Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 46588
CASS
Sentenza 29 novembre 2011

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Massime2

La circostanza attenuante della riparazione del danno non può essere riconosciuta nel caso in cui il rapinatore si sia limitato ad offrire il risarcimento del danno ma non anche la restituzione della refurtiva, recuperata invece dalla polizia.

Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga.

Commentario1

  • 1Rapina: Al "palo" non va riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 febbraio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 46588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46588
Data del deposito : 29 novembre 2011

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