Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 2
La circostanza attenuante della riparazione del danno non può essere riconosciuta nel caso in cui il rapinatore si sia limitato ad offrire il risarcimento del danno ma non anche la restituzione della refurtiva, recuperata invece dalla polizia.
Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga.
Commentario • 1
- 1. Rapina: Al "palo" non va riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 febbraio 2022
Sentenze Cassazione penale , sez. II , 05/03/2019 , n. 21453 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha sostenuto che non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di palo e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga. La sentenza Fatto 1. Con sentenza in data 3/5/2017 il Tribunale di Torre Annunziata condannava M.M., D.A., V.A. e A.G. alle pene di giustizia, in ordine al delitto di rapina in concorso aggravato (da più persone riunite, con armi, con volto travisato, in luogo di privata dimora e ponendo la p.o., ultrasessantacinquenne, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2011, n. 46588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46588 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 29/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2773
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 32741/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BO SS nato il [...];
2. RA EL AY EX nato il [...];
avverso la sentenza del 02/03/2011 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità;
FATTO
p.
1. Con sentenza del 2/03/2011, la Corte di Appello di Milano - pur riducendo la pena - confermava la sentenza con la quale in data 23/06/2010 il g.u.p. del Tribunale di Lodi aveva ritenuto BO MO e RA El YE LE responsabili del delitto di rapina aggravata ai danni della farmacista dott.ssa Roberta Pisati. p.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, con un unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione.
p.
2.1. RA ha dedotto violazione dell'art. 114 c.p. per non avere la Corte territoriale concesso la suddetta attenuante essendo stato l'apporto causale da esso ricorrente fornito alla rapina significativamente minore e del tutto marginale in quanto il reato sarebbe stato ugualmente commesso;
p.
2.2. BO ed RA hanno dedotto la violazione dell'art. 62 c.p., n. 6 per non avere la Corte concesso la suddetta attenuante nonostante agli atti vi fosse la prova che entrambi gli imputati avevano offerto la complessiva somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 ciascuno) rifiutata dalla parte offesa non perché ritenuta insufficiente ma perché li aveva perdonati.
DIRITTO
p.
1. violazione dell'art. 114 c.p.: in punto di diritto, va rammentato che costituisce giurisprudenza pacifica quella secondo la quale la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo. In altri termini, la norma di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento: ex plurimis Cass. 6922/2011 riv 249347 - Cass. 11380/2006 riv 233664. La Corte territoriale ha negato la concessione della richiesta attenuante "non potendo ritenersi del tutto marginale ed irrilevante nella produzione dell'evento dannoso il suo ruolo di palo e di conducente dell'autoveicolo utilizzato per la fuga dei rapinatori dal luogo di commissione del reato". Si tratta di motivazione congrua, logica ed adeguata rispetto agli indicati elementi fattuali sicché la doglianza deve ritenersi infondata, dovendosi condividere la decisione impugnata in quanto fare da palo ed essere alla guida dell'auto che deve servire per la fuga, una volta commessa la rapina, non costituisce affatto un ruolo marginale rispetto a chi compie materialmente la rapina perché il "palo", da una parte, ne garantisce la buona riuscita ed il conducente dell'auto, dall'altra, ne garantisce l'impunità.
2. violazione dell'art. 62 c.p., n. 6: In ordine alla invocata attenuante, i principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità, sono i seguenti:
- il risarcimento, oltre che volontario, integrale e antecedente al giudizio di primo grado, dev'essere effettivo, nel senso che deve consistere in una reale e concreta elisione del pregiudizio economico arrecato dal reato (ex plurimis Cass. 46329/2005 riv 232837);
- in particolare, è stato precisato che qualora il rimedio alla lesione patrimoniale si presenti congiuntamente come restituzione e risarcimento, essa è configurabile soltanto quando gli effetti ripristinatori e risarcitori, oltre che effettivi ed integrali, siano entrambi riconducibili alla volontà del colpevole. Tale volontà deve essere diretta al conseguimento degli indicati effetti, in quanto l'attenuante in esame di natura soggettiva, trova la sua giustificazione preminente nell'avvenuto ravvedimento del reo. Non può pertanto essere ravvisata l'esistenza dell'attenuante in caso di abbandono della refurtiva o di recupero da parte del derubato o di terzi o della Polizia, pur quando l'imputato offra di riparare i danni residui - materiali o morali - poiché gli effetti restitutori si sono già verificatì indipendentemente dalla volontà del reo: ex plurimis Cass. 116/1984 riv 167292 - Cass. 5123/1983 Rv. 164573 - Cass. 8/7/1987 Spina ed altri. Orbene, applicando al caso di specie i suddetti principi di diritto, la decisione della Corte territoriale non si presta alla censura dedotta dal ricorrente, proprio perché, vertendosi in una ipotesi di lesione patrimoniale che si presentava congiuntamente come restituzione e risarcimento, gli imputati, per avere diritto alla invocata attenuante (che ha, pur sempre, un profilo "volontaristico":
SSUU n. 5941/2009) avrebbero dovuto, oltre che risarcire il danno, anche offrirsi di restituire spontaneamente la somma rapinata. Poiché è pacifico che la suddetta somma, invece, fu recuperata grazie all'intervento della Polizia, l'attenuante non può essere concessa sicché resta del tutto irrilevante (se non come elemento utilizzabile ai fini della graduazione della pena) la circostanza che gli imputati si fossero offerti di risarcire il danno con la somma di Euro 400,00 peraltro ritenuta non congrua dalla Corte territoriale. E, su quest'ultimo giudizio, trattandosi di una pura valutazione di merito, questa Corte di legittimità non può che ritenerla insindacabile non essendo affatto illogica in considerazione del reato commesso.
p.
3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011