Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15282 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5282/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto Lavoro Composta dagli Il mi g. Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 5302/01 Cron.3104 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Ud.30/06/03Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: LA NA, RI LO, DI AN IA IA, VA GI, SA EN, MO AN TR, ND AN, RC OC, ER CO PP, VO GI, MM OC, CORTESE PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO N. 157, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro in persona del 2003 IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, 4147 legale rappresentante pro tempore, elettivamente -1- domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19/00 della Corte d'Appello di 44/0MILANO, depositata il 18/04/00 - R.G.N. 42/00% (+43/00, 44‰o 45/00; 46/0; 47/00; 48/00; 49/00; 50/20; 51/00) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/06/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenti pronunce di legge. -2- R.G. n. 5302/01 SVOLGMENTO DEL PROCESSO I ricorrenti indicati in epigrafe, già dipendenti dall'Ente poste italiane, hanno chiesto che fosse riconosciuto il loro diritto al computo nella base di calcolo dell'indennità di buonu- scita del 60% dell'I.I.S. e conseguentemente l'IPOST (Istituto postelegrafonici) fosse condannato al pagamento delle somme specificate in ricorso, oltre interessi e rivaluta- zione- Sostenevano, tra l'altro, interpretando l'art 1, 1. n.° 87/94, che il legislatore aveva inteso determinare, dopo la pronuncia della Corte Cost. sent.243/93, le modalità di computo dell'I.I.S., ferme restando quelle degli altri elementi previsti dall'art. 38 del d.p.r. n. о 1032/73; per cui il 60% dell'I.I.S. previsto dall'art. 1, cit., così come la 13^, costituivano voci autonome cui non era applicabile la disciplina di computo prevista dall'art. 38, d.p.r. per le altre voci retributive (80%). L'IPOST, costituendosi, contestava la pretesa rilevando che la quota del 60% dell'I.I.S. doveva essere inclusa nella base contributiva dell'indennità di buonuscita nella misura dell'80%, così come avveniva per gli altri elementi retributivi. A questa seconda tesi si sono conformate il Giudice di primo grado e, in sede d'impugnazione, la Corte territoriale, rigettando la domanda. Contro la sentenza d'appello insorge l'odierna parte ricorrente denunciando due motivi di ricorso, contestati dal controricorso di controparte. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti illustrano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.), in relazione all'art. 1 della legge 71/94 e dal d.P.R. 1032/73 e agli artt. 12, disc. preliminari, osservando che il teno- re letterale della norma impone la soluzione che vuole la confluenza dell'indennità inte- grativa speciale, commisurata nel 60 %, nell'indennità di buonuscita, senza che questa componente debba essere assoggettata alla ulteriore falcidia dell'80 % prevista dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/73 (T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a fa- vore dei dipendenti civili e militari dello Stato). Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.) in relazione all'art. 1 della legge 71/94 e dal d.P.R. 1032/73, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) in riferimento all'erroneo apprezzamento dei criteri di considerazione della base di calcolo e base contributiva, oltre a contrarietà ai principi costituzionali e violazione del principio di ragionevolezza. Il ricorso, conformemente alla requisitoria del Procuratore generale, resa in ot- temperanza all'art. 375, cod. proc. civ., è manifestamente infondato posto che le motivazioni che lo sorreggono non offrono alcun motivo di giustificato e ragione- vole ripensamento alla ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, neppure sotto l'adombrato profilo di incostituzionalità, già affrontato da questa Corte. In particolare, costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui "In tema di criteri per la determinazione dell'indennità di buonuscita, l'art. 1 legge n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennità integrativa speciale entra a far parte, nella misura del 60%, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misura indicata) la suddetta indennità integrativa nel nove- ro degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utiliz- zazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entre- rà poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80 per cento annuo, così come disposto dagli art. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in al- cun modo incise dalla citata legge n. 87/1994." (v. Cass., 12 ottobre 2000, n. 13624 e 16 novembre 2000, n. 14836, che approfondiscono anche la accennata questione di costitu- zionalità, nonché le conformi;
24 maggio 2001, n. 7090; 17 maggio 2002, n. 7220; 4 giugno 2002, n. 8090; 4 giugno 2 002, n. 8093; 4 giugno 2002, n. 8101) Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
U La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in 10,00 Oltre € 2.000 (duemila) per onorari d'avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 giugno 2003 Il Consigliere est.F pellen Il Presidente P lin. m. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI VEXENTEDHIMPOS VINILVIN DELLA LEGGE REGISTRO, DA OGNI SPESA, TASSA 11/8-73 N . 533 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 REGISTRO, EDX ON EL TASSA O IMIID AF SENSIIG E ISNIS IV FUGE 11-8-73 NIGANCELLIERE P eltato/n Canceller eggi, 13 OTT. 2003 IL CANCELLIERE Quene 1 05