CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21202 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA ER, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26/02/2026 del Tribunale di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Franco Patella, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 26/02/2026 il Tribunale di L’Aquila, decidendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo avverso l’ordinanza del 04/02/2026 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di FR PI e ER ZA, in accoglimento del gravame, per quanto qui di interesse, ha applicato al ZA la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56, 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21202 Anno 2026 Presidente: IN EA Relatore: TA BI Data Udienza: 15/05/2026 2 Si contesta a ER ZA di avere concorso con FR PI nel tentativo di rapina perpetrato il 12/07/2025 ai danni di un ufficio postale del teramano, all’interno del quale il PI aveva fatto irruzione armato di pistola, con la quale aveva minacciato una dipendente al fine di farsi consegnare il denaro (intento non conseguito a causa della reazione della vittima), per poi darsi alla fuga a bordo del veicolo condotto dal ZA. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione l'indagato ZA, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente rileva che i Giudici di merito hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari non tenendo conto del cd tempo silente. Non si è poi tenuto conto, a detta del ricorrente, del fatto che l'imputato è incensurato e che svolge regolare attività lavorativa. Si evidenzia inoltre che il ZA aveva rapporti con il coimputato PI solo per ragioni familiari e che essendo quest'ultimo sottoposto a misura custodiale l'odierno ricorrente non ha né la possibilità né la capacità di reiterare da solo reati della stessa specie di quello per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo ci si duole della mancanza di una motivazione individualizzata per quanto riguarda la scelta della misura cautelare. Il Tribunale ha infatti valorizzato a fini cautelari elementi relativi al coimputato PI che non sono tuttavia riferibili al ZA. Si è poi indebitamente valorizzata la partecipazione del ricorrente alla fase preparatoria della rapina;
partecipazione che non risulta però provata. L'ordinanza è inoltre carente di motivazione in quanto non ha indicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte con misure meno afflittive. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in quanto l'attualità del pericolo di recidiva è stata desunta da circostanze di fatto inesistenti, sulla base di una motivazione illogica che non si confronta con gli argomenti con i quali il G.i.p. aveva invece escluso l'esistenza del pericolo di recidiva. I Giudici di merito, infatti, hanno: illogicamente desunto la propensione a delinquere del ZA dal fatto che l'indagato ha problemi economici;
hanno omesso di considerare che la società del ricorrente ha dei debiti ma anche crediti nei confronti di clienti;
hanno indebitamente valorizzato dichiarazioni spontanee dell'indagato non utilizzabili. 3 3. Il 13/05/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, nella quale ha illustrato le ragioni della fondatezza dei motivi già articolati insistendo per il loro accoglimento. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. In primo luogo, sebbene la questione non abbia costituito oggetto dei motivi di ricorso, questo Collegio intende preliminarmente ribadire il principio di diritto secondo il quale in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma è necessario (e sufficiente) un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04). 1.2. Ciò premesso, il tre motivi articolati dalla difesa del ricorrente possono essere esaminati congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, investendo gli stessi, sotto diversi profili (violazione di legge e vizio di motivazione) il punto della decisione relativo alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura. E' doveroso ribadire che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v. anche Sez. 2, n. 31553 del 4 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976 – 01). Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte in relazione all'ordinanza impugnata, occorre rilevare che nessuno dei motivi articolati dal ricorrente supera il vaglio di ammissibilità. 1.3. Il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, ha in primo luogo esaminato le ragioni per le quali il G.i.p. aveva ritenuto insussistente il pericolo di recidiva ritenendole (correttamente) inconsistenti (se non errate in diritto). Il Tribunale ha poi congruamente motivato in ordine all'esistenza e all'attualità delle esigenze cautelari anche in relazione alla specifica posizione del ZA, sicché non trova riscontro la doglianza del difensore laddove lamenta che i Giudici di merito avrebbero adottato sul punto una motivazione cumulativa in cui si attribuiscono all'odierno ricorrente elementi negativi riferibili al solo coimputato PI. I Giudici dell'appello cautelare hanno infatti ritenuto sussistente un attuale e concreto pericolo di recidiva valorizzando: la gravità e l'elevata offensività delle condotte contestate ai due indagati (rapina a mano armata in ufficio postale nella quale una dipendente era stata anche aggredita fisicamente e ferita); la circostanza che l'azione criminosa era stata certamente pianificata, come si desumeva non solo dall'impiego di fascette da elettricista e nastro adesivo per immobilizzare le vittime, ma anche dal fatto che il PI, dimorava nel cosentino, sicché si era verosimilmente recato a Teramo per eseguire la rapina;
il fatto che il ZA non aveva avuto remore a collaborare con un soggetto (il PI appunto) pluripregiudicato per reati specifici e sottoposto a misure cautelari per rapine perpetrate in Calabria;
la mancanza di un reale atteggiamento di resipiscenza dell'odierno ricorrente (il quale aveva negato la sua responsabilità concorsuale con dichiarazioni smentite dalle indagini); il fatto che, sebbene il ZA sia incensurato e svolga regolare attività di impresa, lo stesso versa in situazioni di difficoltà economica a causa della sua esposizione debitoria, condizione personale che era stata verosimilmente all'origine del reato commesso e che poteva indurlo a commettere altri reati contro il patrimonio per porre rimedio alla stessa. Una motivazione ampia, fondata su dati di fatto – peraltro oggettivamente e soggettivamente riferibili anche al ZA – dai quali ben poteva desumersi una non trascurabile pericolosità sociale dell'indagato e dunque un concreto e attuale del pericolo di recidiva;
una motivazione nella quale non è dato ravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppure specificamente dedotti dal ricorrente). La difesa, a ben vedere, col ricorso per cassazione si limita ad una mera contestazione di alcuni degli elementi valorizzati dal Tribunale sulla base di argomenti (es. la natura e le ragioni familiari dei 5 rapporti tra PI e ZA, la sostanziale solidità patrimoniale dell'indagato in forza dei crediti vantati dalla sua impresa) che tuttavia non trovano riscontro negli atti processuali;
né il ricorrente, attraverso la denuncia di specifici travisamenti della prova in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito, ha indicato (e allegato al ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso), gli atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, illustrando altresì le ragioni della loro decisività. In conclusione, le censure della difesa – più che denunciare specifiche violazioni di legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556 – 01). 1.4. Va infine rilevato che, anche nella parte in cui denunciano il mancato apprezzamento del cd. tempo silente e/o la mancata individuazione da parte dei Giudici di merito di una occasione prossima di reiterazione del reato, i motivi di ricorso si fondano su presupposti giuridicamente errati. Ed infatti, secondo i princìpi più volte ribaditi da questa Corte – dei quali il Tribunale ha fatto corretta applicazione –, il pericolo di reiterazione del reato è concreto quando è fondato su elementi reali e non ipotetici, mentre può ritenersi attuale, quando possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato (desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita;
tale valutazione prognostica non richiede tuttavia la previsione di un'imminente e specifica occasione per delinquere, che esula completamente dalle facoltà del giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01). E' altresì pacifico che il c.d. "tempo silente" non è l'unico elemento di cui tenere conto ai fini del requisito della attualità né è, di per sé, decisivo al fine di escluderla, soprattutto quando i fatti per cui si procede – come pacificamente nel caso in esame (essendo decorso solo qualche mese tra fatto e misura) – non siano molto lontani nel tempo (cfr. Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, [...], Rv. 285217 – 01). L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere infatti essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, soprattutto ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente 6 in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, [...], Rv. 267785 – 01). Quanto poi all'incensuratezza si è ribadito che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, l'assenza di precedenti penali dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, [...], Rv. 288567 – 01). 1.5. Anche per quanto riguarda la scelta della misura applicata, l'ordinanza non è censurabile, avendo il Tribunale motivato, in maniera congrua e non illogica, in ordine alla inidoneità di misure non custodiali in considerazione, sia della spregiudicatezza dimostrata dell'indagato, sia della natura e tipologia dei reati commessi (e di cui si deve prevenire la reiterazione); reati predatori, implicanti l'uso della violenza, la cui consumazione può essere impedita solo da una consistente limitazione della libertà di movimento e di azione dell'indagato. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TA EA IN
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Franco Patella, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 26/02/2026 il Tribunale di L’Aquila, decidendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo avverso l’ordinanza del 04/02/2026 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di FR PI e ER ZA, in accoglimento del gravame, per quanto qui di interesse, ha applicato al ZA la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 56, 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21202 Anno 2026 Presidente: IN EA Relatore: TA BI Data Udienza: 15/05/2026 2 Si contesta a ER ZA di avere concorso con FR PI nel tentativo di rapina perpetrato il 12/07/2025 ai danni di un ufficio postale del teramano, all’interno del quale il PI aveva fatto irruzione armato di pistola, con la quale aveva minacciato una dipendente al fine di farsi consegnare il denaro (intento non conseguito a causa della reazione della vittima), per poi darsi alla fuga a bordo del veicolo condotto dal ZA. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione l'indagato ZA, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. La difesa del ricorrente rileva che i Giudici di merito hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari non tenendo conto del cd tempo silente. Non si è poi tenuto conto, a detta del ricorrente, del fatto che l'imputato è incensurato e che svolge regolare attività lavorativa. Si evidenzia inoltre che il ZA aveva rapporti con il coimputato PI solo per ragioni familiari e che essendo quest'ultimo sottoposto a misura custodiale l'odierno ricorrente non ha né la possibilità né la capacità di reiterare da solo reati della stessa specie di quello per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo ci si duole della mancanza di una motivazione individualizzata per quanto riguarda la scelta della misura cautelare. Il Tribunale ha infatti valorizzato a fini cautelari elementi relativi al coimputato PI che non sono tuttavia riferibili al ZA. Si è poi indebitamente valorizzata la partecipazione del ricorrente alla fase preparatoria della rapina;
partecipazione che non risulta però provata. L'ordinanza è inoltre carente di motivazione in quanto non ha indicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potrebbero essere soddisfatte con misure meno afflittive. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in quanto l'attualità del pericolo di recidiva è stata desunta da circostanze di fatto inesistenti, sulla base di una motivazione illogica che non si confronta con gli argomenti con i quali il G.i.p. aveva invece escluso l'esistenza del pericolo di recidiva. I Giudici di merito, infatti, hanno: illogicamente desunto la propensione a delinquere del ZA dal fatto che l'indagato ha problemi economici;
hanno omesso di considerare che la società del ricorrente ha dei debiti ma anche crediti nei confronti di clienti;
hanno indebitamente valorizzato dichiarazioni spontanee dell'indagato non utilizzabili. 3 3. Il 13/05/2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, nella quale ha illustrato le ragioni della fondatezza dei motivi già articolati insistendo per il loro accoglimento. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. In primo luogo, sebbene la questione non abbia costituito oggetto dei motivi di ricorso, questo Collegio intende preliminarmente ribadire il principio di diritto secondo il quale in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma è necessario (e sufficiente) un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04). 1.2. Ciò premesso, il tre motivi articolati dalla difesa del ricorrente possono essere esaminati congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, investendo gli stessi, sotto diversi profili (violazione di legge e vizio di motivazione) il punto della decisione relativo alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura. E' doveroso ribadire che, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte anche nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828 – 01), in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge oppure la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (v. anche Sez. 2, n. 31553 del 4 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976 – 01). Così individuati i limiti della cognizione e del sindacato di questa Corte in relazione all'ordinanza impugnata, occorre rilevare che nessuno dei motivi articolati dal ricorrente supera il vaglio di ammissibilità. 1.3. Il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, ha in primo luogo esaminato le ragioni per le quali il G.i.p. aveva ritenuto insussistente il pericolo di recidiva ritenendole (correttamente) inconsistenti (se non errate in diritto). Il Tribunale ha poi congruamente motivato in ordine all'esistenza e all'attualità delle esigenze cautelari anche in relazione alla specifica posizione del ZA, sicché non trova riscontro la doglianza del difensore laddove lamenta che i Giudici di merito avrebbero adottato sul punto una motivazione cumulativa in cui si attribuiscono all'odierno ricorrente elementi negativi riferibili al solo coimputato PI. I Giudici dell'appello cautelare hanno infatti ritenuto sussistente un attuale e concreto pericolo di recidiva valorizzando: la gravità e l'elevata offensività delle condotte contestate ai due indagati (rapina a mano armata in ufficio postale nella quale una dipendente era stata anche aggredita fisicamente e ferita); la circostanza che l'azione criminosa era stata certamente pianificata, come si desumeva non solo dall'impiego di fascette da elettricista e nastro adesivo per immobilizzare le vittime, ma anche dal fatto che il PI, dimorava nel cosentino, sicché si era verosimilmente recato a Teramo per eseguire la rapina;
il fatto che il ZA non aveva avuto remore a collaborare con un soggetto (il PI appunto) pluripregiudicato per reati specifici e sottoposto a misure cautelari per rapine perpetrate in Calabria;
la mancanza di un reale atteggiamento di resipiscenza dell'odierno ricorrente (il quale aveva negato la sua responsabilità concorsuale con dichiarazioni smentite dalle indagini); il fatto che, sebbene il ZA sia incensurato e svolga regolare attività di impresa, lo stesso versa in situazioni di difficoltà economica a causa della sua esposizione debitoria, condizione personale che era stata verosimilmente all'origine del reato commesso e che poteva indurlo a commettere altri reati contro il patrimonio per porre rimedio alla stessa. Una motivazione ampia, fondata su dati di fatto – peraltro oggettivamente e soggettivamente riferibili anche al ZA – dai quali ben poteva desumersi una non trascurabile pericolosità sociale dell'indagato e dunque un concreto e attuale del pericolo di recidiva;
una motivazione nella quale non è dato ravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità (a ben vedere neppure specificamente dedotti dal ricorrente). La difesa, a ben vedere, col ricorso per cassazione si limita ad una mera contestazione di alcuni degli elementi valorizzati dal Tribunale sulla base di argomenti (es. la natura e le ragioni familiari dei 5 rapporti tra PI e ZA, la sostanziale solidità patrimoniale dell'indagato in forza dei crediti vantati dalla sua impresa) che tuttavia non trovano riscontro negli atti processuali;
né il ricorrente, attraverso la denuncia di specifici travisamenti della prova in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito, ha indicato (e allegato al ricorso ai fini della autosufficienza dello stesso), gli atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, illustrando altresì le ragioni della loro decisività. In conclusione, le censure della difesa – più che denunciare specifiche violazioni di legge o criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556 – 01). 1.4. Va infine rilevato che, anche nella parte in cui denunciano il mancato apprezzamento del cd. tempo silente e/o la mancata individuazione da parte dei Giudici di merito di una occasione prossima di reiterazione del reato, i motivi di ricorso si fondano su presupposti giuridicamente errati. Ed infatti, secondo i princìpi più volte ribaditi da questa Corte – dei quali il Tribunale ha fatto corretta applicazione –, il pericolo di reiterazione del reato è concreto quando è fondato su elementi reali e non ipotetici, mentre può ritenersi attuale, quando possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato (desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita;
tale valutazione prognostica non richiede tuttavia la previsione di un'imminente e specifica occasione per delinquere, che esula completamente dalle facoltà del giudice (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01). E' altresì pacifico che il c.d. "tempo silente" non è l'unico elemento di cui tenere conto ai fini del requisito della attualità né è, di per sé, decisivo al fine di escluderla, soprattutto quando i fatti per cui si procede – come pacificamente nel caso in esame (essendo decorso solo qualche mese tra fatto e misura) – non siano molto lontani nel tempo (cfr. Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, [...], Rv. 285217 – 01). L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere infatti essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, soprattutto ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente 6 in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, [...], Rv. 267785 – 01). Quanto poi all'incensuratezza si è ribadito che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, l'assenza di precedenti penali dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, [...], Rv. 288567 – 01). 1.5. Anche per quanto riguarda la scelta della misura applicata, l'ordinanza non è censurabile, avendo il Tribunale motivato, in maniera congrua e non illogica, in ordine alla inidoneità di misure non custodiali in considerazione, sia della spregiudicatezza dimostrata dell'indagato, sia della natura e tipologia dei reati commessi (e di cui si deve prevenire la reiterazione); reati predatori, implicanti l'uso della violenza, la cui consumazione può essere impedita solo da una consistente limitazione della libertà di movimento e di azione dell'indagato. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI TA EA IN