Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di reati di contrabbando, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti va sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, e ciò ai sensi dell'art. 301 del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) e non del comma secondo dell'art. 240 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 10229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10229 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 17/01/2001
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO est. Consigliere N. 99
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Consigliere N. 29342/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per
1) SI BR NA, nata a [...] il [...], 2) ZI FA, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza resa il 13.12.1999 dal g.i.p. del tribunale di Busto Arsizio.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Osserva:
1 - Con sentenza del 16.4.1999 il g.i.p. del tribunale di Busto Arsizio, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., applicava la pena di giustizia a carico di FA OS e BR NA SS in ordine al reato di contrabbando di t.l.e. (Dpr 43/1973 e legge 50/1994). Lo stesso g.i.p., quale giudice dell'esecuzione procedeva quindi alla confisca della somma di lire 8.500.000, sequestrata quale provento del reato, nonché di un'autovettura Lancia trg. AH 643 SD, sequestrato quale mezzo usato per il contrabbando.
Ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 c.p.p. il difensore di SS e OS proponeva opposizione, e il g.i.p. la rigettava con ordinanza del 13.12.1999. 2 - Avverso quest'ultima ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 240 c.p. in relazione all'art. 445 c.p.p.. Sostiene che ne' l'autovettura, in proprietà esclusiva alla SS, ne' il denaro sequestrati, potevano qualificarsi come "prezzo" del reato di contrabbando, o comunque come cose che il secondo comma dell'art. 240 c.p. assoggetta a confisca obbligatoria, e come tali confiscabili anche in seguito a sentenza emessa su richiesta concorde delle parti.
3 - Il ricorso è infondato.
La sentenza delle sezioni unite di questa corte, citata dal ricorrente a sostegno della sua tesi, è stata riportata in modo parziale e furoviante. In realtà la sentenza è stata massimata ufficialmente nel modo seguente:
Con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall'art. 445 cod. proc. pen.. (Sez. Un. sent. 0 1811 del 24/02/1993, ud. 15/12/1992, SO, rv. 192494).
Orbene, l'art. 301 del DPR 23.1.1973 n. 43, così come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30,.12.1991 n. 413, prevede espressamente a) che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto (testo uguale a quello originario), b) che questa disciplina della confisca si osserva anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo Il del libro 6^ del codice di procedura penale (artt. 444 e ss.) (testo nuovo).
Nel caso di specie, il giudice, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ha accertato che l'autovettura era stata utilizzata per commettere il delitto di contrabbando, e che il denaro sequestrato costituiva provento (ovverosia prodotto o profitto) del delitto. Per conseguenza entrambe le cose erano soggette a confisca obbligatoria, non in virtù del secondo comma dell'art. 240 c.p., ma in virtù del testo novellato dell'art. 301 DPR 43/1973, in tal modo rientrando nell'area della confiscabilità disposta in via eccezionale dall'art. 445 c.p.p. anche nel caso di sentenze emesse a seguito del c.d. patteggiamento della pena.
Per questa ragione non può condividersi quella giurisprudenza che, anche dopo la sentenza SO e dopo la novellazione dell'art. 301 citato, continua a ritenere che la sentenza emessa a norma dell'art.444 c.p.p. non consente la confisca dei mezzi adoperati per commettere il contrabbando (così Cass. Sez. 3^, sent. 1398 del 4.5.2000, c.c. 30.3.2000; Spinosa, rv. 216072. Le altre sentenze che hanno deciso nello stesso senso, anche se emesse dopo la citata novella del 30.12.1991, sembrano riferirsi verosimilmente a fatti commessi anteriormente;
e comunque sono tutte precedenti alla sentenza SO delle sezioni unite: v. per tutte Cass. sez. 3^, sent. n. 856 del 22.6.1992, c.c. 26.5.1992, P.M. in proc. De Goey, rv. 190695).
È appena il caso di sottolineare che nel caso di specie la proprietà del mezzo di trasporto sequestrato apparteneva a persona non estranea al reato, come tale non legittimata a opporsi alla confisca provando di non averne potuto prevedere l'illecito impiego (ex terzo comma dell'art. 301).
Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge la condanna alle spese del processo. In ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001