Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 1
Il giudice del "patteggiamento" è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l'imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano "giusti motivi" per la compensazione totale o parziale (art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.), sui quali vi è dovere di motivare. (Nell'occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. tra l'imputato e il P.M., l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità).
Commentario • 1
- 1. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2006, n. 20796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20796 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/05/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 667
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 23745/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AM EN, nato a [...] il [...], parte civile, difesa dall'avv. CIPRIETTI Sabatino di PESCARA;
avverso la sentenza pronunciata in data 18 febbraio 2004 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di CHIETI nel procedimento
contro
:
OP BI, nato a [...] al Mare il 15 novembre 1978;
sentita la relazione del Consigliere Dr. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese e onorari di costituzione della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell'articolo 622 c.p.p. e l'inammissibilità del ricorso nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di CHIETI applicava a BI OP la pena concordata per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in danno di NL D'AM; infliggeva, inoltre, all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi tre e lo condannava alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquidava in Euro 700,00. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile D'AM EN.
Con il primo motivo si duole della breve durata della sospensione della patente di guida. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla liquidazione delle spese in misura minore rispetto a quanto richiesto (Euro 1.225,00), tra l'altro sostenendo che al "giudice del patteggiamento" sarebbe precluso ogni potere di cognizione, e quindi di liquidazione d'ufficio, sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per Cassazione avverso il capo della sentenza, pronunciata all'esito del patteggiamento, in cui è disposta l'applicazione all'imputato di una sanzione amministrativa accessoria (come non lo è in relazione all'applicazione della pena: cfr. Cass. 2^, 8 ottobre 1999, p.m. in c. Tonani, RV 214409; cfr., altresì, Cass. 1^, 4 marzo 1999, Pirani e altri, RV 213698).
Il potere di impugnazione della parte civile è, invero, limitato ex articolo 576 c.p.p. ai capi delle sentenze di condanna che riguardano l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio.
Si aggiunga che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, se vi è costituzione di parte civile, non si applica la disposizione dell'articolo 75 c.p.p., comma 3, ed il giudice, a norma dell'articolo 444 c.p.p., comma 2, non decide sulla relativa domanda (l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale).
4. Il secondo motivo del ricorso è fondato.
Se vi è costituzione di parte civile, il giudice del patteggiamento è tenuto - come sopra si accennava - a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l'imputato, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
Naturalmente, anche la parte civile, al pari dell'imputato (articolo 574 c.p.p.), può proporre impugnazione contro il capo della sentenza relativo alla rifusione delle spese processuali.
L'articolo 576 c.p.p. la legittima, invero, a proporre impugnazione "contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile" tra i quali rientra certamente il capo relativo alla condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile medesima. Detto questo, così come il giudice è tenuto a dare conto, sia pur succintamente, dei "giusti motivi" in base ai quali ritenga, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., comma 2, di disporre la compensazione delle spese tra le parti, cosicché il relativo obbligo di motivazione non può dirsi assolto attraverso formule di carattere astratto e non realmente esplicative della decisione assunta (cfr. ex plurimis Cass. 5^, 20 settembre 2004, Zanni, RV 230008), analogo dovere grava sul giudice nell'ipotesi in cui condanni l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile ed eventualmente effettui una consistente riduzione delle medesime rispetto alla richiesta avanzata.
D'altra parte non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex articolo 444 c.p.p. tra imputato e Pubblico Ministero, l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità (cfr. Cass. 6^, 20 dicembre 2000, Fanano, RV 219707). Nel caso in esame, la decisione impugnata è - come lamentato dal ricorrente - del tutto priva di motivazione sul punto. Ciò comporta l'annullamento della sentenza, limitatamente alla predetta statuizione, con rinvio al giudice civile, a norma dell'articolo 622 c.p.p., per la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese e onorari di costituzione della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell'articolo 622 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006