Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7536 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Oggetto SEZIONE PRIMA CIVI7536 REGOLAMENTO DI COMPETENZA Composta dagli Ill' Sigg.r Magi rat R.G.N. 13236/00 Dott. Corrado CARNI ALE Presidente Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.12332 Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. 2713 Consigliere Dott. Massimo BONOMO Ud. 30/04/2001 Consigliere - Dott. Luigi MACIOCE CORTE SURREND ha pronunciato la seguente UFFICIO COP Richiesta copia stuc SENT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 per diritti /500 ... GIU 2001 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL CANCELLE DI BR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 47 presso l'avvocato CARLO GUGLIELMO CORTE SUSHMA DE C IZZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in UFFICIO U Richiesta copia stuct dal Sig Fl calce al ricorso;
1/500 Der-dipitti
- ricorrente -
- 4 GTU. 2001 CANCEL
contro
ON DO, domiciliato in ROMA presso la CASSAZIONE, CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di FABIO ORLANDI, Pichiesta copia studio rappresentato e difeso dall'avvocato NC dal Sig. 1520 Der diritti giusta delega in calce al controricorso;
L. 4 GIU. 2001 j 2001 - resistente IL CANCELLSKE 1159
contro
FALLIMENTO CIODIN MUSIC Sas di DI BR & C., in elettivamente domiciliato in persona del Curatore, PISANELLI 2, presso l'avvocato STEFANO DI L. ROMA VIA rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MEO, MAGGI, giusta mandato in calce al controricorso;
- resistente avverso l'ordinanza del Tribunale di LIVORNO, emessa il 05/05/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
iette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari il ricorso inammissibile, 0, in subordine, improcedibile, con le conseguenze di legge. Fatto Con ordinanza in data 5 maggio 2000 il giudice istruttore del Tribunale di Livorno nel procedimento promosso dal fallimento OD US s.a.s di DI Bru- nella C. per far valere, ex art.66 1. fall., l'inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale intervenuta tra la fallita ed il marito, RI CI sciogliendo la riserva, ha dichiarato la contumacia del convenuto CI ed ha rinviato per l'udienza di 2 trattazione ex art.183 c.p.c. al 5 ottobre 2000. Con ricorso notificato alla curatela e al CI LA DI ha proposto regolamento di competenza av- verso questa ordinanza, deducendo che il giudice istruttore non aveva provveduto sulla eccezione di in- competenza per materia, ex art. 66 1.fall., del tribu- nale ordinario rispetto a quello fallimentare, da lei sollevata all'udienza del 30 marzo 2000. Le parti intimate hanno resistito, depositando me- moria difensiva. Il curatore ha anche eccepito la inam- missibilità del ricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissi- bilità (sotto vari profili) e, in subordine, per la im- procedibilità del ricorso. Gr Diritto Il ricorso è inammissibile. L'istanza di regolamento di competenza è stata, in- fatti, notificata a mezzo del servizio postale in data 20 е 22 giugno 2000 (date della consegna dei plichi raccomandati, attestate sugli avvisi di ricevimento allegati al ricorso), e, quindi, oltre il termine pe- rentorio di trenta giorni dalla comunicazione del prov- vedimento impugnato;
comunicazione eseguita, come emer ge dalla relata di notifica (v. fascicolo della ricor- rente), il 18 maggio 2001. 3 La notifica а mezzo del servizio postale non si esaurisce, difatti, con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico (v. art. 4 1.20 novembre 1982, n.890), alla cui data occorre, dun- que, far riferimento per verificare la tempestività dell'impugnazione (v., tra le altre, le sentenze di questa Corte nn.5204 e 6554 del 1998). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate in lire 2100.000 di cui lire 2 milioni per onorari a favore di ciascuna delle due parti resistenti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 30 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente 20000 VincenzoVincenzo Proto Corrado Carnevaleevale P76000Alm -J み仏 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 10.08.11 Iscritto a ruolo il 4 Art. D. ry