994, EL CA conveniva dinanzi al Pretore di Trani il Ministero dell'Interno esponendo che in data 28 dicembre 1988 aveva presentato alla competente Commissione sanitaria domanda per il riconoscimento della invalidità civile al fine di ottenere i benefici di legge quale invalido civile. Esponeva ancora che la domanda non aveva avuto esito positivo e che del pari infruttuoso era risultato il successivo iter amministrativo. Chiedeva quindi che dichiarato il suo diritto, il Ministero fosse condannato ad erogare in suo favore l'assegno di invalidità con gli interessi Guide Volun come per legge. contraddittorio, ilDopo la costituzione del Pretore, espletata consulenza tecnica d'ufficio, ed acquisita documentazione sul reddito della ricorrente, condannava il Ministero ad erogare a partire dal 1 aprile 1996 l'assegno di invalidità civile. Il Tribunale di Bari con sentenza del 2 febbraio 1999 rigettava l'appello e dichiarava non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che se era vero che mancava agli atti la prova qualificata in ordine alla incollocabilità al 1 lavoro della CA era pur vero che essa era desumibile per presunzione dalla notevole gravità del quadro patologico riscontrato nell'assicurata, che non le consentiva una valida collocabilità sul mercato del lavoro atteso che la suddetta assicurata disponeva di circa il 20% di capacità lavorativa secondo un giudizio riduttivo del c.t.u., per essere affetta da "cardiopatia dismetabolica, diffusa spondiloartrosi, diabete mellito di 2° tipo, varicosità agli arti inferiori in soggetto obeso". Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno ricorso per cassazione, affidato a duepropone motivi. Gusto Vide Resiste con controricorso EL CA, che spiega anche ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perchè proposti avverso una stessa decisione.
2. Con i primi due motivi il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, 2 primo comma, ' n. 5 c.p.c. In particolare sostiene che non è stata fornita la prova sul requisito dell'incollocazione. Detta prova nel caso di soggetti ultracinquantacinquenni può essere - nell'impossibilità di iscrizione nelle liste -speciali di collocamento data con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni. E tale prova risultava nel caso di specie necessaria avendo l'assicurata un residuo di capacità lavorativa utile in mansioni compatibili, essendo stata riconosciuta di invalidità pari al 78%, con una percentuale decorrenza dal 27 marzo il a 1996. Aggiunge ancora ricorrente che, al momento della presentazione della ed al momento in cui dal domanda amministrativa riconosciuta la prestazione Tribunale era stata previdenziale (1 aprile 1996), l'assicurata aveva meno di 55 anni per cui doveva essere iscritta nelle liste con riferimento al periodo dal 1*di collocamento aprile 1996 al 23 marzo 1997. Iscrizione che poi doveva ritenersi richiesta pure in ragione dell'art. 3, sesto comma, legge 15 maggio 1997 n. 127, costituente ius superveniens. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità 3 la incollocazione al lavoro che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assume due diversi significati rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di età (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per potere beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi, infatti, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico- Guade fisiche;
con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) che non hanno diritto all'iscrizione nelle suddette liste l'incollocazione al lavoro deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione ○ non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido ( la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni), senza che sia necessaria alcuna iscrizione o la domanda di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario (cfr. in tali sensi, Cass. 23 2000 n. 7432). febbraio 2001 n. 2628; Cass. 3 giugno impugnata non ha fatto Il Tribunale nella sentenza applicazione di tali principi ma ha erroneamente ricavato il requisito della incollocazione dalle condizioni di salute dell'assicurata. Dette condizioni, valutate ai fini della sussistenza del requisito sanitario, non possono essere reputate idonee ad attestare anche il summenzionato requisito della incollocazione. L'accoglimento del ricorso principale conduce all'assorbimento di quello incidentale con il quale GU EN EL CA censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha provveduto alla compensazione delle spese del giudizio. Per concludere, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata ed, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad altro giudice d'appello,e precisamente alla Corte d'appello di Lecce, che procederà ad un nuovo esame della controversia in oggetto, facendo applicazione dei principi innanzi esposti. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione. 5
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 18 giugno 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE مت بدن caiteto #.3301 IL AN CO ☐ A, TASSA ART. 10 60