Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2006, n. 20796
CASS
Sentenza 3 maggio 2006

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Il giudice del "patteggiamento" è tenuto a pronunciarsi in ordine al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile e a condannare l'imputato al pagamento di dette spese, salvo che ricorrano "giusti motivi" per la compensazione totale o parziale (art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.), sui quali vi è dovere di motivare. (Nell'occasione, la Corte ha altresì precisato che, non costituendo le spese sostenute dalla parte civile materia dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. tra l'imputato e il P.M., l'imputato e la parte civile sono legittimati a dedurre in sede di legittimità le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale in ordine alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione ed alla loro congruità).

Commentario1

  • 1Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024

    La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2006, n. 20796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20796
Data del deposito : 3 maggio 2006

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