Sentenza 7 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 16721 del 04https://www.laleggepertutti.it/
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16721 Anno 2013 Presidente: CICALA MARIO Relatore: DI BLASI ANTONINO ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, RICORRENTE CONTRO FALLIMENTO GESTIONI IMMOBILIARI CERASI di CERASI GIORGIO e C. SAS con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA AVVERSO la sentenza n.54/03/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sezione n. 03, in data Data pubblicazione: 04/07/2013 20.05.2010, depositata 1'11 giugno 2010; Udita la relazione della causa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
COPIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto .SZINE SECONDA CIVILE REVOCAZIONE00054 /03vie Composta dagli Ill.mi Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 8240/02 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Cron. 55 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 20 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud. 09/10/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: FALEGNAMERIA MOBILIFICIO LI DI LI MA, in qualità r.p.t. IC FIOARELLA, elettivamente dall'avvocato SAVERIO ARMANI, giusta delega in atti;
1/144 domiciliato in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio 1 dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, difeso ricorrente
contro
OR ZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, che lo difende unitamente all'avvocato MARA 2002 CALOI, giusta delega in atti;
1312
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 3425/01 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 08/03/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato A. ZANELLO, difensore del resistente che ha chiesto di respingere il ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali chiede che dichiari la Corte, in Camera di Consiglio, inammissibile l'istanza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Falegnameria Mobilificio ZO di ZO AR e C. s.n.c. con sede in Riva del Garda ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di EZ MO, ai sensi dell'art. 391 bis cpc, per la correzione di errore materiale ovvero per la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte, la n.3425/2001 dell'11 dicembre 2000-8 marzo 2001. Il MO resiste con controricorso. Il P.G., nelle sue richieste scritte, ha concluso per у l'inammissibilità dell'istanza. н о MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la ricorrente che enunciandosi a pag. della impugnata sentenza l'assorbimento del sesto motivo di ricorso relativo al governo delle spese processuali, sussisterebbe contraddizione tra la motivazione e il dispositivo non enunciante siffatto "assorbimento". La contraddizione, ad avviso della ricorrente, sarebbe frutto di un evidente errore materiale o, in subordine, di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 cpc. Il ricorso non può essere accolto. 3 Non si ravvisa, infalti, alcun crrore materiale per contrasto tra motivazione e dispositivo giacchè il rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia "Come е per quanto da motivazione" rendova superflua la ripetizione in esso della declaratoria di assorbimento del sesto motivo di ricorso in punto governo delle spese processuali esplicitata nella parte motiva della sentenza. Ancor menc vengonc in rilievo nel caso che ne elementi idonei alla revocazione della оссира pronuncia, non essendo stato prospettato gravata tt r dalla ricorrente alcun errore di fatto ai scnsi A dell'art. 395 Comma quarto del codice Gi Iito civile. Conformemente allo richieste del P.G. i propos Lo ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente alie spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore di MO EZ, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 39, So oltre ad euro 1000, 00 per oncrari. Roma 9 th 2002 к лутV. lift. Pres. M A. IL CANCELERE C1 Alfur Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA