Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
L'art. 12 della legge n. 332 del 1995, modificativo dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., pur essendo di immediata applicazione ai procedimenti in corso, non può incidere, tuttavia, quando sia già intervenuto il rinvio a giudizio, sulla precedente fase procedimentale e non può, quindi, comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi alla detta fase, sulla base delle regole stabilite dalla sopravvenuta disciplina normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESi RENATO Presidente del 23/03/1998
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1715
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 37239/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) DI ED EP n. il 17.10.1955
avverso ordinanza del 02.07.1997 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre DI ED EP avverso l'ordinanza emessa il 2.7.1997 dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta, con la quale è stato respinto l'appello proposto contro l'ordinanza 26.4.1997 della Corte di Assise della stessa città, che ha rigettato la richiesta di scarcerazione, avanzata dal medesimo, per decorrenza dei termini di custodia cautelare in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 297 c.p.p.-
L'imputato, già rinviato a giudizio in stato di custodia cautelare per il reato di omicidio, aveva chiesto la scarcerazione, deducendo che nei suoi confronti era stata precedentemente emessa altra ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa, fondata sui medesimi elementi indizianti e che da tale data dovevano considerarsi decorrenti i termini di custodia cautelare.
Ha osservato il Tribunale che non erano decorsi i termini della custodia cautelare relativi alla fase processuale in corso e che, pur volendo considerare come decorrenza quella indicata dall'appellante, non risultava scaduto il termine massimo di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p., dovendosi la rimessione in libertà disporre solo in conseguenza del decorso dei termini complessivi di cui alla disposizione sopra citata e dovendosi considerare assorbiti i motivi esposti nell'atto di appello.
Lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 297 c.p.p., dovendosi invece considerare ampiamente scaduto il termine relativo alla fase precedente al rinvio a giudizio, e dovendosi pertanto disporre la sua scarcerazione "ora per allora". Il ricorso è infondato nei sensi di cui appresso.
Va infatti rilevato che la norma di cui al terzo comma dell'art. 297 - che stabilisce che, nel caso di emissione di più ordinanze di custodia cautelare per il medesimo fatto o per fatti connessi ex art. 12, comma 1, lett. b) e c) limitatamente ai casi di connessione teleologica (nel caso, cioè, della cosiddetta "contestazione a catena"), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza - riguarda chiaramente i termini relativi a ciascuna fase processuale, o anche, quando se ne verifichi la scadenza, quelli massimi complessivi di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p.- Tale principio è stato sempre affermato da questa Corte sia prima che dopo la modifica apportata all'art. 297 con la legge 8.9.1995 n.332 (si vedano, in proposito, Sez. I, sent. n. 1785 del 05.06.1991,
ric. Falanga;
Sez. VI, sent. n. 1044 del 22.08.1994, ric. Sena, fra le pronunce antecedenti alla novella del 1995, nonché Cass., 8.11.1995, ric. Gullo, e Sez. I, 4.3.1996, ric. Trovato, fra quelle emesse dopo tale modifica legislativa).
In particolare, si è precisato che "la nuova formulazione dell'art.297, comma 3, C.P.P., introdotta dall'art. 12 della legge 8.8.1995 n.332, pur essendo di immediata applicazione ai procedimenti in corso,
non incide però, quando sia già intervenuto il rinvio a giudizio, sulla precedente fase procedimentale e non può quindi comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi alla detta fase, sulla base delle regole stabilite della sopravvenuta disciplina normativa".
Da tali principi questo collegio non intende discostarsi, ritenendoli pienamente condivisibili.
Orbene, essendo nella specie già intervenuto il rinvio a giudizio, ed una volta accertato che non erano trascorsi i termini di durata massima della custodia cautelare relativi alla fase giudiziale, che era ancora in corso al momento della emissione dell'ordinanza del tribunale del riesame, l'eventuale decorso dei termini avvenuto durante la precedente fase procedimentale, non poteva avere alcuna incidenza su quella del giudizio e non poteva quindi comportare un nuovo calcolo dei termini di custodia cautelare relativi a quest'ultima fase, per i quali il dies a quo rimaneva quello del rinvio a giudizio, disposto il 20.9.1995. Termini che, secondo quanto rilevato dalla Corte di assise di Caltanissetta con l'ordinanza del 26.4.1997 e dal tribunale del riesame con il provvedimento impugnato, oltre che pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente, non erano ancora decorsi.
La massima giurisprudenziale richiamata dal ricorrente (Cass., Sez. V, 16.10.1991, ric. Raso) non ha attinenza con il caso in esame, in quanto si riferiva ad una fattispecie diversa, nella quale il termine di fase era già decorso anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L.
1.3.1991 n.60, contenente norme di interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 297 c.p.p.- Pur dovendosi, quindi, riconoscere che l'osservazione del tribunale del riesame, secondo cui non poteva essere disposta la scarcerazione "ora per allora" dell'imputato per non essere stata ancora superata la durata massima complessiva dei termini della custodia cautelare di cui al quarto comma dell'art. 303 c.p.p., non era pertinente rispetto al contenuto della istanza di riesame - in quanto con la stessa si era denunciata la scadenza dei termini di fase con riguardo ad un diverso dies a quo (e sotto tale limitato profilo le doglianze del ricorrente sono giustificate) - tuttavia, la scarcerazione non poteva ugualmente essere disposta, in quanto bisognava avere riguardo, come dies a quo, a quello del decreto che disponeva il giudizio, per cui non risultavano superati proprio i termini massimi relativi alla fase in corso, così come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente. Di conseguenza, nonostante si debba ravvisare un errore di diritto nella motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché lo stesso non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, ai sensi del primo comma dell'art. 619 c.p.p., non va pronunciato l'annullamento del provvedimento oggetto di gravame ed il ricorso va respinto. Il rigetto della impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma I-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., introdotto dall'art. 23 della citata legge n. 332 del 1995, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto il Di Benedetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998