Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di occupazione appropriativa per la costruzione di un'opera pubblica, il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, che coincide con la consumazione dell'illecito in cui si sostanzia l'acquisizione pubblica della proprietà, va individuato nel momento in cui il bene occupato subisce un'irreversibile trasformazione che ne riveli la destinazione ad opera pubblica, il che si verifica quando l'opera assume di fatto le caratteristiche proprie della categoria dei beni cui appartiene. Nel caso di una strada, essa, per assumere i connotati minimi suoi propri, deve rivelare l'astratta idoneità ad essere percorsa come tale, anche se ancora priva di opere accessorie destinate a renderne l'uso più agevole e sicuro ed a consentirne in concreto l'effettiva apertura al traffico, restando in ogni caso escluso che ai fini della decorrenza della prescrizione, possa aver rilievo l'eventuale sistemazione approntata per rendere più agevole l'accesso e la circolazione dei veicoli, in una situazione in cui risulti accertata la preesistenza della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO OSRIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso l'avvocato CARLO MARTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAZZARINO FINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OR OV, OR RA, OR MA, OR AN IA, OR RA, D'NG NI, OR MA, LA LE, OR VI, LA SA, LA OV, OR OS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 470/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Fini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.3.1990 OR AN, OR GR nata il [...], OR EO, OR AN AR, OR GR nata il [...], D'EL EN, altro OR EO, OR LE, OR IN, OR LI, OR AN e OR OS, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Foggia il Comune di Rignano Garganico assumendo che l'amministrazione aveva occupato un terreno di loro proprietà in località Difensola S. Rocco, su cui era stata costruita una strada, e chiedendo il pagamento della somma corrispondente al valore del bene oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Avverso la sentenza di primo grado, che condannava il Comune al pagamento della somma di L. 54.653.400, comprensiva del ristoro per l'occupazione legittima durata quattro anni, proponeva appello il Comune di Rignano Garganico, che assumeva l'uso pubblico della strada già dal 1965, e quanto ad una limitata porzione del terreno, la persistente disponibilità a favore dei proprietari, che l'avevano destinata ad orto.
Con sentenza depositata il 18.5.1999, la Corte d'Appello di Bari liquidava il danno da occupazione appropriativa, in base al criterio dell'art. 5 bis, comma 7 bis, l.
8.8.1992 n. 359, in L. 12.774.520, cui dovevano essere aggiunte L.
2.554.900 a titolo di indennità di occupazione legittima, il tutto con rivalutazione monetaria. Avverso la sentenza, notificatagli il 12.10.1999, ricorre per cassazione il Comune di Rignano Garganico affidandosi a quattro motivi. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Rignano Garganico, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver trascurato il dato dell'esistenza della strada già dal 1970, quando venne denominata Via Pio 12^, localizzando la data della definitiva occupazione illegittima al 20.10.1986, data alla quale risale semplicemente la sistemazione della strada.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, e violazione e falsa applicazione dell'art. 23 l. 25.6.1865 n. 2359, l'amministrazione censura la sentenza impugnata per aver considerato la particella n. 655 di mq. 147 come residuale accessoria alla sede stradale, in seguito abbandonata dall'amministrazione. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 bis l. 23.12.1996 n. 662 e 112 c.p.c., l'amministrazione censura la sentenza impugnata per aver liquidato l'indennità di occupazione in aggiunta al risarcimento del danno, quando essa non era mai stata richiesta nei precedenti gradi del giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1123 e 1224 c.c., il Comune si duole dell'automatica rivalutazione del credito, che costituisce debito di valuta, per di più senza rispettare la regola della determinazione degli interessi di anno in anno e non sulla somma totalmente rivalutata ab initio.
Il primo motivo è fondato.
In tema di occupazione appropriativa per la costruzione di un'opera pubblica il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, che coincide con la consumazione dell'illecito in cui si sostanzia l'acquisizione pubblica della proprietà, va individuato nel momento in cui il bene occupato subisce un'irreversibile trasformazione che ne riveli la destinazione ad opera pubblica, il che si verifica quando l'opera assume di fatto le caratteristiche proprie della categoria dei beni cui appartiene. Nel caso di una strada, essa, per assumere i connotati minimi suoi propri, deve rivelare l'astratta idoneità ad essere percorsa come tale, anche se ancora priva di opere accessorie destinate a renderne l'uso più agevole e sicuro ed a consentirne in concreto l'effettiva apertura al traffico (Cass. 3.5.1996, n. 4086, rv. 497358;
27.11.1998, n. 12041, rv. 521164), restando in ogni caso escluso che ai fini della decorrenza della prescrizione, possa aver rilievo l'eventuale sistemazione approntata per rendere più agevole l'accesso e la circolazione dei veicoli, in una situazione in cui risulti accertata la preesistenza della strada (Cass. 24.12.2000, n. 15179, rv. 542122). La sentenza impugnata risulta carente di motivazione nella parte in cui localizza nel tempo l'occupazione illegittima, dalla quale scaturirebbe il trapasso della proprietà all'ente pubblico, al momento dei lavori di sistemazione della strada nel 1986, pur dandone per scontata la preesistenza almeno dal 1970. Ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, cui la causa è rinviata, in esito alla cassazione della sentenza, spetta un nuovo esame della fattispecie ai fini di una più coerente ed esauriente motivazione sul momento in cui l'opera pubblica abbia assunto i connotati essenziali che l'abbiano resa idonea all'uso, indipendentemente da eventuali successivi aggiustamenti e miglioramenti.
Il secondo motivo resta assorbito per la pregiudizialità della questione dell'eventuale estinzione del diritto rispetto alla consistenza del bene oggetto del diritto stesso. Come pure il terzo, in cui l'occupazione temporanea dei suoli oggetto di eventuale remota acquisizione alla proprietà demaniale, non sarebbe in alcun modo lesiva di diritti già estinti. Come pure il quarto, relativo ad obbligazioni accessorie ad altre di cui deve ancora accertarsi l'esistenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, restando assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002