Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2002, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
M " 60128 ee REPUBBLICA ITALIANA 00760/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA NE posta dagli .mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni Olla Presidente R.G. n. 10360/98 Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 2030 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Dott. Vinceno Di Nubila Consigliere Ud. 23 ottobre 2001 Dott. Francesco Tirelli Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Contenzioso tributari SENTENZA 1 procedimento C sul ricorso proposto il 30 maggio 1998 da: primo grado / appell Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, / domande nuove. presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ам ricorrente
contro
Impresa Edile Brunacci s.a.s. di LI SI e C. elettivamente domiciliata in Chiavari alla via Sambuceti, n. 1/1, presso il dott. Ste- E L I fano Piombo V E 8 I N O 2 I C Z A 1 E S S intimata A N 0 C I O 6 D I P A M avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della M E R P A U S C . E T N R Lombardia - sez. XXIII - n. 66/97. O C 7 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ot- 7 0 2 proc. n.10360/90 R.G. 1 tobre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Milano, a seguito di segnalazione della G.d.F. dell'emissione da parte dell'Impresa Edile Brunacci s.a.s. di LI SI e C. di fatture attestanti prestazioni fittizie, notificava alla società ed ai soci avviso di rettifica da L. 30.000 a L. 755.056.000 della dichiarazione dei redditi presentata dall'impresa per l'anno 1986. SI LI con atto inviato il 12 gennaio 1995 declinava ogni re- sponsabilità in merito a quanto accertato, in quanto egli non avrebbe avuto alcuna partecipazione al capitale ed all'esercizio dell'attività ола della contribuente, e l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano con decisione n. 37/40/96 dichiarava inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, sul rilievo che l'opponente non aveva contestato l'accertamento, ma soltanto dichia- MA rato la propria estraneità alla reale gestione della società. La decisione, appellata dall'Impresa Edile Brunacci, era riformata il 7/28 maggio 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, premesso che il LI aveva agito in giudizio nella qualità di legale rappresentante della società e sottoposto al giudice tributario la questione relativa alla fondatezza dell'accer- tamento, annullava la rettifica osservando che le fatture per operazio- proc. n.10360/90 R.G. 2 ni inesistenti, emesse indebitamente da terzi a nome della società, non documentavano alcun reddito effettivo della contribuente e che, in ogni caso, nella ricostruzione virtuale degli utili dell'impresa a- vrebbe dovuto tenersi conto anche dei costi da questa ipoteticamente sostenuti. Il Ministero delle Finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con tre motivi e l'intimata non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 15, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, e 18, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che la commissione tributaria di secondo grado avrebbe apprezzato l'atto inviato dal LI come valido ricorso avverso la ret- ом tifica, nonostante le svariate irregolarità fomali e la mancanza di peti- tum e di pertinente causa petendi e la circostanza che lo stesso mit- tente avesse espressamente dichiarato che egli non aveva agito nella qualità legale rappresentante della società ed aveva inteso unicamen- te scindere la propria responsabilità da quella sociale. La denuncia è inammissibile. Il giudice di appello, sollecitato dall'Ufficio alla conferma della de- claratoria d'inammissibilità del ricorso del LI emessa dalla com- missione tributaria provinciale, ha asserito in contrario che l'atto all'origine del procedimento conteneva i requisiti formali del ricorso, essendo evidente dal suo contesto, in particolare, che il soggetto ave- va agito nella veste di legale rappresentante della società, e che, no- nostante questi avesse prospettato in via preliminare la propria estra- proc. n. 10360/90 R.G. 3 neità ai fatti, anche nella sostanza l'atto stesso doveva essere inter- pretato come volto a sottoporre al giudice tributario la questione sulla fondatezza dell'accertamento. La pronuncia sul punto della sussistenza nell'atto introduttivo degli elementi idonei a consentire l'identificazione del suo autore nel lega- le rappresentante del contribuente e la concreta individuazione del- l'oggetto della domanda e delle questioni di fatto e di diritto a soste- gno di essa risulta sorretta, quindi, da un accertamento che ha avuto per specifico oggetto il positivo apprezzamento del giudicante in or- dine alla sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 15, d.p.r. n. 636/72, per la valida introduzione del giudizio tributario. Ne consegue che la Corte di Cassazione per poter verificare la legit- timità della decisione adottata avrebbe dovuto essere investita dal ri- لله corrente su tale punto mediante una censura di un vizio di motivazio- ne che consentisse, a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., di sindacare la sufficienza o congruità della valutazione di merito compiuta, non ba- stando quella di violazione della norma processuale, perché l'e- ventuale fondatezza di quest'ultima avrebbe potuto essere rilevata soltanto subordinatamente all'accertata fondatezza della prima. Con il secondo motivo, il Ministero delle Finanze ha lamentato la violazione dell'art. 22, d.p.r. n. 636/72, e 355, c.p.c., in quanto l'atto di gravame della società, oltre ad essere stato formulato da un sogget- to diverso dal ricorrente, avrebbe contenuto soltanto domande inam- missibili in ragione della loro novità. La doglianza merita accoglimento. proc. n.10360/90 R.G. Il LI nell'opporsi all'accertamento aveva declinato ogni responsa- bilità su quanto accertato dall'amministrazione finanziaria e, pur ri- conoscendo di avere acquisito gratuitamente una partecipazione nella società, il cui reddito era stato assoggettato a rettifica, aveva asserito di non avere svolto nella qualità assunta alcun'attività d'impresa od apposto qualsiasi firma ad essa inerente. Tali deduzioni, che possono essere esaminate in considerazione del vizio in procedendo dedotto dal ricorrente, non investivano in alcun modo la questione, ancorché ritenuta di pacifica soluzione da parte del giudice di appello, relativa fittizietà delle fatture spiccate per rile- vante importo dall'Impresa Edile Brunacci s.a.s. nei confronti di ter- zi, in quanto emesse per operazioni inesistenti e da soggetti che nes- sun diritto o potere avevano di agire in nome e per conto della socie- ON tà, e dell'impossibilità di attribuire a quest'ultima un maggior reddito in relazione a tali operazioni. Gli argomenti di gravame prospettavano, pertanto, circostanze nuove e situazioni giuridiche diverse da quelle fatta valere con l'atto intro- duttivo del giudizio e facevano valere una causa petendi, che, alte- rando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia ed introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di deci- sione, integrava una domanda nuova, alla cui proposizione ostava il divieto di ius novorum in appello, operante nel procedimento tributa- rio previgente (cfr.: Cass. civ., sent. 4 maggio 1992, n. 5244), atteso che l'art. 19-bis, d.p.r. n. 636/72, consentiva l'integrazione dei motivi di ricorso limitatamente al solo giudizio di 1° grado, ed attualmente proc. n.10360/90 R.G. 5 espressamente sancito dall'art. 57, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546. Alla fondatezza del secondo motivo segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria d'inammissibilità dell'ap- pello proposto dalla società avverso la pronuncia di primo grado. Resta assorbito dalla decisione l'esame del terzo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione delle disposizioni in materia di fatturazione e l'erroneità e contraddittorietà della motivazione del- la decisione, giacché sarebbe stato onere della contribuente dimostra- re che dall'emissione delle fatture per un valore nominale fittizio sa- rebbe derivato un ricavo inferiore agli importi apparenti dei ricavi.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il pri- mo ed assorbito il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 23 ottobre 2001. Il presidente Il consigliere est. døtt. Giovanni Olla dott. Massimo Oddo ODS при H Il cancelliere SELLE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 23 GEN. 2002 Oggi CASS IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio T R O C proc. n.10360/90 R.G.