Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
IN NON0 12 22 / 0 3 REPUBBLICA I POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE | Appalto. IS & HE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Respourab. lité del commit ende Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 127/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 2683 Consigliere Rep. 386 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: ON LO, elettivamente domiciliato in ROMA V IA MARIA CRISTINA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO BRUNI, che lo difende, giusta delega in atti;
му ricorrente
contro
MAURIZIA, LI EL elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINEROLO 2, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PATE, difesa dall'avvocato FRANCESCA CABRAS, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro 2002 1285 FALL. PROTEO COSTRUZIONI SRL in persona del curatore -1- Avv. GIAMPIERO MARGIOTTA;
intimato con integrazione del contraddittorio avversO la sentenza n. 3331/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica му Consigliere Dott. Umbertoudienza del 08/10/02 dal GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto. -2- ---- - Svolgimento del processo Con citazione dinanzi al Tribunale di Roma, notificato il 15 e 20.10.1985 IZ RO PO, proprietaria dell'appartamento int. 15, scala F dello stabile di piazza S. Croce in Gerusalemme 1, Roma, premesso che dalle opere di modifica interna del sottostante appartamento, effettuate dal proprietario dello stesso, LO NO servendosi della srl "OT Costruzioni" erano derivate lesioni alle strutture del proprio immobile, come risultante da accertamento tecnico preventivo, all'uopo proposto, chiedeva la condanna dei predetti NO e OT al risarcimento danni. I convenuti resistevano alla domanda. Il Tribunale, con sentenza in data 4.4.1994, n.5225, condannava il Fallimento della "OT Costruzioni" (fallimento verificatosi nel corso del سر giudizio) al risarcimento danni, liquidati in lire 5.700.000, respingendo la domanda contro il NO. Osservava che a causa della pur parziale demolizione di un muro (portante), dell'apertura di una luceporta nel muro di spina, della demolizione di più tramezzi, si era determinata la flessione di telai dell'appartamento NO e, quindi, dei pavimenti delle stanze sovrastanti dell'appartamento RO con lesioni estese alle pareti. Ne era responsabile l'appaltatrice per aver operato in "piena autonomia", seguendo un progetto predisposto da essa stessa e assumendosi la responsabilità per danni a terzi. Non ne era invece responsabile il NO, il quale non si era riservato poteri di direzione e sorveglianza dei lavori, nella cui esecuzione non si era direttamente ingerito;
né la ditta da lui prescelta era priva di attrezzature e personale idonei. Avverso la sentenza la RO PO ha proposto appello. Si costituiva il NO chiedendo la reiezione del gravame. Con sentenza in data 17.7/11.9.1998, la Corte di appello di Roma, condannava il NO al pagamento, in solido col Fallimento della srl OT, in favore della RO, della somma di L.
5.700.000 con gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo e regolava le spese. Osservava la Corte capitolina che non trovavano riscontro alcuno le circostanze secondo cui la ditta avrebbe agito in autonomia, senza ingerenza del NO e secondo un progetto di essa ditta medesima;
al contrario, il preventivo 27.6.1983, compilato dalla ditta (e approvato dal NO) non consisteva affatto in un progetto, bensì in un'analisi specifica e distinta dei vari costi calcolati a misura e poi nel totale aritmetico di tali singoli costi senza che mai le parti si riferissero ad un accordo su un progetto му complessivo (e tanto meno addirittura ad un progetto "predisposto” dalla ditta) dei lavori, la cui esecuzione l'interessato curò evidentemente egli stesso, dapprima giungendo a compiere interventi sul muro maestro e poi, dopo averli sospesi nel corso della verifica, tentando di porre riparo al mal fatto mediante opere, pur parziali, di ripristino e, comunque, senza mai trasferire alla OT il potere di fatto sul proprio appartamento, potere che invece mantenne. Era poi irrilevante, al riguardo, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, da parte della OT, nel preventivo citato, per "danni a cose o persone": infatti, a prescindere dal considerare che tale dichiarazione poteva valere nel rapporto interno NO e OT, il danno in esame si ricollegava non a modalità tecniche di lavorazione ma alla natura stessa della particolare opera voluta e posta in essere, che comportava, accanto erane all'abbattimento di tramezzi, incisivi interventi sul muro maestro dove som rimaste talune aperture, indispensabili per ottenere quel risultato di ammodernamento propostosi e realizzato dal NO: il quale era tenuto a 2 rifondere le conseguenze dannose dei mutamenti dell'immobile di cui ha la proprietà ed il godimento. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, basato su tre motivi il NO;
resiste con controricorso IZ RO PO. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento della OT srl. Provvedutosi a tanto, si perviene all'odierna udienza. Motivi della decisione Con tre motivi, di cui il terzo costituisce indiscutibilmente il corollario di un eventuale accoglimento dei primi due, il NO censura la sentenza impugnata. I primi due motivi, peraltro entrambi intestati contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5 cpc, possono essere esaminati congiuntamente, atteso che coinvolgono, sotto profili solo parzialmente non coincidenti, il fulcro му dell'argomentazione cheèa base della sentenza impugnata. Andando in contrario avviso rispetto a quello adottato dal Tribunale, la Corte capitolina, sulla base di argomentazioni basate su emergenze documentali e deduzioni logiche, è pervenuta alla conclusione secondo cui il committente aveva assunto la responsabilità indiretta delle opere in quanto in via di fatto era risultato che l'esecuzione dei lavori era stata sottratta, in tutto o in parte all'autonomia propria dell'appaltatore (cons. Cass. 16.5.1987, n.4518). Questa conclusione è ritenuta dall'odierno ricorrente contraddittoria atteso che il documento su cui si basa (in parte) la sentenza impugnata dimostrerebbe che v'era un progetto redatto dall'impresa, donde l'esclusione della responsabilità del NO;
quanto ai rapporti certamente 3 L intercorsi tra la Cooperativa e il NO si sostiene poi che nulla di quanto non autorizzato era stato realizzato dopo le consultazioni relative e gli accordi raggiunti. L'esame della sentenza impugnata consente di rilevare che il c.d. preventivo del 27.6.1983, compilato dalla OT e approvato dal NO non consisteva affatto in un progetto, bensì in una analisi specifica e distinta dei vari costi calcolati a misura e poi nel totale aritmetico di tali singoli costi, senza che mai le parti si riferissero ad un accordo su di un progetto complessivo. Tale convincimento si basa sull'analisi del documento in esame e sui rapporti, documentalmente provati, intercorsi con la cooperativa Santa سر croce, e indiscutibilmente tenuti dal Bonon Evidenzia che gli interventi sul muro maestro, poi ripristinato, pare parzialmente, non potevano che essere ascritti al NO, unico soggetto che poteva avere rapporti con la cooperativa. Conclude la Corte capitolina con l'osservazione secondo cui il danno in esame si ricollegava non a modalià tecniche di lavorazione, ma alla natura stessa della particolare opera voluta e posta in essere che comportava, accanto all'abbattimento di tramezzi, incisivi interventi sul muro maestro, ove erano rimaste talune aperture indispensabili per ottenere quel risultato di ammodernamento propostosi e realizzato dal NO. Su tale base argomentativa, a parte la considerazione secondo cui la natura del documento 27.6.1983, peraltro opinabile, risulta individuata nel senso suddetto da parte della Corte con argomentazione logica, che viene censurata senza neppure indicare quali sarebbero i canoni ermeneutici violati, va poi evidenziato che risulta irrilevante se i lavori che interessavano il muro maestro (di cui certo il NO fu ispiratore e direttore) furono ripristinati nello status quo antea in tutto o in parte, atteso che risulta che i _ _ ▬▬ ▬▬▬▬ danni conseguiti dipesero dalla comunque effettuata modifica statica, donde la congruenza dell'argomentazione seguita dalla Corte romana. Happena il caso di aggiungere che la considerazione, quasi testualmente riportata in precedenza e ancorata alla natura stessa della particolare opera voluta dal NO, che si era certamente proposto tali risultati, non risulta neppure censurata specificamente. I primi due motivi vanno pertanto respinti. Come si diceva, il terzo motivo (falsa applicazione dell'art.2049 c.c.) dipende in modo esclusivo dall'accoglimento dei primi due;
poiché tali mezzi sono stati respinti, ne consegue la inconsistenza di tale gravame. 11 ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccomberza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, 00 che liquida, in favore dei resistenti costituiti in euro 1, 2, oltre a euro 500,00. per onorari, Così deciso in Roma, 18.10.2002 11 Presidente Il Consiglieze estensore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERIA 28 GEN. 2003 DEPOSITATO ELLIENECI Roma N 5