Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
Va affermata la competenza del giudice di pace per il delitto di lesioni colpose in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l'eccezione delle fattispecie espressamente indicate dall'art. 4, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che non attengono alla circolazione stradale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2008, n. 29941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29941 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
29 9 4 1 / 08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 03/07/2008
SENTENZA
N. 2036/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO
"1 N. 012913/2008 2. Dott. GIORDANO UMBERTO
3. Dott. CORRADINI GRAZIA "
4. Dott. ZAMPETTI UMBERTO "
ha pronunciato la seguente SENTENZA ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) TRIB. LANCIANOWIY CONFLITTO
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE LANCIANO rilivato con ritinouiza
ALTRO del 31/03/2008
di LANCIANO TRIBUNALE
sentita la relazione fatta dal Consigliere Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. Mortus-ciello BARDOVAGNI PAOLO
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esponeva di essere stato erroneamente investito del giudizio nei confronti di AN RI, imputata di lesione colposa grave per inosservanza della disciplina circolazione stradale (omessa precedenza ad undella pedone che attraversava sulle apposite strisce) a
seguito della sentenza di incompetenza pronunciata il
3.12.2007 dal Giudice di pace della sede;
osservava che
590, co. 3, C.P. dalla la modifica apportata all'art.
L. 21.2.2006 n. 102 (art. 2, CO. 2) in termini di
entità della pena non aveva fatto venir meno la competenza per materia specificatamente attribuita al
Giudice di Pace dall'art. 4 D.L.vo 28.8.2000 n. 274.
Rilevava pertanto conflitto negativo, qui rimettendo gli atti per la soluzione. Sussiste ed è ammissibile il conflitto, poiché le
contrapposte prese di posizione dei giudici coinvolti hanno determinato una stasi processuale insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte.
In conformità al condivisibile orientamento già
espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I
29.11.2006/18.1.2007, confl. comp. in proc. Ronca) Va
affermata la competenza del Giudice di pace. A questo a), del D. L. vo n. infatti l'art. 4, co. 1 lett.
B 2 274/2000 attribuisce, per quel che rileva in questa sede, la cognizione per il delitto di cui all'art. 590
C.P. in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l'eccezione di fattispecie espressamente indicate e non attinenti alla circolazione stradale
(malattia di durata superiore a 20 giorni, se derivata da colpa professionale, da violazione delle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro о relative
all'igiene del lavoro, ° avente comunque carattere
professionale). Su tale disciplina della competenza non ha inciso l'inasprimento delle sanzioni introdotto,
mediante sostituzione del co. 3 dell'art. 590, dalla L. tocca non incide criteri di n. 102/2006, che
(perseguibilità a determinazione della competenza querela, natura della colpa o della malattia); né uno
spostamento di competenza desumibile dalle innovazioni introdotte con la stessa legge, al fine di accelerare la procedura, nell'art. 552 C.P.P. (co. 1
bis e 1 ter). La novella infatti, come emerge dalla
collocazione sistematica, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di lesione colposa di competenza del
Tribunale monocratico. Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal sopravvenuto D.L. 23.5.2008 n. 92, che con l'art. 3 ha trasferito alla competenza del Tribunale alcune ipotesi di lesioni colpose procurate
3 in stato di ebbrezza da alcolici о stupefacenti con
violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada, evidentemente presupponendo la persistenza della competenza del Giudice di pace per le residue fattispecie dovute ad altre violazioni della normativa sulla circolazione stradale.
•P Q M
•
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale,
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Lanciano,
cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008
Il Consigliere estensore
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DEPOSITATA
IN CANCELLLERIA
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17 LUG 2008
CANCELLIERE ibatalla