Sentenza 2 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11576 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
I L L 8 O 8 R 6 E . E N N le , IO 1 a Z n 8 A e 9 R UBBLICA ITALIANA p 1 T - S a 1 I 1 m G - e E t 4 R s IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 i s A . D L a E / CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 T e 2 N h Oggetto ic E . S f T i E d R Comp us shuse o A SEZIONE PRIMA CIVILE m Linerh1 576/02 Such filetat- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5112/00 Dott. Antonio Presidente SAGGIO Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 25-184 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. Ud. 08/04/2002 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MA RI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
intimato avversO la sentenza n. 853/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 03/11/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 775 udienza del 08/04/2002 dal Consigliere Dott. Mario 1 Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO Ritenuto che IM VE ha impugnato per cassa- zione la sentenza in data 3 novembre 1999 del Giudice di Pace di Verona, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla opposizione, ex art. 22 1. 1981 n. 689, da lui proposta per sopravvenuta re- voca dell'ordinanza prefettizia opposta;
che in questo giudizio non si è costituita la Pre- fettura intimata. Rilevato che, con i due motivi del ricorso, illu- strati anche con memoria, il VE rispettivamente delle spese, e la censura la disposta compensazione violazione dell'art. 23 1. 689 cit. relativo all'obbligo della lettura del dispositivo in udienza. Considerato in premessa che il carattere discrezio- nale del potere del giudice del merito di compensare le spese della lite per giusti motivi ne rende censurabile in sede di legittimità il positivo esercizio solo se fondato su ragioni palesemente illogiche od inconsi- stenti, come tali inidonee ad integrare base argomenta- tiva della volontà decisionale espressa sul punto 2 (v., ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597); che tale principio priva di consistenza il primo motivo del ricorso, dato che il richiamo della sentenza impugnata al pronto riconoscimento da parte del Prefet- to del fondamento dell'opposizione del VE (sulla questione preliminare della tardività dell'atto puniti- vo impugnato) ed al connesso esonero dell'opponente da ulteriore attività difensiva consente di cogliere la ratio della compensazione e la logicità del suo suppor- to logico (per l'incidenza sulle spese di causa del comportamento con cui una parte aderisca alla pretesa dell'altra); che non sussiste poi la denunciata violazione dell'art. 23 1. 689, risultando espressamente dalla narrativa della sentenza impugnata l'avvenuta lettura del correlativo dispositivo in udienza. Nè potendosi ta- le lettura reputarsi non rituale - come preteso dal ri- corrente per il fatto che, con riferimento a 12 iden- tici e corti ricorsi, tutti identicamente decisi, nei suoi confronti, con declaratoria di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata data unica e con- testuale lettura, cumulativamente riferita ai predetti ricorsi e o reiterata per dodici volte la lettura di tale identico dispositivo, evidente essendo, alla stre- gua della stessa prospettazione impugnatoria, l'assenza 3 di alcun profilo invalidante in siffatta modalità di lettura;
che, in conclusione, il ricorso deve essere inte- gralmente respinto, senza che vi sia da provvedere sul- le spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva della parte in esso vittoriosa;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione prima civile, 1'8 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Mario Rosario Morchli Antonio Saggio ١٧ IL CANC RE Andrea Gianyni De il LAGO.2002 ANGELLIERE