CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/2026, n. 15052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15052 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16734/2024 R.G. proposto da: ZO NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Stasi, -ricorrente- contro Fallimento VI SR, in persona del curatore speciale, avv. NT OM De Mauro, nominato dal Presidente aggiunto della Cassazione, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Lecce di cui al procedimento n. 12/2016 depositato il 18/06/2024. Uditi il sostituto procuratore generale dr. Stanislao De Matteis che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’avv. Carlo Stasi. Civile Sent. Sez. 1 Num. 15052 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 19/05/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026 dal Consigliere Cosmo LL. FATTI DI CAUSA 1 NT Manzo, nella qualità di curatore del Fallimento IVIP SR, ha chiesto, con istanza del 18/4/2024, che il compenso dallo stesso maturato, già liquidato con decreto del tribunale fallimentare del 28/4/2022, in parte percepito in acconto e dunque nella somma complessiva residua di €. 110.000, oltre spese e accessori, fosse posto a carico dell’IO a norma dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002. 2 Il tribunale di Lecce, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’istanza. 2.1 Il Collegio premetteva che: a) le somme di denaro giacenti sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare, all’esito della sentenza penale emessa dalla corte d’appello e notificata in data 1/3/2023, erano state sottoposte a confisca penale;
b) la richiesta di revoca di tale provvedimento, proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione, era stata respinta dal giudice penale in ragione dell’obbligatorietà della stessa misura a norma dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000; c) al momento della liquidazione del compenso, in data 28/4/2022, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 146 d.P.R. 115/2002 e, quindi, porre il compenso a carico dell’IO, visto che «la procedura aveva un rilevante attivo, recuperato dal curatore attraverso l’affitto del compendio aziendale, la successiva cessione dello stesso, l’attività di recupero crediti, azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e soci»; d) la mancanza di attivo si era venuta a determinare, con l’esecuzione della confisca, solo in data 1/3/2023; e) nel corso della procedura, infatti, erano stati nel frattempo liquidati e pagati, con le somme progressivamente acquisite sul conto, i vari professionisti che avevano coadiuvato gli organi della procedura nel recupero dell’attivo nonché le spese di gestione della procedura. 3 2.2 Riteneva che: i) il decreto di liquidazione emesso il 28/4/2022 non era suscettibile di essere modificato in quanto l’art. 39 l.fall. prevede che il compenso e le spese dovute al curatore sono liquidate con decreto del tribunale non soggetto a reclamo e, dunque, con provvedimento avente natura decisoria e definitiva;
ii) la situazione che si era venuta a verificare, sebbene sopravvenuta, aveva, peraltro, determinato in fatto la mancanza di attivo nella procedura, con conseguente necessità di determinazione del compenso, a norma dell’art. 4 del D.M. n. 30/2012 e così prendendo atto della circostanza, nella misura minima di €. 811,35, e cioè in una somma che, però, il curatore aveva già percepito quale acconto quando la procedura era “capiente”; iii) il curatore, in conseguenza di tale sopravvenienza, non poteva pertanto recuperare, al pari dei creditori ammessi al passivo, il credito al compenso maturato e, in buona parte, non pagato per l’attività svolta;
iv) l’avvio della procedura fallimentare non ostava, in ragione dell’assoluta prevalenza delle esigenze recuperatorie dello Stato rispetto a quelle dei creditori, all’adozione o alla permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. 3 NT ZO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, notificato al curatore speciale del fallimento, quale nominato, su istanza del ricorrente stesso, dal Presidente della Corte di Cassazione (con decreto Pres. Agg. del 12/7/2024). Il fallimento, come rappresentato, ha svolto difese con controricorso. 3.1 La causa, avviata per trattazione in camera di consiglio, è stata poi rimessa alla pubblica udienza sulle seguenti questioni: «a) se il principio per cui il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l’approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore, non suscettibile di essere revocato o modificato dall’autorità giudiziaria che lo ha emesso, trovi (o meno) applicazione anche nel caso di sopravvenienza in fatto, come la confisca in sede penale dell’attivo liquidato, che modifichi in via definitiva 4 la situazione posta a fondamento di tale provvedimento;
b) se tale sopravvenienza, ove rilevi, nella misura in cui abbia determinato il definitivo azzeramento della liquidità della procedura, consenta (o meno) l’applicazione dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 [n.d.r. 174] /2006». Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, modificando nella odierna sede le conclusioni (già nel senso dell’inammissibilità del ricorso), formulate in occasione della prima trattazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 137 CCII e 146 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 111, comma 7, Cost.; il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto l’istanza con la quale NT Manzo, nella qualità di curatore del Fallimento IVIP SR, aveva chiesto che il compenso dallo stesso maturato e già liquidato con decreto del 28/4/2022 fosse posto a carico dell’IO a norma dell’art. 146 cit. sul rilievo che, pur a fronte della sopravvenuta mancanza dell’attivo in conseguenza della confisca delle somme accreditate sul conto corrente intestato alla procedura, il decreto di liquidazione, in quanto definitivo, non era suscettibile di essere modificato, omettendo, tuttavia, di considerare che: a) l’istanza proposta dal curatore, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal tribunale, non era finalizzata ad ottenere una modifica del decreto di liquidazione del compenso;
b) il curatore, infatti, non aveva mai chiesto la revisione del decreto di liquidazione del 28/4/2022 nella parte in cui tale provvedimento aveva provveduto alla quantificazione del suo compenso;
c) il curatore aveva, piuttosto, chiesto che il tribunale prendesse atto che, successivamente al decreto di liquidazione, la situazione di fatto si era venuta a modificare a causa della sopravvenuta assenza di disponibilità economiche determinata dall’esecuzione della 5 confisca penale e che, in ragione della conseguente impossibilità di soddisfazione del compenso maturato, procedesse a dare applicazione all’art. 146 del d.P.R. n. 115 cit., che comprende anche le spese e gli onorari dovuti al curatore del fallimento;
d) il fatto che l’assenza di liquidità sia, invece che originaria, sopravvenuta, peraltro a seguito di circostanze non imputabili al curatore, non impediva l’applicazione della norma in questione. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione ancora degli artt. 146 del d.P.R n. 115/2002, nonché 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 30/2012 e 137 CCII, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; il ricorrente lamenta che il tribunale, per giustificare il rigetto della richiesta del curatore di porre il pagamento del compenso a suo tempo quantificato, nella parte già non soddisfatta dalla liquidità della procedura, a carico dell’IO, ha, tra l’altro, ritenuto che, nel caso in esame, si era verificata una situazione che, sebbene sopravvenuta, aveva determinato la mancanza di attivo nella procedura fallimentare, a causa dell’esecuzione della confisca disposta in sede penale, omettendo, tuttavia, di considerare che: i) il compenso dev’essere sempre liquidato secondo le percentuali previste dal D.M. n. 30 cit. sull’attivo realizzato e sul passivo accertato e non già sulle contingenti disponibilità di cassa della procedura;
ii) se dal calcolo, secondo i relativi parametri degli artt. 1 s., emerge un compenso superiore, il tribunale non può liquidare un importo inferiore, sol perché non sussistano (più) risorse disponibili, essendo l’IO a dover corrispondere il maggior importo dovuto;
iii) il tribunale, del resto, non può ridurre l’importo del compenso originariamente liquidato per il solo fatto che difetti l’attivo disponibile, perché, così operando, finisce per modificare un provvedimento che, definitivo e per legge, non è suscettibile di essere modificato. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 6°, Cost., per avere il tribunale, dopo aver correttamente affermato che al momento della liquidazione del compenso 6 al curatore del 28/4/2022 non sussistevano i presupposti per porne il compenso a carico dell’IO ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, tant’è che la procedura poteva vantare cospicuo attivo recuperato dal curatore e le spese di procedura e il compenso dei collaboratori della procedura erano stati pagati, irrazionalmente e contraddittoriamente, respinto la richiesta del curatore di porre il compenso ancora dovuto a carico dell’IO, laddove, come lo stesso tribunale ha ribadito, il curatore ha diritto a compenso per l’attività espletata senza che la conseguente percezione possa essere esclusa dalla intervenuta confisca dell’attivo liquidato. 2 Il primo e il secondo motivo, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono fondati, con le precisazioni che seguono e dunque nei correlati limiti di ragione. 2.1 È opportuno rimarcare le vicende e i passaggi d’interesse, per come emersi dall’impugnato decreto, che hanno coinvolto la procedura fallimentare VI SR e la vicenda della misura cautelare penale in danno della stessa società, con particolare riferimento al segmento procedimentale della liquidazione del compenso spettante al curatore odierno ricorrente. 2.2.Nel maggio 2015 era stato emesso un provvedimento di sequestro dalla competente autorità penale a carico della società VI SR, dichiarata fallita nel 2016 con nomina del curatore nella persona di NT ZO, il quale nel corso degli anni ha posto in essere l’attività di liquidazione dei beni e di gestione del fallimento provvedendo altresì a liquidare, su autorizzazione del G.D., i compensi di tutti gli ausiliari e i professionisti che a vario titolo avevano coadiuvato gli organi della procedura nelle varie e pertinenti operazioni. Depositato il rendiconto, il Tribunale, con decreto del 28/4/2022, liquidava i compensi del curatore, sulla base dell’attivo realizzato e del passivo accertato. 7 Nel frattempo, il sequestro giudiziario dell’autorità penale evolveva in confisca con l’emissione delle sentenze del Tribunale e della Corte di Lecce e, una volta divenuto definitivo il pronunciamento del giudice penale, in data 1/3/2023, senza che ancora il curatore del fallimento avesse ricevuto il pagamento di tutto il compenso che gli era stato riconosciuto con il provvedimento di liquidazione assunto dal tribunale fallimentare, la Polizia Giudiziaria provvedeva a dare esecuzione al provvedimento di confisca dei beni, prelevando le somme all’epoca giacenti sul conto corrente, pari ad € 581.755, 29, che confluivano così presso il Fondo UN TI (in sostanza venendo acquisite dall’IO). Il curatore, dopo aver infruttuosamente chiesto al giudice penale la revoca della confisca, su invito del Giudice Delegato del fallimento, avanzava alla Corte d’appello di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione della sentenza di condanna, istanza di svincolo delle somme e pagamento del compenso, sulla base del menzionato titolo. La Corte d’appello dichiarava non luogo a provvedere non avendo alcuna disponibilità delle somme ricavate dalla vendita dei beni fallimentari, a loro volta confluite nel FUG. Rimaneva allora al curatore la domanda rivolta al tribunale fallimentare, ed oggetto della presente controversia, di essere autorizzato al pagamento del compenso, a lui spettante in quanto liquidato con il decreto 28/2/2022, ponendone il relativo onere a carico dell’IO ai sensi art 146 d.P.R. n. 115/2002, previa la integrazione del titolo che desse atto della incapienza della procedura stessa. 2.3 Al riguardo va rilevato che l'art.146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che sono a carico dell'IO, e quindi da questo anticipati, le spese e i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari (“non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge”); la sentenza n. 174/2006 della Corte costituzionale ha esteso tale beneficio anche ai compensi dei curatori che abbiano prestato la propria attività nell'ambito di procedure cd. incapienti. 8 Si può aggiungere che, ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n.121 del 2024 ha esteso l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, così incidendo non solo sull’art.144 ma anche sull’art.146, in punto di prenotazione a debito. 2.4 Questa Corte, a propria volta, ha chiarito che «la regola dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. T.U. "Spese di giustizia"), in forza della quale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivo insufficiente;
la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria» (cfr. Cass n. 27442/2023). 2.5 Va anche evidenziato che il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso finale al curatore ex art. 39 l.fall., dopo l’approvazione del rendiconto finale, ha natura decisoria poiché accerta l’an e il quantum del diritto soggettivo del curatore al compenso maturato e ha carattere tendenzialmente definitivo poiché non è soggetto a reclamo ma solo al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il tribunale, una volta liquidato il compenso finale del curatore, ha, pertanto e di regola, espletato ed esaurito, a seguito dell’adozione dell’atto, il proprio potere decisionale al riguardo (cfr. Cass. 22010/2007, Cass. n. 11662/1998 e Cass. 6973/1988). 9 Corollario di tali principi è che l’avvenuto accertamento dell’esistenza (o dell’inesistenza) del diritto di credito vantato dal curatore e la disposta determinazione del relativo ammontare, impediscono, che, in un successivo giudizio (sia pur camerale e/o in via ufficiosa) tra le medesime parti (e cioè, nel corso della procedura, il curatore stesso e il fallimento) si possa ancora discutere: a) di tutte le questioni che riguardano l’esistenza e l’entità del credito in questione;
b) di tutte le questioni (esplicitamente o implicitamente definite) che costituiscono l’antecedente logico-giuridico necessario della decisione in precedenza assunta, ivi comprese quelle che, pur non essendo state espressamente dedotte, risultano necessariamente collegate (come, nel caso del compenso del curatore, l’entità del passivo accertato e/o dell’attivo liquidato) all’area del thema decidendum. 2.6 Ciò premesso, ritiene il Collegio che il curatore, come risulta dalla sequenza degli atti riepilogata, non abbia affatto chiesto la modifica del decreto di liquidazione del compenso in suo favore, essendosi limitato a sollecitare l’applicazione, da parte del tribunale, della menzionata disposizione normativa, così come interpretata dalla Corte costituzionale, laddove pone il compenso del curatore, irretrattabilmente determinato dal tribunale fallimentare, a carico dell’IO, prendendo atto del venir meno di ogni disponibilità per il pagamento effettivo dell’importo, in ragione di una circostanza sopravvenuta, costituita nel caso dalla confisca del patrimonio del fallito e perciò dovendola attestare. 2.7 Il provvedimento di liquidazione del compenso all’organo fallimentare, non è quindi stato contestato, posto che l’accertamento che il curatore ha chiesto di compiere riguardava la sussistenza o meno di un “fatto esterno” al decreto, costituito dalle condizioni - mancanza di attivo nella procedura fallimentare a causa della esecuzione della confisca disposta in sede penale - per l’applicazione del 146, comma 3 d.P.R. n. 115/2002. 2.8 In definitiva il presente giudizio, per come circoscritto dalla domanda introduttiva, non verte sull’an o sul quantum del compenso ormai 10 cristallizzato nel decreto di liquidazione dei compensi del curatore assunto dal Tribunale in data 28/4/2022, ma sulla individuazione, in concreto, del soggetto tenuto al pagamento. 2.9 Non possono allora condividersi i rilievi svolti dal giudice di merito che nel considerare, sulla scorta di quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. S.U. penali n. 40797/2023), le ragioni di natura privatistica dei creditori del fallimento quali recessive rispetto all’interesse pubblico sottostante al procedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha, in sostanza, parificato la posizione del curatore a quella dei creditori concorsuali. 2.10 Le ragioni creditorie del curatore, sorte in dipendenza dell’attività svolta, non possono essere assimilate a quelle dei creditori concorsuali che vedono espropriati i loro diritti in virtù del prevalente interesse dello Stato al recupero del profitto conseguito dall’illiceità penale in quanto, come evidenziato dallo stesso Giudice delle leggi nella sentenza n. 174/2006, il curatore è organo della procedura fallimentare cui «va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice», vale a dire «un organo normale e necessario del procedimento fallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionalità che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare del giudice». 2.11 Il suo diritto al compenso essendo collegato alla prestazione della propria opera in favore della massa dei creditori non può allora essere sacrificato, come quello dei creditori, dal mancato conseguimento dell’attivo. 2.12 Ciò anche alla luce del fatto - e tanto più - che non sono neutre, e dunque irrilevanti, nel caso di specie, le ragioni per le quali il fallimento si è venuto a trovare privo di risorse economiche per pagare il curatore. 2.13 Come evidenziato, la liquidità residua conseguita dalla procedura e giacente sul conto corrente, che sarebbe stata ampiamente sufficiente a 11 pagare tutto il compenso del curatore, è integralmente transitata, per effetto della esecuzione del provvedimento penalistico, nella procedura di sequestro preventivo finalizzata alla confisca per poi affluire nel FUG;
in definitiva, l’IO ha potuto beneficiare dell’incameramento della citata liquidità grazie all’opera prestata nel corso della procedura fallimentare dal curatore e dagli altri professionisti e collaboratori (questi ultimi, a differenza del curatore e in fatto, progressivamente pagati con i proventi delle liquidazioni). 2.14 Si può allora trarre la conclusione che, nella peculiare vicenda oggetto di giudizio, il pagamento a carico dell’IO del compenso, già liquidato dal tribunale fallimentare per l’attività svolta dal curatore, nel caso di sopravvenuta mancanza di fondi, oltre che previsto dalla disciplina all’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come interpretato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, risponde a canoni di ragionevolezza e compatibilità dei rapporti fra le due procedure: esso risulta conforme al principio, comune a tutte le procedure esecutive coattive (sia individuali che concorsuali), secondo il quale dalle somme, ricavate da operazioni di liquidazione di beni e attività, da distribuire e/o assegnare (nel caso di specie la confisca delle somme di denaro giacenti nel conto corrente della procedura fallimentare è assimilabile ad una assegnazione delle stesse all’IO), vanno dedotte le spese e i costi sostenuti per il compimento delle attività con le quali vengono convertiti in denaro beni ed attività. E di tale circostanza, ove si risolva in una incapienza della procedura, il giudice delegato deve dare atto, anche quando essa sopraggiunga, temporalmente, rispetto al provvedimento di liquidazione del compenso, senza che venga per ciò solo meno il principio di intangibilità di una liquidazione nel frattempo divenuta definitiva. 2.15 Va conseguentemente enunciato il principio di diritto per cui “il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso 12 nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo UN TI, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita;
avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell’IO, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 174/2006, spettando al giudice concorsuale adito dare atto della incapienza della procedura per quanto rilevante e necessario in relazione all’attuazione del titolo al compenso”. Il terzo motivo rimane assorbito. 3 In accoglimento del primo e secondo motivo il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa, in relazione ai motivi accolti, al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. Coì deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 24 marzo 2026. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cosmo LL IM RO
b) la richiesta di revoca di tale provvedimento, proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione, era stata respinta dal giudice penale in ragione dell’obbligatorietà della stessa misura a norma dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000; c) al momento della liquidazione del compenso, in data 28/4/2022, non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 146 d.P.R. 115/2002 e, quindi, porre il compenso a carico dell’IO, visto che «la procedura aveva un rilevante attivo, recuperato dal curatore attraverso l’affitto del compendio aziendale, la successiva cessione dello stesso, l’attività di recupero crediti, azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e soci»; d) la mancanza di attivo si era venuta a determinare, con l’esecuzione della confisca, solo in data 1/3/2023; e) nel corso della procedura, infatti, erano stati nel frattempo liquidati e pagati, con le somme progressivamente acquisite sul conto, i vari professionisti che avevano coadiuvato gli organi della procedura nel recupero dell’attivo nonché le spese di gestione della procedura. 3 2.2 Riteneva che: i) il decreto di liquidazione emesso il 28/4/2022 non era suscettibile di essere modificato in quanto l’art. 39 l.fall. prevede che il compenso e le spese dovute al curatore sono liquidate con decreto del tribunale non soggetto a reclamo e, dunque, con provvedimento avente natura decisoria e definitiva;
ii) la situazione che si era venuta a verificare, sebbene sopravvenuta, aveva, peraltro, determinato in fatto la mancanza di attivo nella procedura, con conseguente necessità di determinazione del compenso, a norma dell’art. 4 del D.M. n. 30/2012 e così prendendo atto della circostanza, nella misura minima di €. 811,35, e cioè in una somma che, però, il curatore aveva già percepito quale acconto quando la procedura era “capiente”; iii) il curatore, in conseguenza di tale sopravvenienza, non poteva pertanto recuperare, al pari dei creditori ammessi al passivo, il credito al compenso maturato e, in buona parte, non pagato per l’attività svolta;
iv) l’avvio della procedura fallimentare non ostava, in ragione dell’assoluta prevalenza delle esigenze recuperatorie dello Stato rispetto a quelle dei creditori, all’adozione o alla permanenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari. 3 NT ZO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi, notificato al curatore speciale del fallimento, quale nominato, su istanza del ricorrente stesso, dal Presidente della Corte di Cassazione (con decreto Pres. Agg. del 12/7/2024). Il fallimento, come rappresentato, ha svolto difese con controricorso. 3.1 La causa, avviata per trattazione in camera di consiglio, è stata poi rimessa alla pubblica udienza sulle seguenti questioni: «a) se il principio per cui il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l’approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore, non suscettibile di essere revocato o modificato dall’autorità giudiziaria che lo ha emesso, trovi (o meno) applicazione anche nel caso di sopravvenienza in fatto, come la confisca in sede penale dell’attivo liquidato, che modifichi in via definitiva 4 la situazione posta a fondamento di tale provvedimento;
b) se tale sopravvenienza, ove rilevi, nella misura in cui abbia determinato il definitivo azzeramento della liquidità della procedura, consenta (o meno) l’applicazione dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 [n.d.r. 174] /2006». Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, modificando nella odierna sede le conclusioni (già nel senso dell’inammissibilità del ricorso), formulate in occasione della prima trattazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 137 CCII e 146 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 111, comma 7, Cost.; il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto l’istanza con la quale NT Manzo, nella qualità di curatore del Fallimento IVIP SR, aveva chiesto che il compenso dallo stesso maturato e già liquidato con decreto del 28/4/2022 fosse posto a carico dell’IO a norma dell’art. 146 cit. sul rilievo che, pur a fronte della sopravvenuta mancanza dell’attivo in conseguenza della confisca delle somme accreditate sul conto corrente intestato alla procedura, il decreto di liquidazione, in quanto definitivo, non era suscettibile di essere modificato, omettendo, tuttavia, di considerare che: a) l’istanza proposta dal curatore, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal tribunale, non era finalizzata ad ottenere una modifica del decreto di liquidazione del compenso;
b) il curatore, infatti, non aveva mai chiesto la revisione del decreto di liquidazione del 28/4/2022 nella parte in cui tale provvedimento aveva provveduto alla quantificazione del suo compenso;
c) il curatore aveva, piuttosto, chiesto che il tribunale prendesse atto che, successivamente al decreto di liquidazione, la situazione di fatto si era venuta a modificare a causa della sopravvenuta assenza di disponibilità economiche determinata dall’esecuzione della 5 confisca penale e che, in ragione della conseguente impossibilità di soddisfazione del compenso maturato, procedesse a dare applicazione all’art. 146 del d.P.R. n. 115 cit., che comprende anche le spese e gli onorari dovuti al curatore del fallimento;
d) il fatto che l’assenza di liquidità sia, invece che originaria, sopravvenuta, peraltro a seguito di circostanze non imputabili al curatore, non impediva l’applicazione della norma in questione. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione ancora degli artt. 146 del d.P.R n. 115/2002, nonché 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 30/2012 e 137 CCII, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; il ricorrente lamenta che il tribunale, per giustificare il rigetto della richiesta del curatore di porre il pagamento del compenso a suo tempo quantificato, nella parte già non soddisfatta dalla liquidità della procedura, a carico dell’IO, ha, tra l’altro, ritenuto che, nel caso in esame, si era verificata una situazione che, sebbene sopravvenuta, aveva determinato la mancanza di attivo nella procedura fallimentare, a causa dell’esecuzione della confisca disposta in sede penale, omettendo, tuttavia, di considerare che: i) il compenso dev’essere sempre liquidato secondo le percentuali previste dal D.M. n. 30 cit. sull’attivo realizzato e sul passivo accertato e non già sulle contingenti disponibilità di cassa della procedura;
ii) se dal calcolo, secondo i relativi parametri degli artt. 1 s., emerge un compenso superiore, il tribunale non può liquidare un importo inferiore, sol perché non sussistano (più) risorse disponibili, essendo l’IO a dover corrispondere il maggior importo dovuto;
iii) il tribunale, del resto, non può ridurre l’importo del compenso originariamente liquidato per il solo fatto che difetti l’attivo disponibile, perché, così operando, finisce per modificare un provvedimento che, definitivo e per legge, non è suscettibile di essere modificato. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111, comma 6°, Cost., per avere il tribunale, dopo aver correttamente affermato che al momento della liquidazione del compenso 6 al curatore del 28/4/2022 non sussistevano i presupposti per porne il compenso a carico dell’IO ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, tant’è che la procedura poteva vantare cospicuo attivo recuperato dal curatore e le spese di procedura e il compenso dei collaboratori della procedura erano stati pagati, irrazionalmente e contraddittoriamente, respinto la richiesta del curatore di porre il compenso ancora dovuto a carico dell’IO, laddove, come lo stesso tribunale ha ribadito, il curatore ha diritto a compenso per l’attività espletata senza che la conseguente percezione possa essere esclusa dalla intervenuta confisca dell’attivo liquidato. 2 Il primo e il secondo motivo, suscettibili di essere trattati congiuntamente, sono fondati, con le precisazioni che seguono e dunque nei correlati limiti di ragione. 2.1 È opportuno rimarcare le vicende e i passaggi d’interesse, per come emersi dall’impugnato decreto, che hanno coinvolto la procedura fallimentare VI SR e la vicenda della misura cautelare penale in danno della stessa società, con particolare riferimento al segmento procedimentale della liquidazione del compenso spettante al curatore odierno ricorrente. 2.2.Nel maggio 2015 era stato emesso un provvedimento di sequestro dalla competente autorità penale a carico della società VI SR, dichiarata fallita nel 2016 con nomina del curatore nella persona di NT ZO, il quale nel corso degli anni ha posto in essere l’attività di liquidazione dei beni e di gestione del fallimento provvedendo altresì a liquidare, su autorizzazione del G.D., i compensi di tutti gli ausiliari e i professionisti che a vario titolo avevano coadiuvato gli organi della procedura nelle varie e pertinenti operazioni. Depositato il rendiconto, il Tribunale, con decreto del 28/4/2022, liquidava i compensi del curatore, sulla base dell’attivo realizzato e del passivo accertato. 7 Nel frattempo, il sequestro giudiziario dell’autorità penale evolveva in confisca con l’emissione delle sentenze del Tribunale e della Corte di Lecce e, una volta divenuto definitivo il pronunciamento del giudice penale, in data 1/3/2023, senza che ancora il curatore del fallimento avesse ricevuto il pagamento di tutto il compenso che gli era stato riconosciuto con il provvedimento di liquidazione assunto dal tribunale fallimentare, la Polizia Giudiziaria provvedeva a dare esecuzione al provvedimento di confisca dei beni, prelevando le somme all’epoca giacenti sul conto corrente, pari ad € 581.755, 29, che confluivano così presso il Fondo UN TI (in sostanza venendo acquisite dall’IO). Il curatore, dopo aver infruttuosamente chiesto al giudice penale la revoca della confisca, su invito del Giudice Delegato del fallimento, avanzava alla Corte d’appello di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione della sentenza di condanna, istanza di svincolo delle somme e pagamento del compenso, sulla base del menzionato titolo. La Corte d’appello dichiarava non luogo a provvedere non avendo alcuna disponibilità delle somme ricavate dalla vendita dei beni fallimentari, a loro volta confluite nel FUG. Rimaneva allora al curatore la domanda rivolta al tribunale fallimentare, ed oggetto della presente controversia, di essere autorizzato al pagamento del compenso, a lui spettante in quanto liquidato con il decreto 28/2/2022, ponendone il relativo onere a carico dell’IO ai sensi art 146 d.P.R. n. 115/2002, previa la integrazione del titolo che desse atto della incapienza della procedura stessa. 2.3 Al riguardo va rilevato che l'art.146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che sono a carico dell'IO, e quindi da questo anticipati, le spese e i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari (“non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge”); la sentenza n. 174/2006 della Corte costituzionale ha esteso tale beneficio anche ai compensi dei curatori che abbiano prestato la propria attività nell'ambito di procedure cd. incapienti. 8 Si può aggiungere che, ancora la Corte costituzionale, con la sentenza n.121 del 2024 ha esteso l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, così incidendo non solo sull’art.144 ma anche sull’art.146, in punto di prenotazione a debito. 2.4 Questa Corte, a propria volta, ha chiarito che «la regola dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. T.U. "Spese di giustizia"), in forza della quale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivo insufficiente;
la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, esercitandoli su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria» (cfr. Cass n. 27442/2023). 2.5 Va anche evidenziato che il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso finale al curatore ex art. 39 l.fall., dopo l’approvazione del rendiconto finale, ha natura decisoria poiché accerta l’an e il quantum del diritto soggettivo del curatore al compenso maturato e ha carattere tendenzialmente definitivo poiché non è soggetto a reclamo ma solo al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il tribunale, una volta liquidato il compenso finale del curatore, ha, pertanto e di regola, espletato ed esaurito, a seguito dell’adozione dell’atto, il proprio potere decisionale al riguardo (cfr. Cass. 22010/2007, Cass. n. 11662/1998 e Cass. 6973/1988). 9 Corollario di tali principi è che l’avvenuto accertamento dell’esistenza (o dell’inesistenza) del diritto di credito vantato dal curatore e la disposta determinazione del relativo ammontare, impediscono, che, in un successivo giudizio (sia pur camerale e/o in via ufficiosa) tra le medesime parti (e cioè, nel corso della procedura, il curatore stesso e il fallimento) si possa ancora discutere: a) di tutte le questioni che riguardano l’esistenza e l’entità del credito in questione;
b) di tutte le questioni (esplicitamente o implicitamente definite) che costituiscono l’antecedente logico-giuridico necessario della decisione in precedenza assunta, ivi comprese quelle che, pur non essendo state espressamente dedotte, risultano necessariamente collegate (come, nel caso del compenso del curatore, l’entità del passivo accertato e/o dell’attivo liquidato) all’area del thema decidendum. 2.6 Ciò premesso, ritiene il Collegio che il curatore, come risulta dalla sequenza degli atti riepilogata, non abbia affatto chiesto la modifica del decreto di liquidazione del compenso in suo favore, essendosi limitato a sollecitare l’applicazione, da parte del tribunale, della menzionata disposizione normativa, così come interpretata dalla Corte costituzionale, laddove pone il compenso del curatore, irretrattabilmente determinato dal tribunale fallimentare, a carico dell’IO, prendendo atto del venir meno di ogni disponibilità per il pagamento effettivo dell’importo, in ragione di una circostanza sopravvenuta, costituita nel caso dalla confisca del patrimonio del fallito e perciò dovendola attestare. 2.7 Il provvedimento di liquidazione del compenso all’organo fallimentare, non è quindi stato contestato, posto che l’accertamento che il curatore ha chiesto di compiere riguardava la sussistenza o meno di un “fatto esterno” al decreto, costituito dalle condizioni - mancanza di attivo nella procedura fallimentare a causa della esecuzione della confisca disposta in sede penale - per l’applicazione del 146, comma 3 d.P.R. n. 115/2002. 2.8 In definitiva il presente giudizio, per come circoscritto dalla domanda introduttiva, non verte sull’an o sul quantum del compenso ormai 10 cristallizzato nel decreto di liquidazione dei compensi del curatore assunto dal Tribunale in data 28/4/2022, ma sulla individuazione, in concreto, del soggetto tenuto al pagamento. 2.9 Non possono allora condividersi i rilievi svolti dal giudice di merito che nel considerare, sulla scorta di quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. S.U. penali n. 40797/2023), le ragioni di natura privatistica dei creditori del fallimento quali recessive rispetto all’interesse pubblico sottostante al procedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha, in sostanza, parificato la posizione del curatore a quella dei creditori concorsuali. 2.10 Le ragioni creditorie del curatore, sorte in dipendenza dell’attività svolta, non possono essere assimilate a quelle dei creditori concorsuali che vedono espropriati i loro diritti in virtù del prevalente interesse dello Stato al recupero del profitto conseguito dall’illiceità penale in quanto, come evidenziato dallo stesso Giudice delle leggi nella sentenza n. 174/2006, il curatore è organo della procedura fallimentare cui «va riconosciuta la qualifica di ausiliare della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice», vale a dire «un organo normale e necessario del procedimento fallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionalità che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare del giudice». 2.11 Il suo diritto al compenso essendo collegato alla prestazione della propria opera in favore della massa dei creditori non può allora essere sacrificato, come quello dei creditori, dal mancato conseguimento dell’attivo. 2.12 Ciò anche alla luce del fatto - e tanto più - che non sono neutre, e dunque irrilevanti, nel caso di specie, le ragioni per le quali il fallimento si è venuto a trovare privo di risorse economiche per pagare il curatore. 2.13 Come evidenziato, la liquidità residua conseguita dalla procedura e giacente sul conto corrente, che sarebbe stata ampiamente sufficiente a 11 pagare tutto il compenso del curatore, è integralmente transitata, per effetto della esecuzione del provvedimento penalistico, nella procedura di sequestro preventivo finalizzata alla confisca per poi affluire nel FUG;
in definitiva, l’IO ha potuto beneficiare dell’incameramento della citata liquidità grazie all’opera prestata nel corso della procedura fallimentare dal curatore e dagli altri professionisti e collaboratori (questi ultimi, a differenza del curatore e in fatto, progressivamente pagati con i proventi delle liquidazioni). 2.14 Si può allora trarre la conclusione che, nella peculiare vicenda oggetto di giudizio, il pagamento a carico dell’IO del compenso, già liquidato dal tribunale fallimentare per l’attività svolta dal curatore, nel caso di sopravvenuta mancanza di fondi, oltre che previsto dalla disciplina all’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come interpretato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, risponde a canoni di ragionevolezza e compatibilità dei rapporti fra le due procedure: esso risulta conforme al principio, comune a tutte le procedure esecutive coattive (sia individuali che concorsuali), secondo il quale dalle somme, ricavate da operazioni di liquidazione di beni e attività, da distribuire e/o assegnare (nel caso di specie la confisca delle somme di denaro giacenti nel conto corrente della procedura fallimentare è assimilabile ad una assegnazione delle stesse all’IO), vanno dedotte le spese e i costi sostenuti per il compimento delle attività con le quali vengono convertiti in denaro beni ed attività. E di tale circostanza, ove si risolva in una incapienza della procedura, il giudice delegato deve dare atto, anche quando essa sopraggiunga, temporalmente, rispetto al provvedimento di liquidazione del compenso, senza che venga per ciò solo meno il principio di intangibilità di una liquidazione nel frattempo divenuta definitiva. 2.15 Va conseguentemente enunciato il principio di diritto per cui “il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso 12 nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo UN TI, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita;
avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell’IO, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 174/2006, spettando al giudice concorsuale adito dare atto della incapienza della procedura per quanto rilevante e necessario in relazione all’attuazione del titolo al compenso”. Il terzo motivo rimane assorbito. 3 In accoglimento del primo e secondo motivo il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa, in relazione ai motivi accolti, al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. Coì deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 24 marzo 2026. Il Consigliere Estensore Il Presidente Cosmo LL IM RO