Sentenza 30 maggio 2012
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta dell'amministratore di una società esercente attività di broker assicurativo consistita nella cessione di contratti assicurativi in cambio del riconoscimento di rilevanti provvigioni personali, essendo tali rapporti contrattuali portatori di profitto per l'intermediario che favorisce la loro stipula, pur privo di potere dispositivo, secondo le regole del relativo mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/05/2012, n. 26996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26996 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 30/05/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1379
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 26397/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE CH, nato in [...] il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 14.1.2011;
È presente l'avv. Alberto SAGNA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. Sabatino Ciprietti, difensore di fiducia del ricorrente;
è pure presente l'avv. Andrea Bertolini, sostituto processuale dell'avv. David Morganti che assiste le Parti Civili LLOYD'S come da procura speciale depositata il 29.5.12;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del PG. (nella persona del Cons. Dott. CEDRANGOLO Oscar), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
l'avv. Bertolini si associa alle richieste del PG e deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. Sagna si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Tratto a giudizio avanti il Tribunale di Pescara, CH IE è stato condannato il 28.1.2008 quale responsabile di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, nella sua qualità di amministratore di RL ON TA RL (già AB BROKER), già corrente in Pescara ed ivi dichiarata fallita il 9.12.1999. Gli è stata addebitata la distrazione di ingenti somme di spettanza societaria (tra cui compensi riscossi, pur in assenza di delibera sociale ed erogazioni senza causa a favore di società EXO Sas, riferibile al predetto) e la sottrazione del corredo documentale.
In particolare, gli è stata addebitata la condotta di pregiudizio patrimoniale consistita nella cessione dei contratti assicurativi in essere, al momento in cui si presagì la radiazione della società dall'Albo, in cambio del riconoscimento di rilevanti provvigioni per sè.
La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la condanna il 14.1.2011.
Avverso la condanna ha interposto ricorso la difesa sulla base dei seguenti motivi:
- erronea applicazione della legge penale, poiché le condotte addebitate al prevenuto non hanno rapporto eziologico con il dissesto, essendo intervenute molti anni prima (1992-1995) dello stesso (1999); inoltre la cessione dei contratti esula dall'oggetto materiale del reato, essendo negozio che coinvolge il cliente e non il broker assicurativo;
erronea applicazione della legge penale in relazione alla contestata fraudolenza documentale ed all'indebita incolpazione del prevenuto che, all'epoca della sparizione delle scritture, non era più amministratore;
carenza di motivazione quanto alle osservazioni svolte dalla difesa e circa sia quanto alle risultanze testimoniali raccolte al giudizio di merito, sia quanto all'inconsistenza dei negozi passati ad altre società, sia quanto alla perdita dei rapporti assicurativi in seguito alla radiazione della ON - AB, e quanto al flusso di clientela che, autonomamente, si indirizzò dalla fallita ad ASSITECA, nonché quanto alla mancanza di legittimazione dei LLOYD'S poiché questo organismo non opera direttamente sul mercato, ma mediante un accreditamento ad enti che operano sul territorio;
travisamento della prova documentale poiché le scritture 23.6.1995 non configurano un'alienazione del portafoglio clienti a favore di ASSITECA, ma descrivono l'assunzione di un impegno del CH verso i clienti di AB nel far refluire le posizioni contrattuali in ASSITECA;
inoltre, già il 21.6.1995 era stato risolto il rapporto con i LLOYD'S, sì che la radiazione risulta successiva a detto momento;
indebitamente la Corte ha anche trascurato che - quanto all'addebito di distrazione delle somme autoassegnatesi a titolo di maggiori compensi - i bilanci societari che le riportavano furono sempre approvati dai soci;
ancora, che la difesa ha provato la spedizione della documentazione societaria fornendo nomi ed indirizzi dei destinatari;
infine, si assiste al travisamento della prova nella mancata considerazione di deposizione testimoniale che porta un segno diverso dalla lettura resa di giudici;
nullità per violazione dell'art. 521 c.p.p. (e carenza di motivazione sulla già eccepita nullità) poiché l'imputazione è congegnata nel senso di a) avere creato passività per oltre L. 5 miliardi, quando gli atti istruttori hanno dimostrato che le passività erano state cagionate in epoca assai risalente;
b) si contesta la distruzione di "tutti i libri e le scritture contabili", quando - invece - la lettura dei bilanci ha consentito la ricostruzione patrimoniale ed economica degli affari della fallita. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il primo mezzo, nei sottolineare l'assenza di legame causale tra condotta e dissesto, trascura che la fattispecie descritta dall'art. 223, comma 1 nel suo richiamo all'art. 216, comma 1, n. 1, omette di prescrivere la sussistenza della relazione eziologica tra la condotta antidoverosa ed il dissesto della società (da cui dipende il successivo fallimento della medesima). Sicché è irrilevante la prova del nesso causale tra la condotta distrattiva ed il dissesto, escludendo la qualificazione di evento del reato per quest'ultimo (a differenza che per i casi dettati dall'art. 223, comma 2), come - del pari - può affermarsi che la punibilità della condotta di bancarotta per distrazione sia subordinata alla condizione che la distrazione stessa sia stata causa del dissesto. È, invero, primario interesse - nella configurazione della bancarotta fraudolenta - quello rivolto alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore, con persecuzione di qualsiasi atto che possa cagionare o dar luogo ai rischio di un suo impoverimento. Nel caso in esame, poi, risulta evidente che l'impoverimento quantitativo del patrimonio sociale, ancorché risalente nel tempo, si riverberò nel pregiudizio dei creditori, poiché non risulta essere intervenuto successivamente ad esso una gestione foriera di utili unici in grado di pareggiare le minus/valenze create dalla gestione fraudolenta.
Manifestamente infondata è la convinzione che i rapporti contrattuali (come quelli ceduti da ON - AB ad altro organismo) fossero privi di rilievo economico, essendo portatori di profitto per l'intermediario che favorisce la loro stipula, pur privo di potere dispositivo, secondo le regole del relativo mercato. Infatti, il broker assicurativo svolge un'attività imprenditoriale di mediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi ed un'attività di collaborazione ed assistenza nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore. Egli agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente fiduciario dello stesso, allo scopo di individuare la polizza assicurativa economicamente più conveniente e maggiormente confacente ai bisogni dell'assicurando.
Per questa prestazione gli viene riconosciuto un compenso e la capacità professionale del broker si tramuta in un avviamento presso il relativo mercato, dotazione incidente sulla potenzialità di profitto dell'attività di intermediario, atteso il regime di libera concorrenza.
In questa prospettiva non vi è dubbio che la perdita di questo capitale di affidamento professionale concreti una condotta rilevante ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 1, n.
1. Si tratta del consapevole abbandono del patrimonio rappresentato dalla capacità di profitto dell'attività, la quale ha permesso di conseguire apprezzabili risultati economici.
Diviene, dunque, insostenibile la tesi per cui la cessione di siffatto bene immateriale, possa legittimamente avvenire senza compenso alcuno, nella fallace convinzione dell'assenza di rilievo economico del bene ceduto.
Infine, si palesa anche ininfluente la sottile disquisizione (interamente versata in fatto) se l'accordo precedette o seguì la radiazione della società dall'albo assicurativo.
È priva di interesse la pur suggestiva difesa che oppone all'addebito di fraudolenza documentale il recesso dalla gestione e, quindi, l'irresponsabilità della perdita del corredo scritturale. Invero, obbligo dell'amministratore non è soltanto quello di annotare i movimenti economici e patrimoniali che coinvolgono l'organismo societario, ma anche quello di conservare traccia degli stessi, al fine di rassegnarli alla valutazione dei creditori (e, per essi, agli organi della procedura). Conseguentemente di preoccuparsi che detta traccia sia conservata a giovamento della massa dei creditori.
Dalla sentenza impugnata si apprende che inutili sono risultati i numerosi tentativi di identificare i destinatari del compendio contabile della fallita società, così come avvolta nel mistero è risultata la medesima cessione della società a Londra, i cui amministratori si resero irreperibili.
È del tutto plausibile e ragionevole - in siffatto contesto - inferire la volontà di disperdere le tracce documentative della gestione già segnata da inquietanti sospetti di fraudolenza. Attengono a profili di fatto o, comunque, ad ambiti esterni al sindacato di legittimità, le istanze di rilettura dei deposti testimoniali acquisiti nel procedimento di merito. Nè l'omessa adesione alla versione esposta da quanti espressero una posizione difforme dall'imposta di accusa può essere considerato travisamento della prova. Questo vizio argomentativo, invero, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio. Non nell'assecondamento di una versione liberatoria e divergente da qualche deposizione assunta.
È anche infondata la censura che lamenta l'assenza di argomentazione sui momenti cruciali della vicenda societaria, poiché la decisione impugnata si sofferma a confutare alcune prospettazioni difensive (grandemente riproposte con il ricorso), come quella della finalità di un egoistico tornaconto del prevenuto nella cessione dei rapporti in essere con i clienti della fallita società.
Diversamente, a ben vedere, risulterebbe del tutto inspiegabile l'operazione traslativa.
Sugli altri punti di impugnazione la doglianza è sfornita di ogni fondamento: il bilancio, anche quando raccolga dei dati frutto di un'attività illecita, non legittima per ciò solo quel comportamento antidoveroso. Sicché la (doverosa) esposizione dei costi per oneri di compenso non può significare legittimazione ad essa trattandosi di condotta che viola la legge: non deve scordarsi che l'art. 2434 c.c. espressamente esclude che l'approvazione del bilancio possa significare asseverazione dell'operato degli amministratori. È scorretta la prospettazione di censure sul merito della motivazione, filtrate attraverso una inesistente nullità ex art. 521 c.p.n.: la diversa valutazione del ricorrente deve essere come lettura difforme del dato storico, non già quale alterazione sostanziale dell'originaria formulazione di accusa. D'altra parte la maturazione di passività prescinde, nell'economia della bancarotta, dalla prossimità alla dichiarazione di insolvenza del soggetto economico, per quanto dianzi detto;
e la fraudolenza documentale non suppone l'impossibilità alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ma una mera seria difficoltà.
Ancora: non è indefettibile la prova del raggiungimento del risultato delittuoso, poiché il reato fallimentare è reato di pericolo e si consuma con la dimostrazione del rischio di inquinamento documentale. Del che le sentenze di merito hanno fornito tranquillante giustificazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012