Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 47237
CASS
Sentenza 18 novembre 2015

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In tema di estradizione per l'estero, non è di per sé causa ostativa alla concessione dell'estradizione la mera prospettazione dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario, in quanto solo in presenza di situazioni diffuse di conclamata incompatibilità, manifestatesi in forme tali da poter essere ricondotte a scelte precise o comunque alla deliberata accettazione delle stesse da parte delle Autorità competenti, può prospettarsi il pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante, occorrendo altrimenti la segnalazione puntuale di criticità specifiche, correlate a peculiari condizioni del singolo - es. lo stato di salute - ovvero a situazioni di fatto di concreto abuso.

Commentari2

  • 1Estradizione verso paese con sistema carcerario problematico (Cass. 8078/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2021

    In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …

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  • 2Salute compromessa, estradizione negata dal giudice solo se .. (Cass. 10770/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 ottobre 2019

    Non può ritenersi accertato un generale rischio di trattamento inumano da parte della Croazia in caso di estradizione. In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità – ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia – che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. L'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 47237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47237
Data del deposito : 18 novembre 2015

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