Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
In materia di omicidio colposo da incidente stradale, l'accertata violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.
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Inquadramento generale L'art. 43 c.p. è rubricato “elemento psicologico del reato”: esso cerca di fornire, nonostante i limiti contenutistici e la diatriba dottrinale sulla sua capacità vincolante, una definizione di delitto colposo. L'art. 43 comma 3° c.p. afferma che il delitto è “colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”. Innanzitutto, tale definizione normativa è sicuramente insoddisfacente poiché concepisce la colpa in negativo, come non volontà dell'evento il quale non si riscontra nemmeno in tutte le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2008, n. 40802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40802 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
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40 8 02 /08 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/09/2008
SENTENZA N..1515 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARZANO FRANCESCO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. GALBIATI RUGGERO
N. 034842/2007 2. Dott. FOTI GIACOMO
" 3. Dott. BIANCHI LUISA
"T 4. Dott. AMENDOLA ADELAIDE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
nei confronti di :
1) OL OR N. IL 12/10/1933
avverso SENTENZA del 04/05/2007
CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
AMENDOLA ADELAIDE
Udito per l'imputato l'avvocato Gualazzini Cesare, che ha chiesto il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 15 febbraio 2005 il Tribunale di Cremona dichiarava LD
EN colpevole del reato di omicidio colposo commesso in danno di GA
AN il 20 giugno 2002 con violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandolo per l'effetto a pena ritenuta di giustizia.
L'imputato era stato tratto a giudizio con l'accusa che, percorrendo a bordo della propria auto la strada provinciale 47 in Comune di Annicco, alla velocità di 111 chilometri orari, superiore a quella consentita, pari a 90 chilometri orari, dopo aver sorpassato due autovetture, aveva investito all'altezza della linea di mezzeria della carreggiata, GA AN che, in sella a una bicicletta, attraversava la strada da destra verso sinistra, rispetto alla direzione di marcia del veicolo investitore, cagionando al conducente lesioni talmente gravi (tra cui la decapitazione e l'amputazione di una gamba), da determinarne il decesso.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Brescia, in data 4 maggio 2007, in riforma della impugnata sentenza, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste>>.
In motivazione il giudicante, premesso che, secondo il consulente tecnico, l'imputato, anche se avesse rispettato il limite di velocità, avrebbe comunque investito il ciclista, sia pure solo a 39 chilometri all'ora, osservava che non era condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui in siffatta ipotesi l'investimento non avrebbe avuto esito letale, non essendo tale opinione supportata da alcun elemento certo, tanto più che la misura del superamento del limite imposto non era particolarmente elevata. Rilevava anche, in motivato dissenso, ancora una volta, dal primo decidente, che le condizioni della circolazione, e segnatamente la larghezza della carreggiata, pari a metri 5.70, la presenza di vie secondarie e di altre
1 autovetture, nonché dello stesso ciclista sul margine della strada, non erano tali da imporre una particolare moderazione dell'andatura.
1.2 Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Secondo l'impugnante il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno del consolidato principio, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, in base al quale la violazione di una norma cautelare, seguita dal verificarsi del sinistro che essa mira a scongiurare, comporta la presunzione iuris tantum che l'incidente non si sarebbe prodotto, o avrebbe avuto conseguenze meno devastanti, se la norma fosse stata osservata, salvo che l'imputato fornisca qualche elemento concreto atto a distruggere o incrinare la presunzione stessa>>. In tale contesto l'assoluzione dell'imputato si sarebbe basata su un errato presupposto logico- giuridico, non essendo stata fornita la prova che il GA sarebbe comunque morto nonostante un impatto a 39 chilometri orari.
2.1 Il ricorso è infondato.
Non ignora il collegio che questo giudice di legittimità, in arresti peraltro piuttosto risalenti, ha affermato che "quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno, quale l'osservanza di una velocità particolarmente moderata, ai sensi dell'art. 102 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la prescrizione relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell'evento stesso”; di modo che, "qualora questo si produca a causa dell'omissione della cautela, sussiste la presunzione iuris tantum che l'evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi, se la norma fosse stata osservata"; con l'ulteriore e conclusivo corollario che
“detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere esclusa o posta in dubbio solo che siano addotti elementi concreti idonei allo scopo" (Cass. 31 gennaio 1995, n. 2648).
A tale orientamento se ne contrappone tuttavia un altro, ribadito anche in tempi recentissimi, secondo cui “in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata
2 sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza, non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o che è stato comunque determinato esclusivamente da una condotta diversa" (Cass. pen., sez. 4°, 15 novembre 1983, Panizzo;
24 maggio 2007,
n. 24898).
A quest'ultima affermazione di diritto la Corte ritiene di doversi uniformare, in quanto maggiormente coerente con le regole che presidiano la materia della responsabilità penale. Non può invero sfuggire che il criterio della "personalità", sancito dall'art. 27 della Costituzione, postula, sul piano sostanziale, l'indefettibilità del principio di colpevolezza (confr. Cass. pen., sez. 1°, 14 novembre 2002, n. 2595)
- in forza del quale di un fatto costituente reato risponde solo chi lo ha commesso personalmente e colpevolmente, sulla base del nesso di causalità materiale tra l'azione o l'omissione e l'evento e di un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità (Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n.376;
26 maggio 1998, n. 192) - e, sul piano probatorio, l'operatività della presunzione di non colpevolezza, incompatibile, nella primarietà che a essa deriva dalla garanzia costituzionale, con qualsivoglia meccanismo che valga a rovesciare sull'imputato l'onere di dimostrare la sua innocenza rispetto al reato del quale è accusato.
Sotto altro, concorrente profilo, non è superfluo ricordare che, con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è consolidata la massima secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da
3 adeguata motivazione (Cass. pen., sez. 4°, 29 settembre 2005, n.38878; 24 maggio
2007, n. 24898).
Ora, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non è dato cogliere contraddizione alcuna, posto che la Corte territoriale, con rilievi logicamente ineccepibili, plausibili e aderenti al compendio probatorio di riferimento ha escluso. che la violazione del limite di velocità potesse porsi in rapporto di causalità con l'incidente nel quale perse la vita il GA, incidente che si sarebbe ugualmente verificato, e con effetti non significativamente meno gravi, se quel limite fosse stato rispettato.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2008
Il Presidente L'Estensore
Dott. Francesco Marzano Dott. Adelaide Amendola
Doblaide Ошскол prances & Marzano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
31 OTT. 2008
A
CICA M
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IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA P
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S
E Maria Angelilii T
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O C
4