Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
Non può avere alcuna rilevanza ai fini del diniego delle attenuanti generiche la mancata presentazione in giudizio dell'imputato, perché tale comportamento corrisponde all'esercizio di una facoltà legittima riconosciuta allo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/1998, n. 9117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9117 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 1.7.1998
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " Bruno OLIVA " N. 1031
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo CORTESE " N. 17950/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EM AT, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza in data 17 febbraio 1998 della Corte di appello di Messina. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppe LA GRECA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio ALBANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 17 febbraio 1998 la Corte di appello di Messina confermava la condanna alla pena di un anno e un mese di reclusione che il Pretore di Patti aveva afflitta a MA AT, in quanto colpevole dei reati previsti dagli artt. 570 e 574 c.p., per aver abbandonato il domicilio domestico portando con sè e quindi sottraendo alla potestà del padre la figlia minore.
2. La MA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 570 c.p. e relativa mancanza di motivazione. Nella specie l'allontanamento dal domicilio domestico era giustificato e legittimo, in quanto sussistevano ragioni di carattere personale che non consentivano la prosecuzione della vita in comune. In ogni caso, andrebbe dimostrata la concreta inosservanza dei doveri di assistenza morale e materiale, che non può ritenersi insita nell'abbandono; b) violazione dell'art. 574 c.p. e relativa mancanza di motivazione. La ricorrente non ha inteso sottrarre la figlia alla potestà del padre ed in concreto ciò non è avvenuto, essendosi lei recata in luogo prevedibile e raggiungibile, dove in effetti è stata raggiunta dal marito;
c) violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. La pena inflitta è eccessiva per la mancata utilizzazione dei criteri dati dall'art. 133 c.p. e per il diniego delle attenuanti generiche. Si doveva considerare che la condotta era stata frutto di uno stato di esasperazione, che era stato sempre presente l'intento di assicurare il bene della figlia e tener conto della incensuratezza dell'imputata. Appare infine difficilmente inquadrabile nelle previsioni dell'art. 133 c.p. l'elemento considerato negativamente dai giudici, ovvero il "completo disinteresse rispetto al processo a suo carico dimostrato col restare contumace.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Rettamente ha osservato la Corte d'appello che, non risultando proposta alcuna delle domande contemplate dall'art. 146 c.c., l'allontanamento della MA dal domicilio domestico non può ritenersi giustificato a norma dello stesso articolo e configura di per sè, ovvero senza che si debba accertare l'inosservanza degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, il reato previsto dal primo comma dell'art. 570 c.p.
4. L'infondato anche il secondo motivo di ricorso. La donna portò con sè la figlia minorenne IA;
l'allontanamento - argomenta in modo non censurabile la Corte - risulta avvenuto contro la volontà del padre e configura quindi il reato previsto dall'art. 574 c.p.
5. Merita invece accoglimento la censura concernente le attenuanti generiche. La Corte di appello ha infatti motivato il diniego con due argomenti che non risultano fondati: la mancata presentazione al giudizio non può rilevare, corrispondendo all'esercizio di una facoltà riconosciuta all'imputato; ne' può rilevare l'incidenza dei fatti sul regolare andamento della vita familiare del coniuge, essendo questo un effetto consustanziale al reato.
La sentenza va dunque annullata, con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'applicabilità delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998