Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2007, n. 36199
CASS
Sentenza 12 giugno 2007

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Massime1

La preclusione di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 alla fruizione degli arresti domiciliari (per proseguire il programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza) presso struttura non residenziale opera per i soli reati consumati di rapina ed estorsione, non anche per quelli tentati.

Commentario1

  • 1arresti domiciliari e programma terapia
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2026

    2. Gli arresti domiciliari nei confronti del tossicodipendente che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero Come anzidetto, l'Art. 89 TU 309/90 presume che la custodia cautelare intramuraria ex Art. 285 Cpp possa ostacolare la ratio della “cura” dell'infrattore tossicomane. Sicché, il cpv. 1 comma 1 Art. 89 TU 309/90 dispone che “qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2007, n. 36199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36199
Data del deposito : 12 giugno 2007

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