Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza è applicabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorrenti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un'efficacia causale del tutto marginale nella causazione dell'evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente posto in essere anche senza l'attività del correo. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso l'attenuante, ritenendo che il fatto di garantire un alloggio sicuro a persone provenienti da un Paese straniero - al di fuori di possibili controlli amministrativi da parte degli organi di polizia - costituisce un'attività di supporto apprezzabile sotto il profilo organizzativo).
Commentario • 1
- 1. Il concorso eventuale di persone nel reatoGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 4 marzo 2015
Riflessioni preliminari sul concorso eventuale Il concorso di persone nel reato Concorso nei reati omissivi Concorso nel reato proprio Reato diverso da quello voluto Concorso e mutamento del titolo di reato Concorso nel reato e associazione per delinquere Concorso e favoreggiamento Giurisprudenza Riflessioni preliminari sul concorso eventuale [Torna su] Leggendo il titolo del concorso di persone nel reato si ha l'impressione di essere entrati in un campo minato in cui si scontrano due esigenze contrapposte: da una parte vi è l'obiettivo di rendere punibili comportamenti che altrimenti non lo sarebbero in base alle singole norme incriminatrici, dall'altra i principi costituzionali in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2011, n. 6922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6922 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/01/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 230
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 33579/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RO IA N. IL 08/11/1969;
avverso la sentenza n. 893/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI Giuliano;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Caramello Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 novembre 2009, la Corte d' Appello di Genova, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale nonché dall'imputato Di NA GI, con la quale quest' ultimo era stato dichiarato colpevole di concorso con TI IO (giudicato separatamente) ed altri nel delitto di rapina aggravata, sequestro di persona e violazione di domicilio in danno di ON ED (fatti commessi in Genova fra le 19.45 e le 21.00 del 15.3.2006) e condannato alla pena di dodici anni di reclusione e tremila Euro di multa con interdizione perpetuta dai pubblici uffici e legale per la durata della pena;
AB UG era stato assolto dai medesimi delitti per non aver commesso il fatto e OM UC era stato assolto dal delitto di ricettazione perché il fatto non sussiste.
La Corte territoriale, rammentato che la rapina era stata materialmente commessa da due uomini travisati che, attesa la persona offesa al suo rientro a casa, l'avevano costretta a farli entrare con lei sicché poi si erano impossessati di orologi e oggetti preziosi contenuti nelle casseforti;
che all'individuazione del TI si era pervenuti perché casualmente la sua presenza era stata notata da un agente di polizia;
che la responsabilità del TI era stata accertata all'esito di perizia grafica che lo aveva indicato come autore del biglietto manoscritto usato per intimare alla BO la condotta da mantenere, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità del Di NA quale concorrente sulla scorta delle telefonate intercorse fra i due tra l'8 marzo 2006 (data in cui l'agente Negro aveva segnalato la presenza sospetta del TI in Genova) e il 16 successivo. Di esse la sentenza ha riportato il contenuto ma ne ha valutato maggiormente significative "la cronologia e la scansione temporale" in particolare la frequenza nelle ore immediatamente precedenti e susseguenti la rapina, con silenzio telefonico proprio nell'arco temporale della sua consumazione. Rilevante era la circostanza, indiscussa, che Di NA, la sera della rapina, aveva offerto la propria abitazione al TI e che egli fosse stato probabilmente la persona che aveva dato indicazioni sulla casa da rapinare. A fronte di tali elementi, univoci e concordanti, non ne erano emersi altri di segno contrario. Le ragioni addotte dalla difesa per giustificare i loro rapporti, in quanto entrambi commercianti di pelli, non erano avallate dal contenuto delle telefonate, caratterizzate da linguaggio stringatissimo, per lo più criptato, e da lunghi silenzi. Poiché l'abitazione era stata messa a disposizione del TI e del suo complice prima della rapina e non dopo, non poteva trovare accoglimento la richiesta subordinata di derubricazione nel delitto di favoreggiamento. Non ricorrevano neppure i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle generiche. Infondati, infine, venivano ritenuti gli appelli nei confronti degli imputati assolti.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato Di NA, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 nonché contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione perché:
- rammentati i principi che regolano la valutazione della prova indiziaria e quelli ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità;
- a fronte dei dettagliati motivi di appello che avevano passato in rassegna il contenuto delle singole telefonate (motivi riportati per esteso nel ricorso) con contestazione specifica del significato probatorio che era stato attribuito ad esse dal Tribunale e con individuazione delle prove (testimonianza NI e contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione nel periodo compreso fra febbraio e marzo del 2006) dimostrative dell'effettività del suo interesse al commercio di pellami e dell'inesistenza di un interessamento del Di NA per acquisire informazioni sulla lucrosità e facilità del colpo nonché della sua intenzione di procurarsi danaro per darsi alla latitanza;
- la Corte territoriale rendeva motivazione molto scarna (peraltro riportando in maniera errata o incompleta il contenuto delle conversazioni intercettate) ed affermava in maniera apodittica la penale responsabilità del Di NA senza dare risposta alle argomentazioni difensive;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 378 c.p. nonché contraddittorietà mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché a fronte dei dettagliati motivi di appello e alla rammentata concorde giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata si limitava ad affermare come evidente che la messa a disposizione dell'alloggio era avvenuta prima della rapina, senza considerare che, se pur vero che dalle telefonate non emergeva che l'accordo non era stato raggiunto dopo, nulla provava che esso fosse avvenuto prima;
3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 114 c.p. nonché contraddittorietà mancanza e illogicità manifesta della motivazione perché a fronte del motivi di appello che avevano evidenziato che in ogni caso il contributo prestato era minimo, in quanto risoltosi nell'ospitalità per la notte successiva alla rapina (come del resto ritenuto anche dal Tribunale), la Corte di appello gli attribuiva un ruolo organizzativo senza indicare gli elementi di prova dal quale esso fosse desumibile;
4) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. nonché contraddittorietà mancanza e manifesta illogicità della legge penale perché a fronte del motivo di appello, svolto compiutamente, il Giudice del gravame ha utilizzato le medesime circostanze sia per negare le attenuanti generiche sia per quantificare la pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata non ha omesso di motivare in relazione agli specifici argomenti difensivi, sviluppati con l'atto di appello, che sottoponevano al vaglio del giudice del gravame il compendio probatorio costituito dalla testimonianza di NI e dalle telefonate intercorse fra questi e Di NA nonché fra Di NA e TI aventi ad oggetto una trattativa per l'acquisto di uno stock di pellami, dal momento che ha espressamente affermato come irrilevante la circostanza dell'effettività di tale contrattazione. Ha giustificato tale convincimento in ragione dell'espressa considerazione degli altri elementi indiziari indicati. In particolare la Corte territoriale valorizza la scansione temporale ma non trascura il contenuto delle conversazioni, al rilievo che gli interlocutori si esprimevano in termini criptici. Correttamente osserva che non aveva senso che il TI si intrattenesse a dialogare con Di NA scambiandosi informazioni apparentemente prive di senso compiuto poco prima della rapina ovvero subito dopo. La sentenza, sinteticamente, evitando di dilungarsi nella confutazione delle meticolose osservazioni delle singole proposizioni scambiate per dar conto del loro significato (in una ricostruzione nella quale peraltro il Tribunale si era già impegnato), procede ad una considerazione globale delle stesse nella loro scansione temporale e significato complessivo, in tal modo integrando la motivazione del primo Giudice e giustificando quindi le ragioni per le quali l'interpretazione già offerta (in difetto di una valida alternativa, quella della compravendita di pelli avendo una sua storia parallela e di copertura per Di NA) doveva ritenersi attendibile. Il dato incontroverso dal quale infatti muove il ragionamento probatorio è costituito dall'ospitalità offerta al TI, proprio la sera stessa della rapina. Da esso si sviluppa l'analisi delle conversazioni telefoniche nel loro contenuto, la cui rilevanza la sentenza impugnata non nega, sicché per questo profilo la motivazione deve ritenersi integrata da quella del Tribunale, in particolare in relazione alla conversazione dello stesso pomeriggio della rapina, alle ore 17:17, colloquio che i primi giudici hanno ragionatamente esaminato, avendone derivato il convincimento che Di NA sapesse cosa TI e gli altri complici dovevano fare, tanto che TI subito dopo la rapina chiama Di NA, lo vuole incontrare e concordano l'appuntamento. Non illogicamente quindi la Corte territoriale specifica che non tanto (soltanto) al contenuto ma anche (e soprattutto) ai tempi delle conversazioni deve darsi rilievo, perché la loro scansione da conto che l'interpretazione dei colloqui fornita dal Tribunale è corretta.
Precisato che l'errore rilevato dal ricorrente nella trascrizione di alcune parole dell'intercettazione delle 14.25 dell'8 marzo 2006 (ti invece di li) è palesemente riconducibile a mero errore di trascrizione, deve concludersi per l'infondatezza del motivo.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, di conseguenza, è infondato, posto che la sentenza impugnata ha giustificato il convincimento della consapevolezza dell'attività delittuosa, in momento antecedente al compimento della stessa.
3. Il terzo motivo di ricorso è anch' esso infondato. Per escludere la sussistenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. la sentenza attribuisce all'imputato il ruolo di "supporto logistico e organizzativo", con ciò intendendo riferirsi al complessivo ruolo di basista, in quanto persona che risiedeva sul posto e che disponeva di alloggio per i complici provenienti dalla Francia.
Va ribadito che per la sussistenza della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza al reato e necessario che l'apporto causale del soggetto sia stato di lievissima entità, tale cioè da poter essere facilmente ovviato mediante una diversa distribuzione dei compiti tra gli altri compartecipi, (fattispecie in cui e stata esclusa la sussistenza dell'attenuante nei confronti di colui che aveva svolto l'attività di "basista"Cass. Sez. 1, 7.3/7. 7.1978 n. 9106).
Ed invero per la concessione dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato (art. 114 c.p.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossì a di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso: ciò che si verifica allorquando la condotta del correo risulti tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Cass. Sez. 4, 12.1/31.3.2006 n. 11380 Cass. Sez. 2, 7.4/5.5.2009). Assicurare alloggio sicuro, al di fuori di possibili controlli amministrativi da parte degli organi polizia, per persone che provengono da paese straniero (ancorché comunitario), è supporto apprezzabile sotto il profilo organizzativo. In ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena si osserva che la sentenza ha sviluppato autonome argomentazioni che il ricorrente critica solo genericamente.
4. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011