Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
La preclusione di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 alla fruizione degli arresti domiciliari (per proseguire il programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza) presso struttura non residenziale opera per i soli reati consumati di rapina ed estorsione, non anche per quelli tentati.
Commentario • 1
- 1. arresti domiciliari e programma terapiaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026
2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2007, n. 36199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36199 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 12/06/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 00917
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 010270/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE CO, N. IL 04/06/1970;
avverso ORDINANZA del 19/02/2007 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G..
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 19/01/2007, rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione presentata nell'interesse di CE AR indagato per i reati di tentata rapina aggravata ai danni di un istituto di credito, furto aggravato e lesioni personali aggravate. Rilevava il G.I.P. quanto alla richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari formulata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art.89, come, da un lato, non fosse stata fornita la prova dell'attuale stato di dipendenza tossicologica da sostanze stupefacenti, considerato che il certificato del Sert di Guspini, in data 16/1/2007, attesta che una tossicodipendenza da oppiacei risalenti al lontano 1997, senza, tuttavia, specificare se tale stato perdurasse e fosse, dunque, attuale;
e come, dall'altro lato - se anche si dovesse ritenere sussistente un attuale stato di tossicodipendenza - il programma terapeutico prospettato, per la sua estrema genericità, non consentisse di valutarne la congruità e sufficienza in rapporto al fine recuperatorio e riabilitativo del CE, soggetto portatore di una radicata ed irrisolta, nonostante le cure, decennale tossicodipendenza.
Il Tribunale del riesame di Cagliari, con ordinanza del 24/02/2007, rigettava l'appello dell'indagato osservando che - al di là del problema correlato alla dimostrazione della tossicodipendenza e alla inadeguatezza ed inidoneità della documentazione offerta a supporto della invocata applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 - nel caso di specie non sussistevano i presupposti per l'applicabilità della previsione normativa invocata, che nella sua nuova formulazione, introdotta con la notifica all'art. 89 T.U. Stup. apportata dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 sexies, aveva effettivamente previsto una applicazione quasi automatica della misura degli arresti domiciliari ai soggetti che abbiano in corso un programma terapeutico, come unica alternativa al carcere.
Infatti, essendo il CE indagato per rapina aggravata, non risultava possibile concedere gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, poiché la norma non lo consentiva, imponendo per questi casi che gli arresti domiciliari devono essere disposti presso una struttura residenziale, rivelatasi disponibile ad accogliere l'interessato in regime di arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato deducendo erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Come è noto, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, nell'attribuire rilevanza preminente alla misura degli arresti domiciliari nel caso di imputato tossicodipendente o alcooldipendente che, come nel caso del CE, intenda sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, stabilisce che gli arresti domiciliari vanno disposti o presso l'abitazione dell'interessato, con possibilità di seguire il programma terapeutico nelle forme del day-hospital, oppure presso una struttura residenziale, tuttavia, tale seconda destinazione è imposta qualora l'interessato sia indagato o imputato per rapina o estorsione aggravata.
Orbene, il Tribunale, anziché entrare nel merito delle censure difensive, ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. sull'erroneo presupposto che si stesse procedendo ad indagini per il delitto di rapina consumata, la cui contestazione preclude la possibilità di concedere gli arresti domiciliari D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 89 nuova form., presso l'abitazione dell'indagato. Orbene, è di chiara evidenza, invece, che la preclusione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 nuova forra, non trova applicazione quando, nel caso di specie, si procede per il delitto di rapina tentata. Invero, decisiva è la considerazione che la novella ha espressamente richiamato i delitti di cui all'art. 628 c.p., comma 3 e art. 629 c.p., comma 2, laddove la normativa abrogata faceva riferimento ai delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), numeri da 1 a 6, tra i quali "i delitti consumati o tentati di cui all'art. 628 c.p., comma 3, e art. 629 c.p., comma 2" (art. 407 c.p.p., comma 2, p. 2). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari che - applicato il principio di diritto suindicato - procederà all'esame dei motivi di appello.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.
Si provveda ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007