Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
In materia di diritto d'autore l'espressione "ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione" contenuta nell'art. 171 ter lett. c) della legge 22 aprile 1940 n. 633, introdotto dal D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, non può che riferirsi alla legge n. 633 del 1940, nella quale l'art. 171 ter lett. c) è stato inserito, ed al suo regolamento di esecuzione, e non ad un regolamento del D.Lgs. 685 del 1994 da emanare. Conseguentemente il citato art. 171 ter lett. c) non è allo stato norma penale in bianco priva di precetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/1999, n. 10780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10780 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 22/6/1999
Dr. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N. 2345
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 5881/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Catanzaro
avverso la sentenza del Pretore di Paola 3 novembre 1998 n. 274, con la quale AY BY, imputato del reato p. e p. dagli artt. 1 e 2 L. 1985 n. 400, accertato in Amantea il 5 febbraio 1994, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza sopra citata, con la quale il FA BY è stato assolto dal reato a lui contestato per aver detenuto per la vendita n. 35 videocassette riprodotte abusivamente in quanto prive del marchio S.I.A.E., propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
L'interpretazione per cui, non essendo stata ancora emanata la norma regolamentare necessaria per l'integrazione della fattispecie, il detto art. 171 ter lett. c), norma penale in bianco da integrare con emanando regolamento, resta, allo stato, in mancanza di questo, priva di precetto, adottata nelle sentenze Cass., Sez. II, 19 ottobre 1997, ric. Favilli e 12 luglio 1997 n. 2090, ric. Nannucci non sembra conforme al dettato dell'art. 171 ter lett. c) L. 22 aprile 1940 n.633, introdotto dal D.L.vo 16 novembre 1994 n. 685, perché
l'espressione ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione non può che riferirsi alla L. 1940 n. 633, nella quale l'art. 171 ter lett. c) è stato inserito, e al suo regolamento di esecuzione, e non ad un regolamento del D.L.vo 1994 n. 685 da emanare, per cui il citato art. 171 ter lett. c) non è, allo stato, norma penale in bianco priva di precetto.
Il ricorso è fondato.
Il D.L.vo 16 novembre 1994 n. 685, procedendo all'attuazione della Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, ha inserito nella L. 22 aprile 1941 n.633 dopo l'art. 171 bis l'art. 171 ter, il quale alle lettere a), b)
e c) configura altrettante fattispecie di reato, l'ultima delle quali concerne la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette e simili non contrassegnati dalla S.I.A.E - si dice testualmente - ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione. Secondo un'esegesi puramente letterale la presente legge cui si allude nell'art. 171 ter non può che essere la L. 1941 n. 633, nel cui contesto l'articolo è inserito in progressione numerica, e la menzione del regolamento non può essere quindi riferita a un provvedimento ancora da emanare, ma al regolamento esecutivo della legge suddetta, approvato con R.D. 18 maggio 1942 n. 1369. Il fatto che il decreto di approvazione, riportato nel precedente art. 171 bis, non sia menzionato nell'art. 171 ter non autorizza a ritenere che quest'ultima norma faccia riferimento a un regolamento non ancora emanato, di cui nessun'altra norma del D.L.vo 16 novembre 1994 n. 685 contiene la previsione. Al contrario, il metodo scelto dal legislatore per riordinare l'intera materia del diritto d'autore in rapporto alla normativa comunitaria con la L. 22 febbraio 1994 n.146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/100/CEE, e con i DD.L.vi 29 dicembre 1992 n. 518, 16 novembre 1994
n. 685, 15 marzo 1996 n. 204 e 26 maggio 1997 n. 154, emanato per l'attuazione della direttiva 93/98/CEE, è di intervenire sulla L. 22 aprile 1941 n. 633 avente ad oggetto la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che rimane il testo legislativo fondamentale, per apportarvi le necessarie modificazioni e integrazioni, e non v'è ragione di dubitare che le eventuali modificazioni di natura regolamentare sarebbero state apportate seguendo il medesimo criterio, di modificare e integrare analogamente le norme del regolamento esistente piuttosto che ricorrere all'emanazione uno nuovo, che in ogni caso dovrebbe essere accompagnata da una norma espressamente abrogativa del primo. Si deve, inoltre, registrare che fin qui l'adeguamento alla normativa europea non ha richiesto interventi sul piano regolamentare e che l'art. 171 ter rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento che disciplinano l'apposizione del contrassegno della S.I.A.E. (art. 12), le quali non abbisognano evidentemente di alcun aggiornamento e, tanto meno, dell'emanazione di un regolamento nuovo. Pertanto, deve ritenersi priva di fondamento la tesi per cui l'art. 171 ter lett. c) L. 1941 n. 633 sarebbe una norma parzialmente in bianco in quanto rinvia a un regolamento da emanare, sicché fino all'emanazione del regolamento stesso il fatto previsto dalla norma incriminatrice non costituisce reato. In realtà il precetto penale è perfettamente integrato con le disposizioni del regolamento della L. 1941 n. 633 approvato col R.D. 1942 n. 1369 e la condotta incriminata è pertanto immediatamente perseguibile (cfr. Cass., Sez. III, 29 novembre 1995 n. 2419, ric. P.G. in proc. Aboulkhir;
Sez. III, 23 maggio 1997 n. 2162, ric. P.G. in proc. Cibelli). Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art.569 c. 4 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 1999