Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8130 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
08 130 / 0 2 E 67087 N 6 IO 8 9 Z 1 / A NOM /4 R T 6 Y S 2 UBBLICA ITAL K I . E'SUPREMA DI CASSAZIONE G .R - E .P B R D . L A A L L I E D CA R D . D A E I B RI S T A N T T N E Oggetto E S 1 S I IA 3 E 1 A R SEZIONE TRIBUTARIA E . Tributaria T N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 23519/99 Dott. Pasquale REALE Consigliere Cron.22365 Dott. Massimo ODDO Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ASSAZIONE CAMG S EN TENZA N. 67037 sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 1'AVVOCATURA 12, presso GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AG IR;
- intimata avverso la sentenza n. 186/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 2002 23/10/98; 144 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n. 146/49/98 in data 9-10-1998 la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avverso la decisione n. 443/1/94 della Commissione Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da IA LV in or- dine all'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio Imposte Dirette di Napoli per Ilor non pagata;
inammissibilità derivante dall'essere stata la sentenza impugnata depositata in data 6-6-1994 con atto di appello proposto il 31-10-1995. Ricorre per cassazione l'Amministrazione con un unico motivo;
non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si sostiene la violazione degli artt. 17 e 22 del D.P.R. 636/1972 e dell'art. 327, 1° comma, c.p.c. per essere stato l'appello presentato a mezzo raccomandata postale entro il termine annuale, applicabile al contenzioso tributario. Il ricorso non merita accoglimento. A fronte, infatti, di quanto specificamente indicato nell'impugnata sentenza in ordine alla non os- servanza da parte dell'Ufficio del termine annuale per proporre impugnazione, l'odierna ricorrente si è limitata, tra l'altro, in modo generico, a sostenere la proposizione del gravame, a mezzo racco- mandata postale, entro il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., senza ulteriori, puntuali argo- mentazioni e senza, soprattutto, dare riscontro documentale adeguato su tale deduzione. E N Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata comporta non doversi provvedere IO 86 Z /19 A 5 R /4 . IST N 26 in ordine alle spese della presente fase. - . G 8 .R E IA . .P R L R L D A
P.Q.M.
A L A D . E T B D E U A SI T T IB N SEN La Corte rigetta il ricorso. 1 IA E R 3 ES 1 T I R . A E N T In Roma, il 17-1-2002 A M L'estensore Il Presidente Phot Fych Hall DE LERIA -5 GIU. 2002