CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2023, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RE CA DR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: RO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di AOSTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore L'avv. MANUELA GHILLINO, per la parte civile ricorrente, insiste nell'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. ANTONELLA BENVEDUTI, in qualità di sostituto processuale, per l'imputato, chiede che venga respinto il ricorso della parte civile con liquidazione delle spese legali Penale Sent. Sez. 5 Num. 5990 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021, il Tribunale di ADsta confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto CO RL dal reato ascrittogli, di minaccia, consumato ai danni di CA AN RE, costituitasi parte civile, sua vicina di abitazione, perché il fatto non sussiste. 1.1. Il Tribunale confermava la decisione assolutoria c:onsiderando che il complesso delle espressioni rivolte dall'imputato alla parte civile rilevava un intento offensivo piuttosto che intimidatorio, tanto più considerando il contesto in cui era caduto, di continue liti condominiali per motivi bagatellari, come in sostanza avevano confermato anche i figli della persona offesa. 2. Propone ricorso la parte civile, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. Premette la ricorrente che, per simili molestie e minacce ai suoi danni, il prevenuto era stato condannato in via definitiva per "stalking", seppure in riferimento alle condotte commesse in epoca posteriore e che la ricorrente, proprio a causa di tali vessazioni, aveva patito, nel 2013, un ricovero presso un centro di salute mentale. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per non avere, il giudice, rinnovato l'istruttoria dibattimentale con l'escussione della persona offesa, rinnovazione che la sentenza delle Sezioni unite Patalano aveva indicato come obbligatoria (in caso di appello della parte civile di una sentenza di assoluzione). Tanto più che, su tale diniego, il giudice non aveva in alcun modo motivato così da incorrere in un vizio di violazione di legge (essendo il ricorrente consapevole che il vizio di motivazione non può costituire motivo di ricorso avverso le sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace). 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione al fatto che le espressioni usate dall'imputato non siano stata ritenuta oggettivamente minacciose. Il Tribunale, infatti, aveva concluso che le stesse dovessero qualificarsi come meramente offensive e, comunque, inseribili nel contesto di continue liti condominiali intercorse fra le parti. E ciò, omettendo di considerare le dichiarazioni della ricorrente, che aveva riferito come le frasi indicate in imputazione l'avessero impaurita al punto da 1 farle modificare le proprie abitudini di vita (come era dimostrato anche dalle dichiarazioni dei suoi figli). Doveva inoltre prendersi atto che l'odierna parte civile era stata assolta dal processo celebratosi a parti invertite, per un ipotizzato reato di molestie dalla medesima commesso a danno dell'odierno imputato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per essere stata la parte civile condannata alle spese processuali pur essendosi riconosciuta la responsabilità per la condotta di ingiuria, civilisticannente rilevante. Non si erano trasmessi gli atti al giudice civile competente e, comunque, non si era provveduto a compensare le spese. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto venisse annullata con rinvio per le sole statuizioni civili la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile non merita accoglimento. 1. Il primo motivo - sulla disapplicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. - è privo di fondamento. Le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228) hanno certo precisato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 1039 in cui si men2iona il solo appello promosso dal pubblico ministero), ma dall'intero percorso motivazionale di tale pronuncia si deduce come un tale obbligo sussista solo in quanto il giudice pervenga alla riforma della sentenza assolutoria di prime cure. Tanto che, altre pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Pm/Todaro, Rv. 281049; Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob/Ligresti, Rv. 278389; Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Pg/Righetto, Rv. 278322) hanno esplicitamente affermato che il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero (e, quindi, anche dall'accusa privata, la parte civile) per 2 motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere. 2. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. perché in esso si deducono vizi di motivazione (in ordine alla natura, intimidatoria o meno, delle espressioni pronunciate dall'imputato ed alla conseguente sofferenza inferta dalla persona offesa) laddove, invece, le sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili in cassazione solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Il motivo è anche interamente versato in fatto. 3. Il terzo motivo (sulla condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato che, secondo il ricorrente, non doveva essere adottata posto che si era ritenuto sussistere la condotta di ingiuria, civilisticamente rilevante) è manifestamente infondato posto che sulla condotta di ingiuria nulla i giudici del merito hanno potuto accertare, dovendo solo prendere atto del fatto che la stessa non era più prevista dalla legge come reato, senza poterne così approfondire le conseguenze civili. Si deve, infatti, ricordare come la competenza del giudice penale a giudicare le istanze di danno proposte dalla parte civile si fonda, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., sul presupposto che giudichi della commissione del reato dal quale si assume che il danno derivi. E, come ricordato, invece, la condotta di ingiuria non concreta più il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016. 4. Il rigetto del ricorso della parte civile comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali. La particolarità della vicenda impone di compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara interamente compensate le spese fra le parti. Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore L'avv. MANUELA GHILLINO, per la parte civile ricorrente, insiste nell'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. ANTONELLA BENVEDUTI, in qualità di sostituto processuale, per l'imputato, chiede che venga respinto il ricorso della parte civile con liquidazione delle spese legali Penale Sent. Sez. 5 Num. 5990 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021, il Tribunale di ADsta confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva assolto CO RL dal reato ascrittogli, di minaccia, consumato ai danni di CA AN RE, costituitasi parte civile, sua vicina di abitazione, perché il fatto non sussiste. 1.1. Il Tribunale confermava la decisione assolutoria c:onsiderando che il complesso delle espressioni rivolte dall'imputato alla parte civile rilevava un intento offensivo piuttosto che intimidatorio, tanto più considerando il contesto in cui era caduto, di continue liti condominiali per motivi bagatellari, come in sostanza avevano confermato anche i figli della persona offesa. 2. Propone ricorso la parte civile, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. Premette la ricorrente che, per simili molestie e minacce ai suoi danni, il prevenuto era stato condannato in via definitiva per "stalking", seppure in riferimento alle condotte commesse in epoca posteriore e che la ricorrente, proprio a causa di tali vessazioni, aveva patito, nel 2013, un ricovero presso un centro di salute mentale. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per non avere, il giudice, rinnovato l'istruttoria dibattimentale con l'escussione della persona offesa, rinnovazione che la sentenza delle Sezioni unite Patalano aveva indicato come obbligatoria (in caso di appello della parte civile di una sentenza di assoluzione). Tanto più che, su tale diniego, il giudice non aveva in alcun modo motivato così da incorrere in un vizio di violazione di legge (essendo il ricorrente consapevole che il vizio di motivazione non può costituire motivo di ricorso avverso le sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace). 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione al fatto che le espressioni usate dall'imputato non siano stata ritenuta oggettivamente minacciose. Il Tribunale, infatti, aveva concluso che le stesse dovessero qualificarsi come meramente offensive e, comunque, inseribili nel contesto di continue liti condominiali intercorse fra le parti. E ciò, omettendo di considerare le dichiarazioni della ricorrente, che aveva riferito come le frasi indicate in imputazione l'avessero impaurita al punto da 1 farle modificare le proprie abitudini di vita (come era dimostrato anche dalle dichiarazioni dei suoi figli). Doveva inoltre prendersi atto che l'odierna parte civile era stata assolta dal processo celebratosi a parti invertite, per un ipotizzato reato di molestie dalla medesima commesso a danno dell'odierno imputato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per essere stata la parte civile condannata alle spese processuali pur essendosi riconosciuta la responsabilità per la condotta di ingiuria, civilisticannente rilevante. Non si erano trasmessi gli atti al giudice civile competente e, comunque, non si era provveduto a compensare le spese. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Mastroberardino, ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto venisse annullata con rinvio per le sole statuizioni civili la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile non merita accoglimento. 1. Il primo motivo - sulla disapplicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. - è privo di fondamento. Le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228) hanno certo precisato che il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 1039 in cui si men2iona il solo appello promosso dal pubblico ministero), ma dall'intero percorso motivazionale di tale pronuncia si deduce come un tale obbligo sussista solo in quanto il giudice pervenga alla riforma della sentenza assolutoria di prime cure. Tanto che, altre pronunce di questa Corte (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Pm/Todaro, Rv. 281049; Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob/Ligresti, Rv. 278389; Sez. 5, n. 5716 del 08/07/2019, dep. 2020, Pg/Righetto, Rv. 278322) hanno esplicitamente affermato che il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero (e, quindi, anche dall'accusa privata, la parte civile) per 2 motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere. 2. Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. perché in esso si deducono vizi di motivazione (in ordine alla natura, intimidatoria o meno, delle espressioni pronunciate dall'imputato ed alla conseguente sofferenza inferta dalla persona offesa) laddove, invece, le sentenze di appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili in cassazione solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Il motivo è anche interamente versato in fatto. 3. Il terzo motivo (sulla condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato che, secondo il ricorrente, non doveva essere adottata posto che si era ritenuto sussistere la condotta di ingiuria, civilisticamente rilevante) è manifestamente infondato posto che sulla condotta di ingiuria nulla i giudici del merito hanno potuto accertare, dovendo solo prendere atto del fatto che la stessa non era più prevista dalla legge come reato, senza poterne così approfondire le conseguenze civili. Si deve, infatti, ricordare come la competenza del giudice penale a giudicare le istanze di danno proposte dalla parte civile si fonda, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., sul presupposto che giudichi della commissione del reato dal quale si assume che il danno derivi. E, come ricordato, invece, la condotta di ingiuria non concreta più il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016. 4. Il rigetto del ricorso della parte civile comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali. La particolarità della vicenda impone di compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara interamente compensate le spese fra le parti. Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2023.