Sentenza 23 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 02662 / 02 IN NOME DEL FOROLOITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 12778/99 Cron.6387 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 03/12/01 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente ----- S EN TENZA sul ricorso proposto da: IC UE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTINI BRUNO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COVER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, che lo rappresenta e difende unitamente all' avvocat① MARIO ANDREUCCI, 11639 giusta delega in 2001 atti;
4676 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 503/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 11/05/99 R.G.N. 475/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato ANDREUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- RG. 12778/99 Svolgimento del processo Il sig. NU EL, invalido civile avviato al lavoro presso la soc. Cover a r.l. con provvedimento dell'UPLMO (1. 2 aprile 1968, n. 482), appellava la sentenza con cui il OR di Lucca aveva respinto la sua domanda di condan- na della società al risarcimento del danno, per non aver ottemperato all'obbli- go di assumerlo. Lamentava, in particolare, che il OR, senza tener conto della pacifica giu- risprudenza, secondo la quale spetta al datore di lavoro dimostrare che non esi- stevano mansioni compatibili con le sue specifiche menomazioni, avrebbe da- to esclusivo peso alle testimonianze dei dipendenti della società circa una sua incompatibilità ambientale, peraltro riscontrata nel corso di uno stage azienda- le organizzato sei mesi prima presso la stessa Cover dall'Amministrazione provinciale di Lucca, in seguito al quale gli era stata attribuita la qualifica d'addetto ai servizi e lavorazioni industriali, avendo la società certificato, al termine, il suo esito positivo. Il Tribunale ha rigettato l'appello, sostenendo, da un lato, che, secondo il teste Lazzaroni, il EL svolgeva "senza particolari problemi la mansione di ba- relliere presso la C.R.I. di Viareggio" e d'autista d'ambulanza; dall'altro che ta- le attività "conferma l'instabilità e l'imprevedibilità di condotta del soggetto"; che, comunque, dalle testimonianze acquisite emergeva che egli avesse tenuto, durante il precedente tirocinio, "comportamenti anomali e pericolosi per la si- curezza del personale e delle macchine", sicché, non avendo il EL "preci- sato il grado di invalidità riconosciutagli e lo specifico tipo di menomazione sofferta", appariva giustificato il rifiuto di assunzione della Cover, indipen- dentemente dall'attestato rilasciato a suo tempo dalla stessa società e dall'as- senza di prova della possibilità d'una diversa collocazione, in considerazione della "assoluta impossibilità, a prescindere dal tipo di mansioni esercitate, di ku un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso..", e tenuto anche conto dell'art. 2087, cod. civ., finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori. Contro questa sentenza il EL propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste la società con controricorso, integrato da memoria. Motivi della decisione Il sig. NU EL denuncia l'omessa insufficiente e contraddittoria moti- vazione della sentenza riguardo a punti decisivi della controversia e per travi- samento della questione giuridica da risolvere, oltre alla violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1, 10, 19 e 20 della 1. 482/1968 e 2103, cod. civ.. In particolare, oltre a rimarcare la contraddittorietà fra quanto certificato dalla Cover all'esito del tirocinio (valutazione d'idoneità), e il rifiuto di assumerlo, segnala che l'ambiente di lavoro in cui era stato inserito nel corso del prece- dente tirocinio (reparto di macinazione) era certamente pericoloso, sicché la questione non era tanto quella della sua incollocabilità, quanto della nocività ambientale, rilevando, infine, l'incongruità del giudizio d'instabilità e impre- vedibilità dei suoi comportamenti a fronte dell'attività di barelliere e autista. D'altra parte rileva che si può parlare di facoltà di non assunzione, da parte del datore di lavoro onerato (dotato di un organico di circa cento dipendenti) solo quando l'invalido "in ragione della sua minorazione risulti assolutamente in- collocabile in tutta l'area occupazionale dell'azienda", come conferma la sen- tenza di questa Corte n. 11681/95, travisata dal Tribunale, posto che non spet- ta all'avviato al lavoro "precisare il grado di invalidità riconosciutagli e lo spe- cifico tipo di menomazione", dovendo, invece, se del caso, l'azienda promuo- vere la procedura d'idoneità lavorativa prevista dall'art. 20 della 1. n. 482 (col- legio medico). I tre motivi sopra riassunti, trattando fra loro questioni intimamente connesse, possono essere esaminati congiuntamente. Essi meritano di essere condivisi, avendo la sentenza impugnata fatto malgo- verno dei principi che presiedono il collocamento obbligatorio, sia deviando dalle regole applicative della legge n. 482/68, sia giustificando il rigetto della domanda con una motivazione deficitaria e illogica. In tema di collocamento obbligatorio, il datore di lavoro può ritenersi svinco- lato dall'obbligo d'assunzione dell'invalido, avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, solo quando si riscontri, nelle debite forme, l'assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, ovvero quando l'invalido non sia assolutamente collocabile, in ragione della sua minorazione, in alcun settore, anche accessorio o collaterale, dell'intera azienda. Ne consegue che il diritto soggettivo perfetto dell'invalido avviato per il col- locamento (in base alle disposizioni della legge n.482 cit.) non può essere condizionato all'adempimento dell'onere di documentare al datore di lavoro le proprie infermità e il grado d'invalidità attribuitogli, o che possa essere inficia- to da un giudizio di pericolosità unilaterale del datore di lavoro soggetto al- l'applicazione della norma di tutela degli invalidi, posto che l'ordinamento prevede la facoltà del datore di lavoro di differire l'assunzione promuovendo l'accertamento sanitario di cui all'art. 20 della 1. n. 482/68, con le conseguenze del quarto comma della disposizione in argomento. D'altra parte il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, superficialmente e erroneamente va- lutato dal Giudice del merito, che ne ha frettolosamente stravolto i contenuti, (v. Cass. 9 novembre 1995, n. 11681, richiamata nella sentenza di merito) è stato così massimato dall'Ufficio di questa Corte a ciò deputato: "In tema di collocamento obbligatorio, il datore di lavoro può ritenersi svincolato dall'obbligo di assunzione dell'invalido, avviato ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, solo allorquando si riscontri l'assoluta impossibilità di un collo- camento non pregiudizievole per l'invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti (derivando in tal caso il diritto del datore di la- voro di rifiutare l'assunzione anche dal disposto dell'art. 2087 cod. civ., fina- lizzato a tutelare l'integrità fisica di tutti i prestatori di lavoro, e quindi anche degli invalidi, impedendo il verificarsi di situazioni potenzialmente pregiudi- zievoli nei loro confronti), o allorquando l'invalido non sia assolutamente col- locabile, in ragione della sua minorazione, in alcun settore, anche accessorio o collaterale, dell'intera azienda (non potendosi la tutela dell'invalido spingere sino a garantirgli l'obbligatorietà dell'assunzione anche a fronte di assetti or- ganizzativi aziendali caratterizzati da una situazione di oggettiva ed assoluta incompatibilità con la sua qualificazione professionale e con le sue menoma- zioni)". Aggiunge la massima: "Incombe sul datore di lavoro che voglia liberarsi dall'obbligo d'assunzione l'onere di provare la sussistenza delle suddette con- dizioni, che costituiscono eccezioni alla normale collocabilità degli invalidi nelle aziende aventi i requisiti dimensionali previsti dalla legge, fermo restan- do che il suddetto onere probatorio non può considerarsi soddisfatto mediante un generico richiamo all'inesistenza di posizioni di lavoro compatibili con le specifiche condizioni dell'avviato al lavoro". (V.: Cass., nn. 1460/'90; 2897/'92; 12339/'93; 4667/'94; 2036/'95). Inoltre, l'obbligo del datore di lavoro di trovare all'interno dell'azienda e nei suoi servizi accessori mansioni compatibili con la minorazione e la categoria d'appartenenza del lavoratore concretamente assegnato, e quindi di procedere alla sua assunzione, viene meno solo nel caso in cui risulti, attraverso una ve- rifica seria e rigorosa (rispetto alla quale, si torna a ripetere, l'onere della pro- va grava integralmente sul datore di lavoro), l'impossibilità di un utile collo- camento dell'invalido nella struttura operativa complessiva dell'impresa (v. Cass. 28 luglio 2000, n. 9981). Questa verifica non solo non è stata affatto compiuta dal Tribunale, ma addi- rittura il giudizio d'incompatibilità, supinamente condiviso dalla sentenza, è fuorviato sia dall'inconferente richiamo dell'odierna parte intimata all'esito di un precedente esperimento di orientamento lavorativo svolto presso la stessa Cover, che l'azienda ha definito negativo in questa sede giudiziaria, pur aven- done a suo tempo attestato ufficialmente il superamento, sia dalla contraddit- toria valutazione della pacifica attività di autista di ambulanze e di barelliere della CRI, che, ad avviso del Tribunale, dimostrerebbe "l'instabilità e l'impre- vedibilità di condotta del soggetto" (v. sentenza, penultima pagina, I periodo). Il ricorso deve essere, pertanto, accolto integralmente, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, la quale vorrà adeguare la propria valutazione ai pacifici principi di diritto surrichiamati, disponendo, infine, in merito alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001. Il Consigliere est/ سا Il Presidente Únicauer Trusse Shill 2002 ра 7