Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7779 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTS A REGISTRAZIONE DEL D.P.R. 26/4/1986 N. (3) TAB, ALL. B - N. 5 IN NOME DEL0777 9/03 RIA TRIBUTA A MATERIA REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI - Presidente Dott. Bruno R.G.N. 12234/99 ALTIERI Consigliere Cron. 17132 Dott. Enrico Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 26/09/02 Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE IMTRAL SRL, in persona della amministratrice e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato MAGNO GIOVANNI, difesa dall'avvocato CAROSINI AUGUSTO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO DEL REGISTRO DI LIVORNO;
2002 intimati 3358 avversO la sentenza n. 23/98 della Commissione -1- tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 29/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 12234SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La srl immobiliare IMTRAL ricorre per cassazione deducendo un articolato motivo avverso la sentenza 29 aprile 1998, n. 23/03/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello della società avverso la pronuncia di primo grado che aveva valutato 500 milioni di lire un complesso di immobili oggetto di denuncia da parte della società per un valore di 400 milioni, ai fini dell'INVIM decennale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso la società contribuente deduce "motivazione soltanto apparente, e quindi giuridicamente inesistente, dell'impugnata sentenza;
e comunque omissione assoluta di motivazione su un punto deciìsivo della controversia, espressamente prospettato dalla contribuente. Violazione dell'art. 36, secondo comma n. 2), del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione con l'art. 360, nn. 3 e 5, del c.p.c.." Il motivo merita accoglimento. In effetti la sentenza impugnata così motiva: “sembra a questa commissione che l'operato dei primi giudici sia da condividere poiché una valutazione di poco superiore ai 22 milioni è aderente ad un equilibrio con gli elementi di valutazione offerti dall'ufficio”. Ed è di per sé evidente come simili parole difettino di ogni riferimento specifico al caso di specie (tranne il cenno al valore di 22 milioni) quindi si prestino a sorreggere qualsiasi dispositivo di conferma della sentenza di primo grado. Si impone quindi un nuovo esame del merito della controversia. п
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 26 settembre 2002 Зимо Mano Cicola Тало Depositata in Cancelleria 9 MAG. 2003 lì IL CANCELLIERE C1 oggi, Gina Casoli