Sentenza 18 novembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non è di per sé causa ostativa alla concessione dell'estradizione la mera prospettazione dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario, in quanto solo in presenza di situazioni diffuse di conclamata incompatibilità, manifestatesi in forme tali da poter essere ricondotte a scelte precise o comunque alla deliberata accettazione delle stesse da parte delle Autorità competenti, può prospettarsi il pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante, occorrendo altrimenti la segnalazione puntuale di criticità specifiche, correlate a peculiari condizioni del singolo - es. lo stato di salute - ovvero a situazioni di fatto di concreto abuso.
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- 1. Estradizione verso paese con sistema carcerario problematico (Cass. 8078/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2021
In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa per l'estradizione, richiedere, con una indagine mirata, informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando. In presenza di una accertata situazione di problematicità del sistema carcerario nello Stato richiedente, la verifica della esistenza di un pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va pure correlata alle peculiari …
Leggi di più… - 2. Salute compromessa, estradizione negata dal giudice solo se .. (Cass. 10770/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 ottobre 2019
Non può ritenersi accertato un generale rischio di trattamento inumano da parte della Croazia in caso di estradizione. In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità – ad esempio, sulla necessità che l'estradando debba essere curato in Italia – che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia. L'unica verifica che spetta all'autorità giudiziaria italiana, laddove l'interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2015, n. 47237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47237 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2015 |
Testo completo
EHR 4 7 2 3 7 / 15 m . . : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. FRANCESCO IPPOLITO - - Consigliere - 2076 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE N. 34740/2015- Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV NE N. IL 29/07/1972 del avverso la sentenza n. 15/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, 16/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P olo Canevelli CHE HA CHIESTO IL RIGETT Udit i difensor Avv.; ле RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/7/2015 la Corte di appello di Trieste autorizzava l'estradizione verso la Serbia di AV OJ, colpito da mandato di cattura del Tribunale di Pozarevac per l'espiazione di sentenza definitiva del 5/12/2005, recante condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per traffico di stupefacenti. La Corte osservava che non ricorreva alcuna situazione ostativa e che in particolare dall'esame degli atti e della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nella Relazione del Consiglio d'Europa del 2012, non risultava che il trattamento dei detenuti nella Repubblica di Serbia fosse deteriore rispetto ad altri Paesi d'Europa né che fossero documentati trattamenti inumani o degradanti riferiti ai detenuti nel Paese richiedente.
2. AV OJ, ristretto nell'ambito della procedura estradizionale, presentava ricorso a firma del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo deduceva errata valutazione nel merito ed agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., erronea applicazione di norme processuali e contraddittorietà della motivazione. Segnalava in particolare che dinanzi alla Corte territoriale era stato invocato il rapporto Space del 2012 in ordine al sovraffollamento carcerario in Serbia e invocava precedente pronuncia della Corte di cassazione che aveva stigmatizzato la mancanza nella sentenza della Corte di appello di ogni considerazione in merito alla problematica del sovraffollamento nella Repubblica di Serbia, ai fini della verifica non solo della certezza ma anche del concreto pericolo di sottoposizione a trattamento inumano o degradante, secondo quanto rilevato anche dalla Corte europea per i diritti dell'uomo. La Corte territoriale si sarebbe dunque posta in contrasto con tale orientamento, non avendo rilevato quella situazione lesiva che era stata ravvisata dalla Corte di cassazione con riguardo alla Serbia. Poneva inoltre in luce il ricorrente che dal citato Rapporto Space, utilizzato dalla Corte di cassazione, la situazione di sovraffollamento in Serbia era stata stimata del 160% e che era impensabile che la situazione fosse nettamente migliorata nel frattempo.
2.2. Con un secondo motivo deduceva irragionevolezza e sproporzione della pena irrogata con la sentenza in relazione alla quale era stata chiesta l'estradizione. Rilevava come tale elemento potesse rientrare tra le condizioni ostative nel caso di trattamento del tutto irragionevole e in contrasto con il principio di 2 legalità e proporzionalità della pena, e che nel caso di specie sarebbe stata ravvisabile un'ipotesi riconducibile a quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così da far apparire irragionevole la pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso merita un adeguato approfondimento.
1.1. Il ricorrente invoca un precedente della Suprema Corte di cassazione relativo ad un caso di estradizione passiva verso la Serbia, nel quale è stato pronunciato annullamento con rinvio della sentenza di una Corte territoriale cui era stato sottoposto il rapporto Space del 2012, relativo al sovraffollamento carcerario: la Corte di cassazione in quel caso ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in causa Torreggiani e altri
contro
Italia del 9/1/2013 e ha rilevato che in base all'art. 3 della Convenzione le Autorità sono gravate dall'obbligo positivo di assicurare alle persone detenute condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e di evitare di sottoporre l'interessato ad uno stato di disagio e ad una prova di intensità eccedente l'inevitabile livello di sofferenza inerente allo stato detentivo;
ha sottolineato inoltre la Corte di cassazione che osta ad una pronuncia favorevole all'estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto di sottoposizione dell'estradando ad un trattamento avente oggettivo carattere inumano o degradante (Cass. Sez. 6, n. 13823 del 30/12/2014, dep. nel 2015, Obradovic).
1.2. In realtà la Corte di cassazione nel caso indicato non ha specificamente valutato come decisivo il rapporto Space, ma ha rilevato la necessità di un approfondimento sul tema sollevato dalla difesa. Peraltro l'assunto non sembra convincente. Va infatti rimarcato che la prospettazione in quei termini generali di uno stato di sovraffollamento carcerario, quand'anche corredata da documentazione che ad una certa data, peraltro significativamente anteriore, attesti una quantità di posti disponibili, inferiore al numero dei detenuti, non vale da sola a suffragare una situazione di pericolo concreto di sottoposizione a trattamento inumano o degradante. Deve infatti rimarcarsi che anche la Repubblica di Serbia è membro del Consiglio d'Europa dal 3 aprile 2003 e dunque è parte di un sistema incentrato sul riconoscimento della tendenziale uniformità delle condizioni per lo sviluppo di una società democratica e per l'assicurazione del rispetto dei diritti fondamentali. Del resto tale sistema, di cui fa parte anche l'Italia, implica un monitoraggio e la possibile emersione di criticità, cui possono corrispondere iniziative volte ad 3 лл onerare le Autorità dei singoli Stati del compito di porvi rimedio, pur sempre nel presupposto della complessiva coerenza di ciascun ordinamento, salvo che la gravità di specifiche situazioni non imponga l'adozione di misure più drastiche. Orbene, con riguardo al tema del regime carcerario e dell'affollamento delle carceri, al di là della possibile variabilità nel tempo dei dati riguardanti taluni profili strutturali, deve comunque rilevarsi che solo in presenza di situazioni diffuse di conclamata incompatibilità, manifestatesi in forme tali da poter essere ricondotte a scelte precise o comunque alla deliberata accettazione delle stesse da parte delle Autorità competenti, può prospettarsi il pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante, occorrendo altrimenti la segnalazione puntuale di situazioni specifiche, per lo più correlate a peculiari condizioni del singolo (ad esempio connesse allo stato di salute) ovvero a situazioni di fatto di concreto abuso. Se ciò va rimarcato in generale, deve tenersi conto del fatto che comunque i dati riguardanti la Serbia, come rappresentati in base a rapporto del 2012, non risultano considerevolmente difformi da quelli di altri di altri Paesi dell'Europa, secondo quanto posto in luce dalla Corte territoriale. Deve dunque escludersi che solo sulla base di una prospettazione formulata in termini generali in merito al sovraffollamento carcerario, possa imporsi una ricognizione di tipo esplorativo e negarsi la possibilità dell'estradizione verso uno Stato membro del Consiglio d'Europa, nel presupposto che la detenzione colà implichi concreto pericolo, nell'attualità, di trattamento inumano o degradante, già come tale percepito o almeno percepibile dalle Autorità di quel Paese (del resto in materia di mandato di arresto europeo, in relazione al serio pericolo di trattamenti inumani o degradanti, è stato rilevato che non basta la prospettazione di una situazione di sovraffollamento carcerario occorrendo la concreta dimostrazione del livello di pericolo: Cass. Sez. 6, n. 43537 del 15/10/2014, Florin, rv. 260448). Non essendo dedotti nel ricorso più puntuali rilievi, ma facendosi semplicemente riferimento al rapporto Space del 2012, il primo motivo risulta in conclusione infondato.
2. Manifestamente infondato risulta altresì il secondo motivo. In tema di estradizione passiva il trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente può infatti rientrare tra le condizioni ostative solo quando esso sia del tutto irragionevole e si ponga in contrasto con il principio di legalità e proporzionalità delle pene (Cass. Sez. 6, n. 7183 del 2/2/2011, Ghita, rv. 249225; Cass. Sez. 6, n. 4263 del 2/12/2008, dep. nel 2009, Sascau, rv. 242146). 4 M Nel caso di specie la pena di cui si discute, pari ad anni tre e mesi tre di reclusione, è compatibile anche con l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, cui secondo il ricorrente dovrebbe ricondursi il fatto per cui è intervenuta la condanna inflitta dal Tribunale di Pozarevac. Ne discende che non può parlarsi di irragionevolezza e di violazione del principio di proporzionalità.
3. Al rigetto del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e la comunicazione di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18/11/2015 Presidente Il Consigliere estensore H /// Сетвосили DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 27 NOV 2015 REMA DIGIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R E O N Z O C 5